|
CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU
SENTENZA 10 aprile 2002, n. 5121
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1 dicembre 1995, *****
conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di *****, la compagnia
***** Assicurazioni spa e la srl *****, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempre, nonché *****, esponendo quanto segue:
- il 6 settembre 1991, viaggiava a bordo dell'autovettura Citroen XM targata
***, intestata alla società ***** e condotta dal*****;
- nel percorrere la via Greco di *****, l'auto effettuava un sorpasso in un
tratto delimitato da linea continua di mezzeria e, dopo avere invaso
l'opposta corsia di marcia, finiva la sua corsa in un fosso adiacente al
margine sinistro della strada;
- a seguito dell'incidente, egli riportava lesioni personali, in relazione
alle quali, il 15 ottobre 1992, inoltrava apposita risarcitoria alla società
assicuratrice del veicolo sinistrato, che, con raccomandata del 9 novembre
1992, gli riconosceva la somma di lire 5.000.000;
- con successiva nota del 12 novembre 1992, dichiarava di accettare
l'importo offertogli solo a titolo di acconto, reclamando l'ulteriore somma
di lire 5.000.000 a saldo di ogni pretesa, ma tale richiesta rimaneva priva
di riscontro.
Chiedeva, pertanto, che i convenuti fossero condannati, in solido, al
risarcimento di tutti i danni patiti, oltre alla rifusione delle spese
processuali.
Si costituiva la sola società assicuratrice che, in via preliminare,
eccepiva la prescrizione del diritto azionato, che contestava comunque nel
merito.
Con sentenza del 28 marzo 1996, il giudice di pace accoglieva l'eccezione
della convenuta assicurazione, rigettando la domanda dell'attore.
Pronunciando sull'appello proposto dal***** il tribunale di *****, con
sentenza del 12 settembre 1998, rigettava il gravame, ritenendo fondato il
rilievo di prescrizione della pretesa risarcitoria, ai sensi dell'articolo
2947, comma 2°, c.c. In sintesi, il tribunale condivideva le argomentazioni
del primo giudice, che aveva assimilato l'impossibilità giuridica di
perseguire il fatto-reato, a cagione della mancata proposizione della
querela, all'ipotesi di estinzione del reato per causa diversa dalla
prescrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 2947, comma terzo,
citato. In sintonia con un orientamento giurisprudenziale di legittimità,
riteneva che fosse, comunque, decisiva la considerazione della ratio
ispiratrice della norma - in quanto volta a scongiurare il pericolo che, in
pendenza del procedimento penale, potesse restare prescritta l'azione civile
- e che, pertanto, tale ragione non sussisteva nell'ipotesi in cui lo stesso
procedimento non fosse stato avviato per difetto di querela, sicché doveva
ritenersi applicabile il normale breve termine di prescrizione previsto
dall'articolo 2947, comma secondo, c.c.
Avverso tale pronuncia, il***** ha proposto ricorso per cassazione,
affidandolo a due motivi. Ha resistito con controricorso l'*****
Assicurazioni spa.
Il ricorso era assegnato alla terza sezione civile che, con ordinanza del 5
ottobre 2000, rimetteva gli atti al primo presidente per l'eventuale
assegnazione alle sezioni unite, rilevando un contrasto giurisprudenziale
sull'applicazione dell'articolo 2947, comma terzo, c.c. nei casi in cui il
fatto dannoso è considerato dalla legge come reato perseguibile a querela e
questa non è stata proposta, con specifico riferimento all'ipotesi del danno
da sinistro stradale. All'uopo, osservava che, secondo una prima
interpretazione, nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la
prescrizione biennale di cui al comma secondo del menzionato articolo 2947
c.c. (Cassazione 4919/00) e che, in senso contrario, si era invece espressa
altra pronuncia di legittimità (Cassazione 9928/00).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa
applicazione dell'articolo 2947, 3° comma, c.c. in relazione all'articolo
360, numero 3, c.p.c., censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che,
nella specie, non fosse applicabile il più lungo termine prescrizionale
previsto per il reato per il solo fatto che non era stata presentata
querela, equiparando la mancata proposizione della querela ad una causa di
estinzione del reato.
Richiamando la relazione ministeriale al c.c. del 1942, sostiene il***** che
la norma contenuta nel comma terzo dell'articolo 2947 c.c. non prevede la
necessità per il danneggiato di proporre querela per poter beneficiare della
più lunga prescrizione prevista dalla legge per il reato.
Aggiunge che la pronuncia in questione sarebbe in contrasto con la normativa
penale che, tra le cause di estinzione del reato, non annovera la mancata
proposizione della querela e che, del resto, qualifica la stessa querela
come condizione di procedibilità e non già di punibilità dell'illecito.
Richiama, infine, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il
quale, se il fatto dannoso è considerato dalla legge come reato ed il
giudizio penale non è stato promosso, si applica, comunque, il più lungo
termine prescrizionale a condizione che il giudice civile accerti, in
concreto, la sussistenza degli estremi del reato. Accertamento che, nel
giudizio in questione, sarebbe stato possibile ove il giudice di appello
avesse tenuto conto delle risultanze della c.t.u., che pure aveva in
precedenza ammesso, dimostrando con ciò di aderire alla menzionata
interpretazione giurisprudenziale.
Con il secondo motivo il*****, approfondendo l'ultimo profilo di censura,
denuncia un vizio di contraddittorietà della motivazione su un punto
decisivo della controversia (articolo 360, numero 5, c.p.c.) ravvisato
nell'avere il tribunale disposto la c.t.u. per le lesioni personali subite,
così implicitamente manifestando adesione alla tesi dell'applicazione del
più lungo termine prescrizionale, tesi però ripudiata nella sentenza.
I due motivi, che per la stretta connessine delle rispettive censure vanno
esaminati congiuntamente, non sono fondati. Al riguardo, può agevolmente
confutarsi il secondo mezzo, essendo evidente che il provvedimento
ordinatorio contestato non può in alcun modo pregiudicare, anticipandolo, il
contenuto della pronuncia definitiva, essendo volto ad acquisire elementi
solo eventualmente utilizzabili ai fini decisionali.
Resta così il primo motivo che affronta proprio la questione sulla quale si
rinviene il denunciato contrasto giurisprudenziale relativo all'ambito di
applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2947
c.c. e, cioè, se nel caso di danni prodotti dalla circolazione dei veicoli
(per i quali, ai sensi del secondo comma, il diritto al risarcimento si
prescrive in due anni), ove il fatto dannoso costituisca un reato
perseguibile a querela e questa non sia stata proposta, trovi applicazione
la normale prescrizione civilistica biennale ovvero quella più lunga
stabilità per il reato.
Al riguardo, un primo orientamento, ritenuto prevalente nella più recente
giurisprudenza di questa corte, afferma che malgrado il giudizio penale non
sia stato promosso e non sia più promuovibile, l'eventuale più lunga
prescrizione del reato si applica anche all'azione civile di risarcimento
dei danni "a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, la
sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in
tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la
prescrizione stessa decorre dalla data del fatto" (da ultimo Cassazione
9928/00; in senso conforme Cassazione 3535/96; 3529/97; 6554/98; 5701/99;
7344/99). A sostegno di tale interpretazione, che peraltro costringerebbe il
giudice civile ad una delicata indagine sull'elemento psicologico in
considerazione (nel caso, come nella specie, di sinistro stradale) della
diversa intensità della colpa penale rispetto a quella, anche presunta, di
cui all'articolo 2054 c.c., si adduce il dato letterale della norma che
parla di "fatto considerato dalla legge come reato", rinviando ad una
fattispecie astrattamente criminosa e non anche concretamente perseguibile;
si precisa che essendo la querela non una condizione di punibilità del reato
ma di procedibilità dell'azione penale (articolo 336 c.p.p.) la sua mancanza
non attiene all'esistenza ontologica del reato stesso. A questa fondamentale
argomentazione, che sembra individuare la ratio della norma nella maggiore
gravità di un illecito civile che si configuri anche come reato e, quindi,
nel maggior grado di disvalore sociale di tale illecito, si aggiungono due
ulteriori rilievi: l'omessa previsione del difetto di querela tra le
situazioni individuata nella seconda parte del menzionato terzo comma come
fatti condizionanti il decorso del termine prescrizionale ed, infine, la
riconosciuta risarcibilità del danno morale, in caso di mancanza di querela,
nel termine prescrizionale più lungo stabilito per il reato, atteso che una
medesima ragione non può non valere per le altre voci di danno (patrimoniale
e/o biologico).
All'esposta scelta interpretativa se ne affianca però un'altra. Verso la
quale era orientata la giurisprudenza risalente di questa stessa corte (ex
plurimis Cassazione 313/57; 2749/61 e 1715/66) e che è tuttora condivisa
dalla prevalente giurisprudenza di merito, in conformità anche al più
diffuso indirizzo dottrinario. Essa si fonda sull'individuazione della ratio
della speciale disposizione in esame che, già indicata "nell'esigenza di
tutela dell'affidamento del danneggiato nella conservazione del diritto (al
risarcimento) per la prevedibile durata della pretesa punitiva dello Stato"
(Cassazione 4740/96), è stata enunciata con particolare chiarezza, sia pure
incidentalmente, nella sentenza delle sezioni unite 9782/98, affermando che
"la ragione giustificatrice dell'"aggancio" del termine prescrizionale
dell'azione civile a quello eventualmente più lungo di prescrizione che
l'autore di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede penale,
resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima - il cui diritto
rimarrebbe vanificato - in conseguenza dell'avvenuta più breve prescrizione
civile durante il tempo necessario per l'accertamento della responsabilità
penale, o, comunque, di impedire che l'azione di risarcimento del danno si
estingua quando è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguito
penalmente".
Questa essendo la ratio dell'eccezionale assimilazione della prescrizione
civile a quella, eventualmente più lunga, prevista per il fatto- reato, è di
tutta evidenza che siffatta esigenza viene meno nell'ipotesi in cui la
querela, necessaria per la perseguibilità concreta dell'illecito penale, non
sia stata proposta perché, non essendo mai stato avviato un procedimento, è
escluso il rischio che il diritto risarcitorio del soggetto danneggiato
possa estinguersi, medio tempore, per effetto della normale prescrizione
biennale.
Inoltre, a fronte se non proprio di una volontà contraria all'esercizio
dell'azione penale, quanto meno di un disinteresse così manifestato
implicitamente del danneggiato, non avrebbe alcun senso accordargli il
favore di un più lungo termine di prescrizione, essendo la querela una
condizione di procedibilità sui generis, dipendente in via esclusiva della
sola volontà dell'interessato. Ne consegue che, ove non sia stata proposta,
deve trovare applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma
dell'articolo 2947 citato (Cassazione 4919/00; in senso conforme Cassazione
3548/98; 9910/98; 5821/99).
Queste essendo le motivazioni principali addotte hinc ed inde a sostegno
delle contrastanti interpretazioni, le sezioni unite ritengono di comporre
il contrasto optando per il secondo degli orientamenti esposti, proprio in
virtù della natura della ratio come sopra individuata. Ma l'esame della
vexata quaestio non sarebbe completo se il collegio non si facesse carico
delle osservazioni critiche, di cui si è fatto portavoce anche il P.G., la
più importante delle quali, alla luce dei modificati rapporti tra azione
civile ed azione penale, oggi ispirati al principio dell'autonomia e della
separazione delle giurisdizioni, suggerisce un riesame della tesi relativa
all'esigenza di impedire la sopravvivenza della punibilità alla
risarcibilità; tesi che, nel subordinare l'applicabilità del più lungo
termine di prescrizione del reato all'esistenza di un procedimento penale od
alla mera possibilità della sua promozione, sembra risentire di una
filosofia dei rapporti tra giudizio civile e penale imperniata sulla
prevalenza del secondo sul primo, non più rinvenibile nel vigente sistema
normativo (articolo 75 c.p.p.).
L'osservazione, apparentemente suggestiva ed esatta nelle premesse, non
sembra cogliere nel segno quanto alle prospettate conseguenze, perché
proprio la separazione delle giurisdizioni (tra l'altro già sottolineata da
questa corte riconoscendo l'ininfluenza delle cause di interruzione e di
sospensione della prescrizione relative al reato sul decorso della
prescrizione civile, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e
quello penale: Cassazione, sezioni unite 1479/97) trova conferma anche nel
fatto che i due illeciti abbiano un diverso decorso delle rispettive
prescrizioni, assimilabili solo nell'ipotesi eccezionale prevista dalla
prima parte del terzo comma dell'articolo 2947. Si consideri, inoltre, il
disposto della seconda parte del comma ("tuttavia, se il reato è estinto si
prescrive nei termini indicati nei primi due commi"), non ravvisandosi
alcuna valida ragione logico-giuridica per trattare differentemente
l'ipotesi di estinzione per remissione della querela (articolo 152 c.p.) e,
quindi, di sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, a quella di
mancanza della querela, cioè di improcedibilità originaria. D'altro canto,
l'assimilazione della mancanza di querela alle ipotesi di estinzione del
reato (affermata, tra l'altro, nell'impugnata sentenza) non trova ostacolo
nel divieto di interpretazione analogica delle norme eccezionali,
trattandosi, nella specie, di mera interpretazione estensiva (lex minus
dixit quam voluit), in considerazione dell'impossibilità, per il
legislatore, di prevedere tutti i molteplici casi della realtà e stante,
appunto, l'incongruenza logico-giuridica di disciplinare diversamente la non
perseguibilità iniziale da quella successiva.
Va, infine, tenuto presente che la particolare brevità dei termini
prescrizionali di cui ai primi due commi dell'articolo 2947 (cinque anni per
il diritto generico al risarcimento del danno aquiliano e due anni per i
danni da circolazione stradale) trova giustificazione nell'esigenza di
evitare che trascorra troppo tempo dal giorno del fatto dannoso, posto che
la ricostruzione giudiziaria della relativa dinamica è normalmente affidata
al ricorso dei testimoni e che tale ricorso è destinato inevitabilmente ad
affievolirsi con il tempo; motivo ulteriore per contenere il tempo di
prescrizione dell'azione risarcitoria nei limiti più brevi come sopra
assegnati.
Concludendo, le sezioni unite compongono il contrasto giurisprudenziali
devoluto al loro esame affermando il seguente principio di diritto:
"in tema di danni derivati dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto
illecito integri gli estremi di un reato (per il quale sia stabilita una
prescrizione più lunga di quella civile) perseguibile a querela e quest'ultima
non sia stata proposta, trova applicazione la prescrizione biennale di cui
al secondo comma dell'articolo 2947 c.c." .
Resta, tuttavia, un ultimo profilo che pur non costituendo oggetto del
presente contrasto, né del thema decidendum, ragioni di completezza inducono
ad affrontare: esso riguarda l'individuazione del giorno di decorrenza del
termine prescrizionale. Al riguardo, nel regime dell'abrogato codice di
rito, è stato già affermato che in caso di pronuncia del decreto di
archiviazione del fatto-reato per mancanza di querela, la prescrizione del
diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dalla data del
provvedimento di archiviazione (Cassazione, sezioni unite 9782/98). Si
tratta adesso di stabilire il dies a quo ove la querela non sia stata
proposta ed indipendentemente dall'inizio di un procedimento penale.
Contrariamente all'opinione dominante, che ha individuato tale termine nella
data in cui è stato commesso il fatto, anche alla luce della norma di cui
all'articolo 2935 c.c. secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere
dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Cassazione 9910/98),
sembra più coerente con la ratio della disposizione del terzo comma
dell'articolo 2947 c.c. ritenere che l'inizio della prescrizione coincida
con la scadenza del termine utile per la presentazione della querela, quando
cioè diviene certa la improponibilità dell'azione penale. Ed in questo senso
il principio giuridico suesposto va integrato, stabilendo che la
prescrizione biennale decorre dalla scadenza del termine per proporre
querela.
Orbene, passando finalmente ad esaminare il ricorso per cui è causa, è
agevole rilevare che il tribunale reatino, confermando la pronuncia di prime
cure, ha applicato la prescrizione biennale ad un'ipotesi di danni per
lesioni personali conseguenti ad un sinistro stradale e prodotti da un
fatto-reato non perseguibile in sede penale per mancanza di querela. Così
statuendo, tale giudice si è uniformato al principio giuridico sopra
affermato ed il ricorso va, conseguentemente, rigettato.
L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale costituisce giusto motivo per
compensare le spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
|