Il presente lavoro, volto ad
analizzare la situazione di taluni detenuti, considerati “particolari” dal
legislatore, rispetto alle misure alternative alla detenzione previste dalla
L. 354/1975 (ordinamento penitenziario) e successive modificazioni, si
sviluppa su quattro capitoli.
Nel primo viene, anzitutto, dato conto del movimento di riforma che nel 1975
ha portato a modificare radicalmente le regole che presiedono alla vita in
carcere e che pongono le condizioni per poter passare, pur se condannati,
taluni periodi al di fuori dell’istituto penitenziario (permessi – premio),
per poter usufruire di regimi, talora totalmente (detenzione domiciliare,
affidamento in prova al servizio sociale), talora solo parzialmente
extra-murari (semilibertà, assegnazione al lavoro esterno) o per poter
uscire anticipatamente dal carcere (liberazione anticipata).
Viene sottolineato il ruolo decisivo svolto ai fini della riforma dall’art.
27 Cost., che sancisce il fine rieducativo e di recupero della pena, la
quale dunque non va più vista solo come castigo per chi ha sbagliato e come
misura di prevenzione per la società, che per mezzo dell’espiazione in
carcere allontana da sé gli individui colpevoli di reati e potenzialmente in
grado di nuocere ancora, ma anche come strumento volto a recuperare alla
vita civile e a reinserire nella società chi ha infranto la legge.
Vengono, quindi, passate in rassegna le innovazioni che la L. 354/1975 in
questa prospettiva apporta e soprattutto vengono analizzate singolarmente
tutte le misure che, in senso lato, definiamo come alternative alla
detenzione.
Ci si sofferma sui presupposti per la loro concessione, sui limiti massimi
di durata, se ve ne sono, e non si manca di dare conto delle modifiche che
il testo originario dell’O.P. ha subito nel corso del tempo, particolarmente
ad opera della L. n. 663 del 10 ottobre 1986, che ha allargato ulteriormente
la possibilità di fruire di benefici penitenziari, rendendo ad esempio
accessibile ad un maggior numero di soggetti ed in un maggior numero di casi
la più ambita delle misure alternative: la detenzione domiciliare.
Nel secondo capitolo, poi, l’attenzione va a concentrarsi sull’art. 4 bis,
che introdotto nel 1991 con il decreto – legge n. 152, intitolato
provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, ha
fortemente limitato per talune categorie di condannati la possibilità di
fruire di quei benefici penitenziari contemplati dall’O.P.
Si va allora ad indagare quali siano questi condannati esclusi, sulla base
di una tipizzazione per titoli di reati che a tratti rischia di diventare
tipizzazione per tipo di condannato, dalle misure alternative alla
detenzione.
Si scopre così che ci si trova di fronte a due categorie distinte: da un
lato i condannati per reati di mafia, sequestro di persona e traffico di
sostanze stupefacenti, dall’altro i detenuti per reati commessi con finalità
di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale.
Si dà altresì conto del fatto che tanto per l’una quanto per l’altra
tipologia di condannati, la preclusione dei benefici penitenziari non è
assoluta e si esaminano le diverse condizioni che costituiscono titolo per
aspirare ugualmente ad uscire dal carcere.
Se per i condannati per terrorismo condizione per l’ammissione ai benefici è
l’insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, per i
condannati per reati di mafia il discorso è più complesso: a loro si
richiede una collaborazione rilevante con l’autorità giudiziaria volta ad
evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze o
volta alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione dei responsabili,
mentre il fatto negativo di non avere collegamenti con la criminalità
organizzata può essere requisito sufficiente, anche se la collaborazione
offerta risulti irrilevante, solo quando al condannato siano state
riconosciute talune attenuanti espressive della loro marginale
partecipazione al sodalizio criminoso o del loro ravvedimento.
Ci si interroga sul perché proprio queste categorie di condannati siano
escluse dai benefici e quale sia la ratio delle condizioni che si pongono
come necessarie e sufficienti per la concessione delle misure alternative
anche a questi detenuti.
Nel terzo capitolo viene poi dato conto delle sentenze con cui la Corte
Costituzionale ha, in poco più di cinque anni (la prima sentenza presa in
esame è del 1994, l’ultima è del 1999) praticamente riscritto il testo
dell’art. 4 bis.
Si tratta di cinque sentenze additive in bonam partem con le quali i giudici
della Consulta, in nome degli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 27
(funzione rieducativa della pena) Cost. hanno progressivamente restituito ai
condannati ex art. 4 bis buona parte di ciò che il legislatore nel 1991
aveva loro tolto.
Alla collaborazione rilevante ex art. 58 ter viene equiparata prima la
collaborazione soggettivamente impossibile per la limitata partecipazione al
fatto criminoso (sent. 357/94) e, poi, la collaborazione resa oggettivamente
impossibile dall’integrale accertamento dei fatti operato con sentenza
passata in giudicato (sent. 68/95).
Mentre le pronunce successive, in nome di un patto che lo Stato ha comunque
concluso con i condannati circa le modalità di esecuzione della pena e i cui
termini non possono essere improvvisamente ed unilateralmente modificati, la
Corte dapprima sancisce il diritto ad ulteriori permessi – premio per chi al
momento dell’entrata in vigore del decreto – legge di riforma ne avesse già
fruito (sent. 504/95), poi il diritto alla semilibertà per chi fruiva di
permessi premio (sent. 445/97) ed infine il diritto ad avere permessi –
premio anche per chi, pur non avendone fino al 1991 mai fruito, ne aveva
comunque a quella data maturato le condizioni (sent.137/99)
Nell’ultimo capitolo, infine, vengono esaminati i due interventi legislativi
di riforma che, in un solo decennio di vita, l’art. 4 bis ha subito.
Ci si sofferma in particolare sul primo che, nel 1992, ad un solo anno dalla
nascita dell’art 4 bis, lo modificò profondamente: è stato, infatti il d.l.
306/92, forse per ragioni contingenti, ad introdurre la collaborazione
rilevante come condizione di accesso ai benefici penitenziari per i
condannati per reati di mafia.
Si riflette, quindi, sulla “travagliata” vita dell’art. 4 bis, modificato in
dieci anni due volte dal legislatore e cinque volte dalla Corte
Costituzionale.
In particolare si sottolinea come l’introduzione e le modificazioni
successive dell’art. 4 bis siano avvenute sempre per decreto legge e ci si
domanda se la legiferazione d’urgenza sia lo strumento più appropriato anche
in vista di un nuovo, ma stavolta organico, intervento legislativo di
scrittura ex novo, a fini chiarificativi, dell’intera normativa.