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Risarcimento
danni - Danni mrali risarcibili anche ai familiari in presenza di reeale e
forte vincolo affettivo (Corte di Cassazione sent. 9556 del 1 luglio 2002)
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI - Sentenza 1 luglio 2002 n. 9556 -
Pres. Delli Priscoli, Est. Varrone - xxxx - P.M. Palmieri (conforme) -
(cassa con rinvio Corte d'appello di Napoli, Sent. 3 settembre 1997).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 2 aprile 1983, Angelo Xxxxxxx, in proprio e
quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Giuseppe, conveniva in
giudizio dinanzi al tribunale di Napoli la Clinica Stabia s.p.a., esponendo
che in occasione del parto della moglie, Maria Giordano, per imperizia del
personale curante, il suddetto figlio aveva subito lesioni, che gli avevano
causato una totale invalidità.
Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni patiti dal minore e il rimborso
delle spese affrontate per assisterlo, oltre interessi e rivalutazione. La
convenuta si costituiva, contestando in toto la domanda.
Con successivo atto di citazione notificato il 7 marzo 1986, lo Xxxxxxx
proponeva analoga domanda nei confronti del ginecologo Francesco Gargiulo,
che, costituitosi in giudizio, ne contestava il fondamento. Riuniti i
processi, dopo la rimessione della causa al collegio, con comparsa
integrativa si costituiva anche Maria Giordano, in proprio e nella qualità
di erede dl figlio Giuseppe deceduto in data 11 novembre 1992.
Il processo era successivamente trasmesso al tribunale di Torre Annunziata,
di nuova istituzione ai sensi della legge 126/92, che, con sentenza del 13
giugno 1996, dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti del
Gargiulo; condannava la Clinica Stabia s.p.a. al pagamento, in favore di
entrambi gli attori, della somma di lire cinquecento milioni e nei confronti
del solo Angelo Xxxxxxx della somma di lire 250 milioni, con gli interessi
legali della decisione.
Proponevano gravame la Clinica Stabia ed in via incidentale i coniugi
Xxxxxxx - Giordano mentre il Gargiulo si limitava a chiedere la conferma
della pronuncia di inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti
e la Corte d'appello di Napoli, con sentenze del 3 settembre 1997, in
parziale riforma di quella impugnata sul punto della liquidazione del danno,
condannava la Clinica Stabia s.p.a. al pagamento, in favore dei suddetti
coniugi, della somma complessiva di lire 700.000.000 (e di ulteriori
50.000.000 milioni al solo Angelo Xxxxxxx per le sostenute spese di cura ed
assistenza), quali eredi del figlio Giuseppe, nato il 27 gennaio 1981 e
deceduto in corso di causa in data 11 novembre 1992 (dopo la precisazione
delle conclusioni in primo grado), a titolo di risarcimento del danno
biologico e morale subito dal minore per l'invalidità totale derivatagli
dall'anossia di cui aveva sofferto al momento della nascita e dalla
successiva sindrome asfittica, non adeguatamente trattata, che aveva
provocato ipossia cerebrale e conseguente microencefalite.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i coniugi Xxxxxxx
- Giordano, affidandolo a due motivi.
Ha resistito la Clinica Stabia spa con controrircorso, proponendo a sua
volta ricorso incidentale sulla base di cinque motivo, al quale i ricorrenti
principali hanno replicato con controricorso e memoria, mentre il Gargiulo,
regolarmente intimato, non si è costituito.
All'udienza del 27 marzo 2000 fissata per la discussione, la terza sezione
civile con ordinanza in pari data, su conforme parere del P.G. e con
l'adesione delle parti, rilevato che il secondo motivo del ricorso
principale investiva una questione (la risarcibilità del danno morale patito
dagli stretti congiunti della persona offesa in caso di gravi lesioni
derivanti da fatto costituente reato, risolta in senso negativo dal giudice
di appello) sulla quale si rinveniva un contrasto nella giurisprudenza di
questa corte e che la questione appariva comunque di particolare importanza,
rimetteva gli atti al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle
sezioni unite, "non sembrando essere a tanto ostative le questioni
preliminari poste dal ricorso incidentale". Ambedue le parti hanno
depositato ulteriori memorie per la presente udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, relativi alla stessa sentenza,
ai sensi dell'articolo 335 C.p.c..
In secondo luogo, occorre accennare succintamente alle censure hinc et inde
proposte per individuare quali di esse, oltre a quella specificamente
devoluta alle sezioni unite, debbano essere eventualmente esaminate per il
loro carattere pregiudiziale e/o preliminare.
Orbene, i ricorrenti principali, con il primo complesso motivo, denunciano
l'illegittimità dell'esclusione del danno patrimoniale in capo a Giuseppe
Xxxxxxx, lamentando che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto che
nel caso in cui il danneggiato muoia per causa sopravenuta, indipendente dal
fatto lesivo, di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la liquidazione
dei danni futuri vada fatta con riferimento non alla durata probabile, ma
alla durata effettiva della vita.
Con il secondo, si dolgono che sia stato escluso il risarcimento del danno
morale da loro stessi patito in relazione alle gravissime menomazioni del
figlio, per essere questi sopravvissuto al fatto lesivo.
A sua volta la Clinica Stabia, ricorrente incidentale, con i primo due mezzi
denuncia la nullità del processo per originario difetto dello ius postulandi
del procuratore di controparte e, comunque, lamenta la mancata interruzione
del processo quanto meno a seguito della sopravvenuta perdita dello ius
postulandi.
Con il terzo e quarto motivo censura la declaratoria della sua
responsabilità, affermata sulla base di una c.t.u. illogica e
contraddittoria, senza l'ammissione dei mezzi di prova idonei a confutarla e
senza considerare che la casa di cura era rimasta estranea al rapporto di
prestazione professionale concluso tra la partoriente ed il suo ginecologo
di fiducia, dottor Gargiulo.
Infine, con il quinto motivo, contesta sotto diversi profili l'ammontare del
danno liquidato e degli accessori (rivalutazione ed interessi).
Chiarito quanto innanzi, è di tutta evidenza che queste sezioni unite devono
scrutinare pregiudizialmente i primi quattro motivi del ricorso incidentale
perché, investendo la regolare instaurazione del rapporto processuale nonché
la statuizione di responsabilità della Clinica Stabia, ove fondati,
precluderebbero l'esame del secondo motivo del ricorso principale, ad esse
specificamente devoluto (articolo 142 disp. att. C.p.c.).
Ricorso incidentale.
Con il primo motivo la Clinica Stabia denuncia la nullità del procedimento
(articolo 360 numero 4 C.p.c.), in quanto il giudizio era stato introdotto
il 2 aprile 1983, successivamente all'istituzione della Corte d'appello di
Salerno con sede autonoma, con citazione redatta da avvocati esercenti a
Cava dei Tirreni e a Milano.
Vi era dunque nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
processo, degli atti sottoscritti dal procuratore non abilitato al
patrocinio nel distretto dell'autorità giudiziaria adita (Corte d'appello di
Napoli), essendo irrilevante che la Corte d'appello di Salerno fosse
effettivamente entrata in funzione solo il 4 agosto 1983, poiché comunque i
procuratori "potevano esercitare la propria attività solo nel territorio di
Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania".
Con il secondo motivo la Clinica Stabia denuncia la falsa applicazione
dell'articolo 301 C.p.c., lamentando che, ove anche si dovesse ritenere che
alla data di notifica della citazione il procuratore fosse ancora dotato
dello ius postulandi, lo aveva comunque perso in corso di causa. La
ricorrente specifica che "dal 4 agosto 1983, l'iscrizione del procuratore
costituito in un distretto divenuto diverso da quello della corte d'appello
nel quale è stata compresa la circoscrizione del tribunale competente ha,
quanto meno, fatti sì che il giudizio di interrompesse".
I due motivi, che per la stretta connessione logico-giuridica delle
rispettive censure possono esaminarsi congiuntamente, non sono fondati.
Al riguardo, va in primo luogo condiviso quanto, in conformità al giudice di
primo grado, ha ritenuto il giudice del gravame, che, cioè, nel caso
d'istituzione di una nuova corte d'appello, "le preclusioni e le incapacità
riguardanti l'attività forense" ad essa collegate, non operano fino a quando
il nuovo ufficio giudiziario non entra in funzione. Rettamente, pertanto, il
suddetto giudice ha affermato che il presente giudizio, promosso in data 2
aprile 1983, era stato ritualmente instaurato "atteso che la Corte d'appello
di Salerno, all'atto della notificazione del relativo atto di citazione, pur
se già istituita, non era ancora entrata in funzione" (il decreto
ministeriale 193/83 fissava tale data al 4 agosto 1983).
Orbene, accertato quanto sopra, è sufficiente richiamare e ribadire il
principio, già affermato da questa corte, secondo il quale nel caso in cui
vi sia stata rituale costituzione in giudizio a mezzo di un procuratore
legittimato, la validità della costituzione del rapporto processuale non
viene meno per il fatto che, in conseguenza della costituzione di nuova
corte di appello nella quale risulti compresa la circoscrizione del
tribunale presso cui il giudizio è prendente, il suindicato procuratore si
trovi ad essere iscritto in un diverso distretto, non derivando da ciò il
venir meno dello ius postulandi del procuratore ritualmente costituitosi e
restando quindi esclusa la configurabilità di un'ipotesi d'interruzione del
processo (Cassazione 8467/94).
Ancorché, infatti, l'esercizio illegale della professione extra territorio
comporti la giuridica inesistenza dell'atto posto in essere dal procuratore,
a nulla rilevando che questi sia iscritto negli albi degli avvocati, con
conseguente nullità di tutti gli atti successivi alla costituzione in quanto
il procuratore, privo dello ius postulandi, non ha la capacità di stare in
giudizio per la parte che rappresenta (nullità radicale, rilevabile anche
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio perché attiene alla valida
costituzione del contraddittorio); quando invece vi sia stata la rituale
costituzione in giudizio a mezzo di un procuratore legittimato, la validità
della costituzione del rapporto processuale non viene meno per il fatto che,
in conseguenza della costituzione di una nuova corte di appello nella quale
risulta compresa la circoscrizione del tribunale presso cui il giudizio è
pendente, il procuratore si sia trovato ad essere iscritto in diverso
distretto (cfr. Cassazione 383/90). L'ipotesi è in un certo senso analoga a
quella della cancellazione volontaria dell'albo professionale, anche se
seguita da iscrizione in albo tenuto da un diverso consiglio dell'ordine,
atteso che la legge istitutiva della nuova corte di appello non ha
direttamente determinato la perdita dello ius postulandi, riconducibile pur
sempre alla permanenza dell'iscrizione originaria. Secondo la giurisprudenza
di questa corte, infatti, la cancellazione dall'albo non determina
l'interruzione del processo, perché questo evento non è compreso tra quelli
che, tassativamente, producono tale effetto a norma dell'articolo 301 C.p.c.
(morte, sospensione o radiazione), essendo piuttosto assimilabile, quanto al
regime giuridico, alla rinunzia o alla revoca del mandato professionale
(Cassazione 8783/93 e 7282/92 ex plurimis). D'altra parte, questa
conclusione discende anche dall'operatività del principio di ordine
generale, del quale è espressione l'articolo 5 C.p.c. (principio che risulta
rafforzato ed esteso nel teso introdotto dalla legge 353/90) di irrilevanza
dei successivi mutamenti della legge o dello stato di fatto rispetto al
momento della proposizione della domanda. È sufficiente aggiunge che sul
punto della eventuale nullità degli atti successivamente compiuti dal
suddetto procuratore, non è stata proposta specifica censura.
I primi due motivi vanno, pertanto, rigettati.
Con il terzo mezzo la Clinica Stabia, denunciando la violazione e la falsa
applicazione dell'articolo 2697 C.c. e l'omessa motivazione su un punto
decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 numeri 3 e 5
C.p.c., si duole che la corte territoriale abbia riconosciuto la sua
responsabilità in ordine alla produzione dell'evento dannoso, sulla base di
un'accettazione acritica delle conclusioni della ctu, senza disporre un
doveroso supplemento di indagine e/o ammettere le richieste istruttorie di
interrogatorio formale e di prova testimoniale, richieste al fine di
contrastare tali conclusioni.
Con il quarto motivo, poi, denunciando la violazione e la falsa applicazione
degli articoli 2697, 2236 e 1228 C.c., 112 C.p.c. nonché l'insufficienza
della motivazione sullo stesso punto decisivo della controversia in
relazione all'articolo 360 numeri 3 e 5 C.p.c., contesta la declaratoria di
responsabilità pronunciata a suo carico sotto un diverso profilo, quello
cioè dell'inesistenza di un vincolo di subordinazione tra il ginecologo
Gargiulo ed essa Clinica Stabia. Precisa al riguardo la ricorrente che il
medico era stato personalmente scelto dalla paziente e con essa aveva
direttamente concluso il contratto di prestazione d'opera professionale;
cosicché l'esecuzione dell'intervento di cui è causa non aveva costituito
oggetto di una convenzione tra la paziente e la clinica, limitandosi la
relazione contrattuale tra queste due parti a prevedere prestazioni di tipo
alberghiero ed assistenziale a favore della paziente e la messa a
disposizione della struttura e della organizzazione necessaria al Gargiulo
per l'assistenza al parto, che quest'ultimo si era obbligato a compiere.
Anche questi due motivi, che lo stretto collegamento delle rispettive
censure vanno esaminate congiuntamente, non sono fondati. Essi tuttavia
prospettano profili di grande delicatezza concernenti il titolo della
responsabilità della casa di cura privata per i danni patiti, a seguito di
interventi medico-chirurgici, dai pazienti ricoverati.
Al riguardo, la Clinica Stabia ha menzionato, in assenza di un indirizzo
consolidato, una recente pronuncia, secondo la quale, in materia di colpa
medica, la casa di cura privata può essere chiamata a rispondere del danno
alla persona causato dalla colpa professionale del medico che ha eseguito
l'intervento in due casi: a) a titolo di responsabilità indiretta ex
articolo 2049 C.c., ove sussista un vincolo di subordinazione tra la casa di
cura ed il medico operante; b) a titolo di responsabilità diretta ex
articolo 1218 C.c., qualora la casa di cura abbia assunto direttamente nei
confronti del danneggiato, con patto contrattuale, l'esecuzione
dell'intervento (Cassazione 2678/98).
Ma ritornando ancor più recentemente sull'argomento, questa corte ha
affermato, con stringata ma incisiva motivazione che vale la pena riportare
integralmente, che "la responsabilità della casa di cura, generalmente, è
responsabile per inadempimento dell'obbligazione che la stessa casa di cura
assume, direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione
aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto. Infatti,
all'adempimento dell'obbligazione ora indicata è collegata la rimunerazione
della prestazione promessa, in essa incluso anche il costo inteso come
rischio dell'esercizio dell'attività di impresa della casa di cura.
Naturalmente nel rischio prima indicato è compreso anche quello della
distribuzione delle competenze tra i vari operatori, delle quali il titolare
dell'impresa risponde ai sensi dell'articolo 1228 C.c.
Rispetto a questo inquadramento, non sono rilevanti i seguenti fatti:
- che i medici che eseguono l'intervento chirurgico siano o meno inquadrati
nell'organizzazione aziendale della casa di cura: infatti, la prestazione di
questi ultimi è indispensabile alla casa di cura per adempiere
l'obbligazione assunta con i danneggiati;
- che il comportamento dei medici sia colposo: infatti, la norma prima
citata svolge esattamente la funzione di attribuire il rischio dell'attività
degli ausiliari della prestazione a chi si appropria, anche in misura non
esclusiva, dei vantaggi della prestazione (Cassazione 103/99).
Ora, dalle esposte pronunce, emerge la difficoltà di inquadrare
dommaticamente tali ipotesi di responsabilità, frequenti nella pratica e
spesso diverse l'una dall'altra; difficoltà che emergono dalla sentenza
impugnata, peraltro emessa in epoca precedente, che nell'individuazione del
titolo della responsabilità della casa di cura ricorre sia all'articolo 2236
C.c. che all'articolo 1228 C.c. (come sottolineato anche dal pg).
Ma siffatte incertezze non valgono ad infirmare sostanzialmente la
contestata motivazione, ove si ricordi che essa si articola attraverso i
seguenti passaggi:
- che "dopo la nascita non vi è dubbio che il bambino fu collocato in
incubatrice e sottoposto ad ossigeno-terapia, poiché aveva subito una
sindrome asfittica, mentre avrebbe avuto bisogno di una terapia d'urgenza in
un centro clinico attrezzato";
- che "siffatta omissione va considerata, alla stesura della c.t.u., fattore
eziologicamente sufficiente a determinare, di per sé solo, una encefalopatia
con danni anatomici irreversibili";
- che l'anamnesi della puerpera era stata totalmente negativa;
- che il parto, alla stregua di molteplici elementi, era stato provocato;
- che "la responsabilità dell'evento, pertanto, va ascritta al ginecologo ed
al personale della Clinica Stabia per gli errori commessi durante il parto,
per l'omessa insufficiente assistenza successiva e per l'incapacità
decisionale determinante l'omesso, immediato trasferimento del neonato";
- che "tra la predetta clinica e i coniugi Xxxxxxx è stato stipulato un
contratto di prestazione d'opera professionale";
- che pur non essendo stata acclarata l'esistenza di un rapporto di
subordinazione tra il ginecologo e la clinica, tuttavia quest'ultima avrebbe
dovuto rispondere dell'operato del professionista, stante l'inserimento di
quest'ultimo nell'organizzazione aziendale della prima;
- che, soprattutto, come ritenuto anche dal tribunale, "ove si dovesse
escludere la responsabilità del Gargiulo, per essergli stato l'incarico
professionale conferito dagli attori, la Clinica Stabia risponderebbe
ugualmente per l'insufficienza degli impianti e delle attrezzature e per
l'incapacità del personale ausiliario ad affrontare la situazione di
emergenza";
- che, infatti "l'ente sanitario non era fornito delle attrezzature idonee a
contrastare validamente siffatta sindrome e, inoltre, il personale di cui si
avvaleva non fu in grado di decidere che il minore fosse al più presto
ricoverato in un centro ospedaliero attrezzato, dove ricevere le terapie
urgenti del caso, lasciando invece trascorrere 15 fatali ore, che
determinarono l'encefaolopatia con danni anatomici irreversibili (vedi
c.t.u.)".
Trattasi di motivazione che non configge con i principi affermati nelle due
sentenze sopraccitate e che, soprattutto, individua una responsabilità
autonoma e diretta della casa di cura (donde l'irrilevanza dell'eventuale
responsabilità concorrente del ginecologo Gargiulo, ancora sub iudice in
altro processo e sulla cui asserita mancanza ha molto insistito il difensore
della Clinica Stabia nella memoria conclusiva e nella discussione orale).
Responsabilità affermata sulla base di una c.t.u. "fondata su accertamenti
scientifici del tutto corretti e su argomentazioni logiche e coerenti" e che
presuppone una adeguata configurazione del complesso ed atipico rapporto che
si instaura comunque tra la casa di cura ed il paziente, anche nell'ipotesi
in cui quest'ultimo scelga al di fuori il medico curante, dal momento che la
clinica non si limita (come sbrigativamente affermato dalla controricorrente)
ad impegnarsi alla fornitura di mere prestazioni di natura alberghiera
(somministrazione di vitto e alloggio), ma si obbliga alla messa a
disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico ed
all'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie,
anche in vista di eventuali complicanze.
Detto questo, l'affermata responsabilità diretta della clinica nei termini
sopra indicati si risolve in un apprezzamento di fatto esente da errori
giuridici e che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e
di ragionevolezza da essere incensurabile in sede di legittimità.
Resta solo da aggiungere che la doglianza per la mancata ammissione dei
mezzi di prova richiesti, siccome "superflui alla luce degli elementi
acquisiti", è a sua volta inammissibile, alla luce del principio
dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché la mancata
indicazione del relativo capitolato impedisce di valutarne la decisività.
Concludendo, anche il terzo motivo del ricorso incidentale vanno rigettati.
Può finalmente passarsi all'esame del secondo motivo del ricorso principale
(in ragione del quale la causa è stata rimessa a queste sezioni unite),
secondo il quale i coniugi Xxxxxxx-Giordano, denunciando la violazione e la
falsa applicazione degli articoli 1223 e 2059 C.c. ed il vizio della
motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione
all'articolo 360 numero 3 e 5 C.p.c., lamentano che non sia stato loro
riconosciuto il danno non patrimoniale in quanto prossimi congiunti del
minore offeso con gravi lesioni personali da un fatto costituente reato.
Tale diniego è stato motivato nell'impugnata sentenza ritenendo "non
risarcibile il pregiudizio non patrimoniale per le lesioni riportate da un
prossimo congiunto, non derivando tale pregiudizio in via diretta ed
immediata dall'illecito, ma essendo un mero riflesso della menomazione e
della sofferenza, subite dall'infortunato".
La doglianza è fondata.
Al riguardo, va innanzi tutto ricordato che un orientamento della
giurisprudenza di questa corte, fino a qualche anno fa pressoché pacifico,
esclude che i prossimi congiunti della persona offesa dal reato di lesioni
personali, ancorché minore di età, abbiano diritto al risarcimento dei danni
non patrimoniali, che peraltro viene riconosciuto nel caso di morte della
vittima (Cassazione 1421/98; 11396/97; 11414/92; 6854/88; 1845/76; 1056/73;
1658/72; 2915/71; 2037/00).
In questo quadro risulta isolata la decisione della Cassazione penale
9113/83, secondo cui se i postumi invalidanti sono talmente gravi da
determinare la perdita delle più importanti funzioni e capacità
dell'individuo, sì che egli si riduce ad una mera vita vegetativa, il danno
morale dei prossimi congiunti è danno risarcibile, dovendosi un tale stato
assimilarsi alla morte dell'offeso, con conseguente pregiudizio morale
ricadente in modo diretto ed immediato sui parenti.
Le ragioni addotte a sostegno di questo orientamento sono sinteticamente
espresse proprio nell'ultima delle decisioni elencate (2037/00) nei termini
seguenti.
Innanzi tutto, la risarcibilità viene escluda in virtù del principio fissato
dall'articolo 1223 C.c. (applicabile all'illecito extracontrattuale per il
richiamo contenuto nell'articolo 2056 C.c.), che vuole ricompresi nel
risarcimento unicamente i danni che siano conseguenza diretta e immediata
del fatto.
La lesione fa soffrire immediatamente e direttamente il danneggiato, mentre
per i prossimi congiunti i danni morali sono una conseguenza mediata e
indiretta del fatto e, come tali, non risarcibili.
Inoltre, la finalità di prevenzione e repressione costantemente sottesa ai
danni non patrimoniali induce a privilegiare un'opzione interpretativa
diretta a limitare l'applicazione degli articoli 185 e 2056 C.c. alle sole
persone offese dal reato, anche considerando che, altrimenti, il danno
costituirebbe un duplicato di quello già riconosciuto alla vittima primaria
dell'illecito.
Non manca infine una considerazione più generale e di politica del diritto,
rappresentata dalla esigenza "di impedire nella presente materia a carico
del danneggiante alluvionali effetti a cascata, esigenza avvertita anche
nella legislazione di altri stati".
Da questo orientamento si è per prima discostata la sentenza della terza
sezione civile 4186/98, ove si rinviene una accurata e puntuale confutazione
delle considerazioni tradizionali.
La chiave di volta utilizzata per affermare la risarcibilità dei danni
morali ai prossimi congiunti del soggetto che ha subito lesioni personali è
costituita dal una rivisitazione del nesso di causalità ai fini
dell'individuazione dei danni risarcibili e dall'inquadramento del danno
morale sofferto dai prossimi congiunti del soggetto leso, nel danno riflesso
o di rimbalzo.
I passaggi logici possono così sintetizzarsi: si afferma che il nesso di
causalità fra fatto illecito ed evento può essere anche indiretto e mediato,
purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio
della cosiddetta regolarità causale (precisando che la "cosiddetta teoria
della causalità adeguata o della regolarità causale", oltre che una teoria
causale è anche una teoria dell'imputazione del danno).
Ne risulta insufficiente il riferimento al disposto dell'articolo 1223 C.c.
per escludere il risarcimento del danno morale in favore dei congiunti del
leso, poiché non vi è dubbio che lo stato di sofferenza dei congiunti nel
quale consiste il loro danno morale, trova causa efficiente, per quanto
mediata, pur sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto
leso.
Ad ulteriore confronto di questa rivisitazione del nesso di causalità, si è
fatto riferimento alla figura del cosiddetto danno patrimoniale riflesso,
sulla scorta della giurisprudenza francese, che parla di "danni da
rimbalzo", ovvero di "dommages par ricochet" che colpiscono i proches della
vittima, riconoscendo la risarcibilità delle lesioni di diritti, conseguenti
al fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi
dall'originario danneggiato, ma in significativo rapporto con lui
(Cassazione 60/1991, nel caso di richiesta di anni patrimoniali da parte di
un marito, costretto ad abbandonare la sua attività per assistere la moglie
invalida).
Il principio applicato è sempre quello della regolarità causale, in quanto
sono considerati risarcibili i danni che rientrano nel novero delle
conseguenze normali ed ordinarie del fatto.
Così è stato concesso il risarcimento del danno per la lesione del diritto
del coniuge ai rapporti sessuali, in conseguenza di un fatto lesivo che
abbia colpito l'altro coniuge, cagionandogli l'impossibilità di tali
rapporti (Cassazione 6607/86).
Inoltre con riguardo a fatto illecito che abbia colpito il congiunto senza
causarne la morte, è stata riconosciuta la legittimazione dei prossimi
congiunti ad agire nei confronti dell'autore del fatto per ottenere il
risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni patite dal
congiunto e ciò con riferimento non solo al danno patrimoniale
(danno-conseguenza), ma anche allo stesso danno biologico (danno-evento,
rientrante pur sempre nell'ambito dell'articolo 2043 C.c.) (Cassazione
8305/96).
La conclusione è che se il danno morale dei congiunti della vittima di una
lesione può rientrare nell'ambito dei danni riflessi, non vi è un ostacolo
alla risarcibilità per effetto della sua intima struttura.
A questo punto la sentenza è passata ad esaminare se un ostacolo possa
essere costituito dalla struttura e/o dalla funzione della norma che lo
prevede e, cioè, dell'articolo 2059 C.c. e dal combinato disposto di tale
articolo e dell'articolo 185 Cp (che trovasi sotto il titolo delle "sanzioni
civili") prende atto che il recente ed incontrastato orientamento della
giurisprudenza penale distingue tra la persona offesa dal reato (articolo 90
C.p.p.) - che è titolare del bene giuridico tutelato dalla norma - ed il
danneggiato civile - che è il soggetto che dal reato ha ricevuto un danno,
non necessariamente coincidente con la persona offesa - al quale è
riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile.
Alla stregua di questa impostazione ed ammessa, quindi, la legittimazione a
richiedere il risarcimento del danno patrimoniale ad ogni soggetto che abbia
subito un siffatto pregiudizio dal reato, sia esso il soggetto passivo o non
lo sia, riconosce detta legittimazione relativamente al danno non
patrimoniale nei confronti del soggetto che l'abbia subito (e quindi come
tale sia danneggiato), pur senza essere il soggetto passivo del reato (cfr.
in tema di reato plurioffensivo ex articolo 449 C.p. la recentissima
pronuncia di queste sezioni unite 2515/02).
Infine, viene affrontata la questione se la pretesa irrisarcibilità possa
conseguire alla particolare natura o funzione del danno di cui all'articolo
2059 C.c. ed esaminati gli orientamenti dottrinali affermati al riguardo, si
conclude che qualunque natura si riconosca al risarcimento del danno morale,
essa risulta perfettamente compatibile, se non addirittura rafforzativa, con
la tesi proposta.
Se, infatti, gli si attribuisce natura risarcitoria o satisfattiva dovrà
riconoscersi l'equità della corresponsione di un risarcimento ad ogni
soggetto danneggiato, in via diretta o riflessa. Se si opta per la funzione
punitiva, il risarcimento anche del danno subito dai congiunti, insieme a
quello sopportato dalla vittima, non comporta alcuna ingiusta duplicazione
della punizione del colpevole, atteso che la "punizione" in questione non è
quella penale pubblicistica, ma quella privata accordata al danneggiato
civile; pertanto esisteranno tante pene da pagare, quanti sono i danni
morali conseguenti al reato. A questo indirizzo innovativo, si sono
uniformate tutte le successive pronunce della terza sezione (4852/99;
13358/98; 5913/00; 10291/01).
Chiariti così i termini del contrasto, le sezioni unite ritengono di
comporlo optando per la seconda soluzione, quella della risarcibilità del
danno morale patito dai prossimi congiunti del soggetto leso, completata e
rafforzata dalle seguenti considerazioni. È innanzi tutto significativo che
la giurisprudenza, nell'intento di impostare correttamente il problema,
faccia fondamentale riferimento all'articolo 1223 C.c., sia per la tesi più
restrittiva che per quella estensiva più recente; e, soprattutto, che
l'orientamento qui accolto inquadri il danno morale del congiunto nella
figura del cosiddetto danno riflesso o di rimbalzo, rientrante nella
previsione del suddetto articolo 1223 che, secondo tale costruzione,
contemplerebbe tutti i danni conseguenti al fatto illecito secondo un
criterio di regolarità causale. Ma ad un ulteriore approfondimento, sembra
doversi riconoscere sostanziale e/o eziologia con i danni diretti, ma sta ad
indicare la propagazione delle conseguenze dell'illecito (consistente in un
danno alla persona) alle cosiddette vittime secondarie, cioè ai soggetti
collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via
primaria.
La dottrina ha già chiarito che la questione della causalità di fatto è
regolata dagli articoli 40 e 41 e non dall'articolo 1223 C.c., il quale
attiene all'oggetto dell'obbligazione risarcitoria sul presupposto di un
fatto dannoso completamente definito e, quindi, riguarda il problema della
selezione dei danni risarcibili e non quello del nesso causale.
In termini di causalità, infatti, il rapporto esistente tra il fatto del
terzo ed il danno risentito dai prossimi congiunti della vittima è identico,
sia che da tale fatto consegua la morte, sia che da esso derivi una lesione
personale. In entrambi i casi esiste un rapporto da causa ad effetto che, se
è diretto ed immediato nel primo caso, non può non esserlo anche nel
secondo. Non vi sono eziologie diverse tra il caso della morte e quello
delle semplici lesioni perché in entrambe le ipotesi esiste una vittima
primaria, colpita o nel bene della vita o nel bene della salute, e una
vittima ulteriore (il congiunto) anch'essa lesa in via diretta ma in un
diverso interesse di natura personale.
Ed in effetti esiste una recente pronuncia sempre della stessa sezione che
pur inserendosi nel filone giurisprudenziale innovativo, ha ritenuto
inconsistente "il tradizionale argomento dell'ostacolo costituito
dall'articolo 1223 C.c. (argomento della causalità diretta ed immediata), in
quanto il danno morale in favore dei congiunti trova causa efficiente nel
fatto del terzo, sicché il criterio di imputazione concerne la colpa e la
regolarità causale, in quanto sono considerati risarcibili i danni che
rientrano nelle conseguenze ordinarie e normali del fatto". Ed ha aggiunto
"come contributo alla chiarificazione della problematica, che appare
fuorviante parlare di anno riflesso o di rimbalzo, proprio perché lo stretto
congiunto, convivente e/o solidale (per la doverosa assistenza) con la
vittima primaria, riceve immediatamente un danno consequenziale, di varia
natura (biologico, anche se può essere di ordine psichico/morale,
patrimoniale, e secondo recente dottrina e giurisprudenza, anche
esistenziale) che lo legittima iure proprio ad agire contro il responsabile
dell'evento lesivo" (Cassazione 1516/01).
Questa impostazione, allargando le frontiere del danno risarcibile, sembra
tuttavia aggravare il problema - fortemente sotteso nell'orientamento
opposto ma comunque rispondente ad una reale esigenza di politica
giudiziaria, "dell'allargamento a dismisura dei risarcimenti di danno
morale". Questione complessa e ben presente alla riflessione di questa
corte, fin dalla inaugurale sentenza 4186/98, ma ivi ritenuta un posterius
da risolvere "come per il danno patrimoniale o biologico riflesso dei
prossimi congiunti, non solo sulla base di una rigorosa prova dell'esistenza
di questo danno, evitando di rifugiarsi dietro il "notorio", ma anche alla
stregua di un corretto accertamento del nesso di causalità, da intendersi
come causalità adeguata (o regolarità causale)".
Ed allora l'attenzione deve spostarsi dal danno al danneggiato, poiché il
problema cruciale diviene non tanto quello della propagazione di un unico
danno, bensì quello della individuazione delle cosiddette vittime
secondarie; problema accennato nella citata sentenza 4186/98 accomunandolo a
quello del nesso causale, ma senza un particolare approfondimento e,
soprattutto, ritenendolo anch'esso un posterius laddove, sotto il profilo
logico-giuridico, costituisce invece un prius, attenendo all'interesse ed
alla legittimazione ad agire.
Il tema non è nuovo, essendo stato ampiamente dibattuto con riferimento alla
liquidazione del danno morale conseguente alla morte del congiunto.
La questione ha acquistato, però, ulteriore spessore in relazione alla
risarcibilità dei danni morali anche per le lesioni subite dal familiare.
Infatti, per un verso si è ampliata l'area della risarcibilità, per altro
verso si sono poste le basi perché possa discutersi della liquidazione di
danni morali ai terzi anche in ipotesi diverse da quella delle lesioni
personali, quali, ad esempio, l'ingiuria o la diffamazione.
Il criterio indicato dalla più recente dottrina per la selezione delle
cosiddette vittime secondarie aventi diritto al risarcimento del danno, pur
nella varietà degli approcci, è quello della titolarità di una situazione
qualificata dal contatto con la vittima che normalmente si identifica con la
disciplina dei rapporti familiari, ma non li esaurisce necessariamente,
dovendosi anche dare risalto a certi particolari legami di fatto. Questa
situazione qualificata di contatto, la cui lesione determina un danno non
patrimoniale, identifica dunque la sfera giuridica di coloro che appaiono
meritevoli di tutela e al tempo stesso costituisce limite a tale tutela.
Specificando ulteriormente il criterio, con riguardo ai risultati del
dibattito, si osserva:
a) l'individuazione della situazione qualificata che dà diritto al
risarcimento trova un utile riferimento nei rapporti familiari, ma non può
in questi esaurirsi, essendo pacificamente riconosciuta, sia in dottrina che
nella giurisprudenza, la legittimazione di altri soggetti (ad esempio la
convivente more uxorio);
b) la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere considerata
sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in
volta verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che
misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione
fino a comprometterne lo svolgimento.
Del resto la stessa Corte costituzionale, con riguardo ai limiti soggetti di
risarcibilità del danno non patrimoniale ex articolo 2059 C.c., aveva
chiarito che in quella ipotesi, essendo il danno patito dal terzo
eccezionalmente risarcibile sul solo presupposto di essere stato cagionato
da un fatto illecito penalmente qualificato, "la tutela risarcitoria deve
fondarsi su una relazione di interesse del terzo col bene protetto dalla
norma incriminatrice, argomentabile, in via di inferenza empirica, in base
ad uno stretto rapporto familiare (o parafamiliare, come la convivenza more
uxorio) (sentenza 372/1994).
Tirando i fili del discorso e condendolo, il contrasto devoluto all'esame di
questa sezioni unite viene composto affermando il seguente principio di
diritto: "Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di
fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il
risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una
particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il
disposto dell'articolo 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova
causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione
del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile".
Non è superfluo aggiungere che questa conclusione appare in sostanziale
sintonia la risoluzione adotta dal Consiglio d'Europa il 14 marzo 1975 (Résolution
(75) 7 "rélative à la réparation des dommage en cas de lesions corporelles e
de décés", che ha indicato, per gli Stati che ammettono questa forma di
risarcimento e al fine di uniformare i principi, i criteri per il
riconoscimento dei danni da lesione corporale del prossimo congiunto. Al
punto 13 è previsto, con formula peraltro eccessivamente restrittiva, che
"il padre, la madre e il congiunto della vittima che, in ragione di una
lesione all'integrità fisica o psichica, subiscano delle sofferenze
psichiche per le lesioni fisiche o psichiche delle quali è stata oggetto la
vittima stessa, non possono ottenere un risarcimento di questo pregiudizio
che in presenza di sofferenze di carattere eccezionale; altre persone non
possono pretendere tale risarcimento".
Ed, inoltre, con il disegno di legge 4093 "nuova disciplina in materia di
danno alla persona", noto anche come "Progetto Isvap" che prevede la
risarcibilità del danno morale dei prossimi congiunti in ipotesi di lesione
dell'integrità psicofisica del danneggiato pari o superiore al 50% di
invalidità.
In entrambi i casi, viene riconosciuto il principio della legittimazione ad
agire dei congiunti della vittima di lesioni personali, limitandone però
l'operatività al caso di lesioni e/o sofferenze di particolare gravità.
Orbene, tornando all'esame del secondo motivo del ricorso principale, esso
va accolto poiché il giudice di appello, negando il danno morale ai
congiunti più prossimi (genitori) del minore gravemente leso, ha statuito in
modo difforme dal principio sopraenunciato.
Composto il contrasto devoluto alla competenza di queste sezioni unite, gli
atti sono restituiti alla sezione di provenienza per l'esame degli ulteriori
motivi (primo del ricorso principale e quinto di quello incidentale, ambedue
attinenti al quantum risarcitorio), ai sensi dell'articolo 142 disp. att.
C.p.c., e la regolamentazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi, rigetta i primi quattro motivi del ricorso
incidentale, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rimette gli
atti alla terza sezione civile per il prosieguo.
Così deciso alla c.c. dell'11 aprile 2002.
Depositata in cancelleria il 1° luglio 2002.
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