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Cassazione Civile, Sezione III,
sent. n. 4783 del 14 novembre 2000 - 2 aprile 2001
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ugo FAVARA - Presidente -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L. B. IN PROPRIO NQ ESERCENTE LA POTESTÀ SULLA MINORE C. R., nonché C. S.,
C. A., C. D., C. M., C. A. R., C. M.,
C. G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA G BORSI 3, presso
lo studio dell'avvocato P. V. DE V., difesi dagli avvocati A. P., N. C., giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
A. SPA, S. P.;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 15656/98 proposto da:
A. LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA
PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato F. T., che la difende,
giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
L. B. IN PR NQ MADRE ESERCENTE LA POTESTÀ SULLA MINORE C. R., C. S., C. A.,
C. D.,
C. M., C. A. R., C. MICHELA, C. G., S. P.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 435/97 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il
12/05/97 e depositata il 18/07/97 (R.G. 487/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/00
dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Francesco TRICANICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo
FEDELI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale ed
il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 1 marzo 1990, in località Grifalco, l'autovettura Fiat 127 sport, di
proprietà di Stranieri Pietro, condotta dal medesimo collideva con il
motociclo Piaggio Vespa condotto da Cristofaro Roberto, che decedeva quattro
ore dopo il verificarsi del sinistro.
Con citazione (del 30 marzo e 3 aprile 1991) gli aventi causa del defunto, e
cioè la madre L. B., in proprio e quale esercente la potestà sulla
minore C. R., ed i germani C. S., A.,
D., M., A. R. e G., convenivano in giudizio il
conducente danneggiante e l'assicurazione A. e ne chiedevano la
condanna al pagamento dei danni patrimoniali e morali conseguenti al
decesso, quantificati come in citazione.
Restava contumace il conducente e si costituiva l'A. contestando il
fondamento della domanda.
Istruita la causa il Tribunale di Catanzaro, accertava la pari
responsabilità dei conducenti in ordine alla produzione del sinistro ai
sensi dell'art. 2054 secondo comma del cod. civile; negava il danno morale
richiesto avendo ritenuto la colpa cd. presunta, e liquidava a titolo di
danno biologico, iure hereditario, la somma di lire 70 milioni ai valori
attuali, oltre interessi legali dalla data del fatto al soddisfo e poneva le
spese di lite a carico dei convenuti.
La decisione era impugnata con appello principale dall'assicurazione, sul
punto della trasmissibilità iure hereditario del danno biologico; con
appello incidentale dai danneggiati sul punto della responsabilità e sulle
voci di danno, analiticamente indicate, per un totale globale di 150
milioni.
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 18 luglio 1997 così
decideva:
- in riforma della appellata sentenza, riconosciuta la totale responsabilità
di S. P. in ordine al sinistro per cui è causa, accoglie per
quanto di ragione l'appello principale e l'appello incidentale e per
l'effetto:
- liquida l'ammontare del danno morale, in favore di L. B., in
lire 40 milioni ed in favore dei congiunti (v. amplius in dispositivo) in
lire 5 milioni per ciascuno di essi.
Rigetta la domanda di liquidazione del danno biologico; conferma nel resto e
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di
appello.
Contro la decisione ricorrono i danneggiati deducendo quattro motivi di
gravame; resiste l'assicurazione con controricorso e ricorso incidentale sul
punto dell'attribuzione della responsabilità esclusiva al danneggiante.
I ricorsi sono stati previamente riuniti ex art. 335 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Precede l'esame del ricorso incidentale con il quale la A. deduce la
violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione alla attribuzione delle
responsabilità dell'incidente, ed il vizio della motivazione, ritenuta
illogica e contraddittoria sul punto.
Il ricorso incidentale è infondato; ed in vero esso si sostanzia in censure
in fatto (le contraddizioni del teste M. o la ricostruzione della
dinamica disattendendo la ricostruzione proposta dai carabinieri) che
attengono al prudente e critico apprezzamento delle prove, compiuto dai
giudici del riesame, valorizzando la relazione sulla dinamica
dell'incidente, svolta dall'ingegner S., ma tenendo conto delle altre
prove e dei dati oggettivi. In tale contesto la critica dei rilievi de CC e
la rilevanza della deposizione del teste, appaiono secondarie, ed attengono
ad una selezione critica del materiale probatorio che conduce ad una
valutazione in fatto non sindacabile in questa sede.
È fondato, per quanto di ragione, il ricorso degli aventi causa dalla
vittima primaria, deceduta a seguito di lesioni mortali.
C. R. aveva 18 anni al tempo dell'incidente, e decedeva circa
quattro ore dopo l'incidente occorsogli, lasciando la madre e ben otto tra
fratelli e sorelle.
Nel primo motivo di ricorso si deduce l'error iuris sotto un duplice
profilo:
da un lato si assume che la lesione mortale è a sua volta la causa dans
della lesione al bene della vita, che è costituzionalmente protetto (art. 2
Cost.) e che è più vasto del bene della salute.
Dunque non vi è ragione per non considerare trasmesso iure hereditatis il
diritto di credito risarcitorio immediatamente acquisito per effetto della
lesione.
D'altro lato (secondo profilo) si deduce che comunque la morte intervenne
oltre quattro ore dopo il fatto, e che nessuna motivazione è stata data
circa la rilevanza di questo intervallo in relazione alla lesione gravissima
della salute.
Il primo profilo è infondato. Infatti è assolutamente consolidato il
principio che distingue tra la lesione del bene della vita (sanzionato
penalmente e civilmente con la configurazione di un danno morale) e il bene
della salute, trasmissibile agli eredi del defunto, nel caso in cui la morte
sia sopravvenuta alla lesione dopo apprezzabile intervallo (cfr. Cass. 197
n. 1704; 17 novembre 1999 n. 12756; Cass. 29 novembre 1999 n. 13336; Cass.
14 febbraio 2000 n. 1633, tra le tante).
Questa Corte conosce tuttavia la dottrina che propone una tesi di tutela più
estesa, proprio per la discrasia che si crea tra morte immediata e lesioni
mortali, con conseguente disparità di trattamento per i superstiti.
È una discrasia che è superata da norme internazionali ed europee (ad es. in
tema di risarcimento ai superstiti di disastri aerei) o da progetti di
convenzioni europee (v. Consiglio di Europa deliberazione 75/7 in tema di
risarcimento del danno alla persona), ma che non costituisce lacuna o
discriminazione costituzionalmente rilevante per il nostro ordinamento
interno, posto che comunque il legislatore appresta mezzi di tutela,
giurisdizionalmente azionabili (in sede penale e civile).
De iure condendo è dunque auspicabile una riforma che possa allineare il
sistema italiano a quello internazionale o di diritto comune (ma ancora in
fieri).
Il secondo profilo è fondato. Ed in vero, il riferimento alle numerose
sentenze appena citate, conferma l'esigenza di una attenta motivazione del
breve lasso di tempo tra la lesione e la morte, ai fini della
trasmissibilità del diritto di credito.
Questa Corte ritiene che la motivazione debba essere accurata e
circostanziata: ed in vero, posto che le lesioni mortali, conducono, secondo
la esperienza medico legale e psichiatrica, alla presenza di un danno
"catastrofico", per intensità, a carico della psiche del soggetto che
attende lucidamente l'estinzione della propria vita (danno considerato dalla
psichiatria nordamericana nella scala DSM III degli eventi psicosociali
stressanti, di sesto livello, che è quello più elevato) essenzialmente come
"sofferenza" esistenziale e non già come dolore, occorre riflettere (come
del resto, metodologicamente, propone la stessa Consulta, quando considera
il danno psichico riflesso delle vittime secondarie come danno psichico
riconducibile sotto l'art. 2059 c.c.: v. Corte Cost. sent. n. 372 del 1994 e
successiva ordinanza del 1996 n. 293) sulla diversa natura del danno fisico,
del soma e delle funzioni vitali, dove l'apprezzamento della durata attiene
alla stessa esistenza del danno (come quantum apprezzabile) e del danno
psichico, pur esso prodotto da lesioni mortali, come danno catastrofico, la
cui intensità può essere apprezzata dalla vittima, pur nel breve intervallo
delle residue speranze di vita. Nel danno psichico non è solo il fatto
durata a determinare la patologia, ma è la stessa intensità della sofferenza
e della disperazione.
Se è esatto dire, con il legislatore riformatore (v. attualmente l'art. 13
del D.Lgs. 23 febbraio 2000, per la riforma INAIL, che si occupa del danno
biologico previdenziale del lavoratore) e con il diritto vivente
(convalidato dalle decisioni della Consulta) che il danno biologico è la
lesione della integrità fisica e psichica medicalmente accertabile, allora è
alla scienza medica che occorre affidarsi per la determinazione dei casi
clinici, delle malattie e degli esiti invalidanti sia per il danno fisico
(dove è il soma ad essere materialisticamente considerato) sia per il danno
psichico (che considera la mente umana, sia neurologicamente, sia
clinicamente, sia nelle sue funzioni esistenziali essenziali).
Per queste ragioni la motivazione sulla rilevanza dello spatium vivendi
della vittima primaria incide sulla valutazione dell'esistenza (l'an) e
della consistenza (il quantum) del danno e se tale valutazione è positiva,
nessun ostacolo sussiste al riconoscimento della trasmissibilità del danno
biologico iure hereditatis (cfr. Cass. 25 febbraio 2000 n. 2123).
Non può dunque il giudice del merito sottrarsi al dovere di motivazione
adeguata su tali punti decisivi, anche ricorrendo al supporto di una
appropriata consulenza medico legale.
Il motivo merita accoglimento per la seconda prospettazione.
Parimenti fondato è il secondo motivo in cui si deduce il vizio della
motivazione e la violazione di legge per la ridotta valutazione del danno
morale diretto, patito iure proprio dai prossimi congiunti, ed in misura più
elevata dalla madre.
Sull'an debeatur non vi è ormai contestazione: la contestazione attiene al
principio del risarcimento integrale del danno morale, che è non solo il
pretium doloris od il prezzo del patema d'animo transeunte (una sorte di
danno da lutto) ma è la valutazione della lesione della stessa dignità
umana, tanto più interessa, quanto la sofferenza morale attiene agli effetti
ed alla integrità di una famiglia numerosa e solidale.
In questo senso appare all'evidenza iniqua e giuridicamente errata la
liquidazione sommariamente motivata dai giudici del merito, che non
considerano neppure la natura di debito di valore del credito, e che
sostanzialmente riducono un criterio equitativo integrativo (art. 2056 e
1226 c.c.) ad un criterio del tutto arbitrario, sottratto a qualsiasi
controllo di congruità.
Resta assorbito il terzo motivo, in cui si chiede anche la liquidazione del
danno morale iure hereditatis in relazione al gravissimo danno morale subito
dal defunto in relazione al delitto di omicidio colposo.
Infatti si tratta di danno morale consequenziale al danno biologico primario
e dunque l'esistenza e la consistenza dipende dall'accertamento della
esistenza del primo.
Infine è fondato il quarto motivo, avendo omesso la Corte di liquidare i cd.
interessi compensativi.
È infatti costante l'insegnamento di questa Corte (dalle SU 1995 n. 1712 e
successive conformi) secondo cui in tema di debiti di valore (come sono
quelli relativi al danno biologico e morale o patrimoniale consequenziale)
rivalutazione e interessi compensativi assolvono a due funzioni diverse,
poiché la rivalutazione altro non è che la liquidazione reale del danno ai
valori attuali, mentre gli interessi compensativi (ai sensi dell'art. 1219
secondo comma del c.c.) sono interessi di mora (per il ritardato
adempimento) e decorrono dal dì dell'evento (essendo il debitore del
risarcimento in mora ex re).
Il giudice del rinvio, nei limiti del devolutum e dei principi di diritto
soprarichiamati, provvederà al riesame dei punti interessati dalle censure
accolte e provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese ed
onorari di questo giudizio di cassazione.
P. Q. M.
Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso
principale per quanto di ragione, cassa in relazione e rinvia anche per le
spese ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Roma, 14 novembre 2000.
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