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Corte di cassazione
Sezione feriale
Sentenza 4 ottobre 2003, n. 37814
RITENUTO IN FATTO
1. S.B. ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 4
aprile 2003 della Corte di appello di Trieste che ha confermato la sentenza
del 27 giugno 2002 del Tribunale di Tolmezzo che l'aveva condannata alla
pena di 200 euro di multa per il reato di cui all'articolo 388, 2 comma, c.p.,
per aver eluso, nel periodo tra il novembre 1955 e la Pasqua 1996, i
provvedimenti del Tribunale di Tolmezzo, adottati nella sentenza di
separazione tra la B. e il C., impedendo al padre l'esercizio del diritto di
visita e di prelievo nei confronti della figlia minore E.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza
impugnata per difetto di contestazione ai sensi dell'articolo 522 c.p.p. sul
rilievo che il fatto descritto nell'imputazione riguarda l'elusione dei
provvedimenti del Tribunale di Tolmezzo, adottati nella sentenza di
separazione tra la B. e il C. del 6 febbraio 1992, mentre la condanna - come
risulta inequivocabilmente dalla motivazione delle sentenze di primo e
secondo grado - è stata pronunciata con riferimento ai provvedimenti
contenuti nella sentenza di divorzio del 18 ottobre 1995.
Sostiene la difesa della ricorrente che tale discrasia ha pregiudicato una
efficace difesa e che la relativa nullità va comunque dichiarata - anche se
ritenuta non assoluta ma di regime intermedio - perché è stata
tempestivamente eccepita nei motivi di appello e denunciata poi in sede di
udienza dibattimentale d'appello.
3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l'erronea applicazione della
legge penale sotto più profili.
In primo luogo, infatti, l'imputata è stata condannata per la violazione di
provvedimenti contenuti in una decisione giudiziale che non spiegava più
alcuna efficacia obbligatoria tra le parti.
In secondo luogo non è comunque configurabile a carico della B. alcuna
elusione dei provvedimenti della sentenza di divorzio (cui peraltro non è
riferibile il procedimento penale). È stato infatti accertato che la figlia
minore si trovava in casa in occasione delle visite del padre e che ella
liberamente e volontariamente non apriva al padre (non vi è infatti alcuna
prova di impedimenti, da parte della madre).
Al coniuge affidatario spetta di consentire l'esercizio del diritto di
visita e non di compiere opera di persuasione nei confronti di un figlio che
rifiuta il rapporto con l'altro genitore.
Infine nei tre mesi precedenti la querela del C. - gli unici che hanno
rilievo nel processo - erano vigenti due diversi provvedimenti in ordine ai
diritti di visita: dapprima la sentenza di divorzio che riconosceva al padre
il diritto di tenere con sé la figlia "a settimane alterne dalle ore 15 del
sabato alle ore 20 della domenica" e, dal 23 settembre 1996, la sentenza di
appello che ampliava il diritto di visita consentendo al padre di tenere con
sé la bambina anche "ogni settimana il sabato dalle ore 15 alle 19". Ed i
giudici di merito non hanno potuto individuare in quali occasioni la B.
avrebbe violato tali disposizioni non avendo nessun testimone riferito su
questo punto essenziale.
4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l'illogicità della motivazione
risultante dal testo del provvedimento impugnato in quanto nella motivazione
della sentenza di appello si afferma che il provvedimento violato
dall'imputata è stata la sentenza di divorzio mentre il dispositivo conferma
la sentenza di primo grado che condanna la B. per la violazione dei
provvedimenti contenuti nella sentenza di separazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza
impugnata per difetto di contestazione ai sensi dell'articolo 522 c.p.p.,
sul rilievo che il fatto descritto nell'imputazione riguarda l'elusione dei
provvedimenti del Tribunale di Tolmezzo, adottati nella sentenza di
separazione tra la B. e il C. del 6 febbraio 1992, mentre la condanna - come
risulta inequivocabilmente dalla motivazione delle sentenze di primo e
secondo grado - è stata pronunciata con riferimento ai provvedimenti
contenuti nella sentenza di divorzio del 18 ottobre 1995.
Premette al riguardo il collegio che la giurisprudenza di questa Corte è
costante nell'affermare che il principio di correlazione tra accusa
contestata e sentenza risulta violato solo quando il fatto ritenuto in
sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o
di incompatibilità sostanziale nel senso che si sia realizzata una vera e
propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali
dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così a sorpresa di fronte
ad un fatto nuovo senza avere avuto possibilità di effettiva difesa (così,
tra le altre, Cass., Sez. V, sent. 1842/98).
Nella fattispecie in esame - come è stato già ampiamente chiarito dalla
sentenza impugnata - il capo di imputazione ha indicato la sentenza di
separazione per un evidente errore materiale, come si desume, tra l'altro,
dalla lettura dell'atto di querela (cui il capo di imputazione fa espresso
riferimento) nel quale il C. si riferisce chiaramente non alla sentenza di
separazione del 6 febbraio 1992 ma alla sentenza di divorzio del 5 ottobre
1995, parzialmente riformata dalla Corte di appello con decisione del 1
marzo 1996.
In proposito la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha chiarito:
a) che l'intera istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado è
stata focalizzata sull'accertamento del rispetto delle condizioni fissate
dalla sentenza di divorzio con riferimento agli incontri padre-figlia e che
su tali condizioni si è concentrato il contraddittorio nel corso dell'esame
di vari testimoni; b) che l'imputata ha dato prova di essersi resa
perfettamente conto di questo dato, se è vero che, in uno specifico motivo
d'appello, ha lamentato che il tribunale abbia impropriamente conferito
rilievo alla mancata richiesta di modifica delle condizioni contenute nella
sentenza di divorzio, adducendo che la modifica era stata in realtà
richiesta dopo la decisione del 1 marzo 1996.
È da escludere, dunque, che l'imputata ed i suoi difensori non siano stati
posti in grado di comprendere pienamente natura e contenuto dell'accusa
mossa e che si sia verificato quel pregiudizio del diritto di difesa cui è
ispirato il principio di correlazione tra contestazione sentenza invocato
dal ricorrente.
Il motivo di ricorso va perciò dichiarato infondato.
2. Con il secondo motivo di ricorso vengono articolate diverse censure tutte
riguardanti l'asserita erronea applicazione della legge penale.
È manifestamente infondata la prima di tali censure, con la quale si assume
che l'imputata è stata condannata per la violazione di provvedimenti
contenuti in una decisione giudiziale che non spiegava più alcuna efficacia
obbligatoria tra le parti. Una volta che è stata esclusa la violazione del
principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza e dopo che è
stato chiarito come l'intero giudizio penale abbia ruotato intorno alla
violazione della sentenza di divorzio, è a tale sentenza, sicuramente
efficace tra le parti, che occorre far riferimento per valutare l'osservanza
o meno degli obblighi in questione, senza attardarsi nel richiamare
ulteriormente la sentenza di separazione.
3. Passando poi ad esaminare la seconda censura - con la quale si afferma
che non è comunque configurabile a carico dell'imputata alcuna elusione dei
provvedimenti della sentenza di divorzio perché al coniuge affidatario
spetta di consentire l'esercizio del diritto di visita e non di compiere
opera di persuasione nei confronti di un figlio che autonomamente rifiuta il
rapporto con l'altro genitore - il collegio osserva preliminarmente che i
giudici di merito hanno accertato il dato di fatto che, per alcuni mesi, è
stato impedito l'esercizio del diritto del padre di visitare la figlia ed
hanno poi correttamente ritenuto sufficiente ad integrare l'elemento
psicologico del reato la coscienza e volontà di eludere l'applicazione del
provvedimento del giudice (Cfr. sul punto Cass., Sez. VI, sent. 8528/86 che
chiarisce come nell'ipotesi ex articolo 388, 2 comma, c.p. la condotta del
reo è libera ed è sufficiente ad integrare la previsione criminosa il
semplice dolo generico, e cioè la coscienza e volontà di disobbedire al
provvedimento del giudice).
Nella fattispecie in esame è stato poi accertato (e la sentenza di appello
ne dà conto con una motivazione esente da vizi logici e da interne
contraddizioni) che la ricorrente - in assenza di oggettive ragioni per
impedire la frequentazione tra padre e figlia - non ha ritenuto di dovere
adottare i comportamenti strettamente indispensabili a consentire
l'esercizio effettivo del diritto di visita al padre, non fornendo, sul
piano materiale e su quello del rapporto con la figlia minore, quell'apporto
minimo in termini di coordinamento e cooperazione che è sempre necessario
per garantire l'esecuzione secondo buona fede (id est: la non elusione) dei
provvedimenti del giudice civile concernenti i minori.
A fronte di un siffatto accertamento, sorretto da una congrua motivazione,
appare privo di concreto fondamento il rilievo della difesa secondo cui il
genitore affidatario non è tenuto ad assicurare il "risultato" di persuadere
un figlio autonomamente restio ad incontrare l'altro genitore poiché non è
questo l'addebito mosso alla ricorrente né questa è stata la condotta
sanzionata.
4. Del pari infondata è l'ultima censura che concorre a comporre il secondo
motivo di ricorso. Con essa si sostiene che, nei tre mesi precedenti la
querela del C. - gli unici che hanno rilievo nel processo - erano vigenti
due diversi provvedimenti in ordine ai diritti di visita (dapprima la
sentenza di divorzio che riconosceva al padre il diritto di tenere con sé la
figlia "a settimane alterne dalle ore 15 del sabato alle ore 20 della
domenica" e dal 23 settembre 1996 la sentenza di appello che ampliava il
diritto di visita consentendo al padre di tenere con sé la bambina anche
"ogni settimana il sabato dalle ore 15 alle 19") e che i giudici di merito
non avrebbero potuto individuare in quali occasioni la B. avrebbe violato
tali disposizioni non avendo nessun testimone riferito su questo punto
essenziale.
A far dichiarare infondata la censura è sufficiente la constatazione che, in
sede di giudizio di merito, è stato accertato come al padre sia stato
costantemente impedito, in tutto il periodo preso in considerazione nel
processo, l'esercizio del diritto di visita nelle giornate di sabato; ed è
la permanenza di questo dato che vale a far ritenere comunque integrati gli
estremi della violazione contestata.
5. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta infine l'illogicità della
motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in quanto nella
motivazione della sentenza di appello si afferma che il provvedimento
violato dall'imputata è stata la sentenza di divorzio mentre il dispositivo
conferma la sentenza di primo grado che condanna la B. per la violazione dei
provvedimenti contenuti nella sentenza di separazione.
Osserva il collegio che, nella motivazione della sentenza di appello, è
stata chiaramente indicata l'esistenza di un errore materiale nel corpo
della sentenza di primo grado e sono stati altrettanto chiaramente esposti
la natura dell'errore ed i termini della sua correzione da realizzarsi
attraverso la sostituzione dell'erronea menzione della violazione di
obblighi derivanti dalla "sentenza di separazione" con la corretta menzione
della violazione di obblighi derivanti dalla "sentenza di divorzio".
Sono stati dunque definitivamente scongiurati gli equivoci e le incertezze
che dall'errore materiale potevano almeno in teoria scaturire; con la
conseguenza che la chiarificazione e la correzione operate dalla Corte
d'appello risultano pienamente idonee a far ritenere definitivamente
rimediato l'errore materiale della sentenza di primo grado senza necessità
che di tale correzione venisse dato atto anche nella redazione del
dispositivo della sentenza d'appello o si dia atto nel dispositivo della
presente decisione.
Tali considerazioni valgono ad escludere che la sentenza di appello sia
incorsa in contraddizione nel confermare, in sede di dispositivo, la
sentenza di primo grado giacché tale conferma è da intendersi avvenuta
previa correzione dell'errore materiale in essa ravvisato.
Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
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La Cassazione ha stabilito che il coniuge affidatario dei figli minori ha il dovere adottare i comportamenti strettamente indispensabili a consentire l'esercizio effettivo del diritto di visita al padre, fornendo, sul piano materiale e su quello del rapporto con la figlia minore, quell'apporto minimo in termini di coordinamento e cooperazione che è sempre necessario per garantire l'esecuzione secondo buona fede dei provvedimenti del giudice civile concernenti i minori.
Con la sentenza n. 37814 del 4 ottobre 2003 la Suprema Corte ha confermato la condanna del coniuge affidatario per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388 del codice penale, ricordando che in tale fattispecie criminosa la condotta del reo è libera ed è sufficiente ad integrare la previsione criminosa il semplice dolo generico, e cioè la coscienza e volontà di disobbedire al provvedimento del giudice.