Cassazione
Sezione quarta penale (up)
Sentenza 7 ottobre 2003 n. 39204
(Presidente Marzano – relatore De Biase)
Motivi della decisione
F.C. era imputato del reato di cui
all’articolo 590 Cp poiché – durante un incontro di calcio disputato in un
campo di atletica leggera in Enna – per colpa, consentita nel non aver
osservato regole di correttezza e di gioco, in un contrasto calcistico con
l’avversario M.P., lo colpiva con un calcio alla faccia e gli cagionava una
lesione personale, consistita in una frattura alla branca rientrante dalla
mandibola destra, giudicata guaribile in giorni 40 (in Enna, 26 dicembre
1995).
Il Pretore di Enna, con sentenza del 18 giugno 1998, lo dichiarava colpevole
del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di lire 600.000 di multa e
al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in
favore della parte civile costituita, da liquidarsi in sede civile, e alla
rifrazione delle spese dalla stessa sostenute. A seguito di appello del
difensore dell’incolpato, la Corte di appello di Caltanissetta, sezione
seconda penale, con sentenza 926/02, confermava la sentenza di primo grado e
condannava il Catanese al pagamento delle relative spese, nonché alla
rifrazione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da
dispositivo, oltre Iva e Cpa.
Avverso tale provvedimento ricorre il difensore e formula due motivi di
gravame.
1. Violazione dell’articolo 590 Cp in relazione agli articoli 50 e 51 Cp:
aveva sostenuto nei motivi di appello che l’imputato avrebbe dovuto essere
assolto in quanto (a suo avviso) era rimasto provato che lo scontro era
stato del tutto fortuito ed era avvenuto esclusivamente nel contesto di
un’azione di gioco al solo fine di impossessarsi del pallone. In ricorso
riprende tale motivo assumendo che la Corte di merito non si è pronunciata
su tale punto, ignorando il principio che ha dato vita a una causa di
giustificazione atipica non codificata, secondo cui la involontaria
violazione delle regole di gioco determinata da carica agonistica tale da
non superare il rischio consentito deve essere qualificata come illecito
sportivo esente da responsabilità penale.
2. Violazione degli articoli 129, 546 lettera e) in relazione all’articolo
606, lettera e) del codice di rito. Deduce una mancata applicazione della
causa di giustificazione invocata, ed omissione di qualsiasi considerazione
circa la valutazione logico-giuridica posta a base della pronuncia.
Riprende, in pratica, il primo motivo di censura sotto il profilo
dell’articolo 129 Cpp fatto non costituente reato e quindi assoluzione
conseguente.
Osserva questa Corte che il ricorso è destituito di giuridico fondamento.
Per convincersene, basterà notare come la Corte di merito si sia posta il
problema del cosiddetto “illecito sportivo” e lo abbia superato con una
corretta ricostruzione dei fatti, assumendo che l’imputato realizzò l’evento
lesivo mediante una violazione volontaria delle regole di gioco, tali da
superare i limiti della lealtà sportiva, con un intervento a gamba tesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2003.
Il giocatore che, durante una manifestazione sportiva, cagioni da un altro atleta una lesione personale mediante una violazione volontaria delle regole di gioco, tali da superare i limiti della lealtà sportiva commette il reato di lesioni colpose di cui all’articolo 590 del Codice penale.
Lo ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39204 del 7 ottobre 2003, confermando la condanna del giudice di merito nei confronti dell'imputato che, durante un incontro di calcio, con un intervento a gamba tesa aveva colpito l’avversario con un calcio alla faccia e gli cagionava una lesione personale, consistita in una frattura alla branca rientrante dalla mandibola destra, giudicata guaribile in 40 giorni.