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Cassazione Civile, Sezioni
Unite, sent. n. 10893 del 7 agosto 2001
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Andrea VELA - Primo Presidente -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione-
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
P. G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso
lo studio dell'avvocato A. G., che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati B., e A., giusta delega in
calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
ZANARDELLI 20, rappresentata e difesa dall'avvocato LAIS FABIO, giusta
delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1061/95 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata
il 08/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01
dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato P. B., Fabio L.
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'1/8/1984 G. P. conveniva in
giudizio dinanzi al Tribunale di Genova la s.p.a. AUTOSTRADE chiedendone la
condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in occasione dell'incidente
stradale del 28/11/1981 quando, mentre percorreva alla guida della propria
moto l'autostrada A7 con direzione verso Genova, giunto all'altezza della
Galleria Certosa, aveva perduto il controllo del veicolo cadendo a terra a
causa del fondo stradale bagnato.
Costituendosi in giudizio la convenuta contestava in toto la domanda,
chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 21/11/1990 l'adito Tribunale rigettava la domanda
dell'attore, che condannava alle spese processuali e di C.T.U..
Il gravame proposto dal P.ed al quale aveva resistito la s.p.a.
AUTOSTRADE era rigettato dalla Corte di Appello di Genova, con sentenza
8/11/95 ed ulteriore condanna dell'appellante alle spese del grado.
La Corte territoriale riteneva infondate le argomentazioni fatte valere
dall'appellante circa l'esistenza sulla sede stradale di un pericolo occulto
e la non eccessiva velocità tenuta dal motociclista.
Sul primo punto il giudice di appello escludeva che nella specie
ricorressero gli estremi del pericolo occulto. Infatti dall'esame del
rapporto redatto nell'occasione dalla Polistrada era soltanto emerso che il
fondo stradale, in corrispondenza del luogo del sinistro, era parzialmente
bagnato per stillicidio di acqua; ma non era stato provato che tale
condizione avesse creato una situazione diversa dall'apparenza, sì da
costituire un pericolo occulto, rientrando nella comune esperienza la
nozione della possibilità che all'interno delle gallerie si verifichino
degli sgocciolii, con conseguente obbligo da parte di chi le percorre di
tenere un comportamento particolarmente prudente, moderando quindi la
velocità.
Riguardo poi quest'ultimo aspetto, lo stesso P. aveva dichiarato di
procedere ad un velocità di ottanta chilometri orari, da ritenere
assolutamente inadeguata rispetto alle condizioni ed al tracciato della sede
stradale, considerato che sempre dal rapporto era risultato che nel tratto
di galleria in questione era apposta una segnaletica indicante "curva
pericolosa a destra".
Ciò premesso, il giudice di appello concludeva che il verificarsi
dell'incidente doveva essere ascritto esclusivamente alla condotta
imprudente e disattenta del P., atteso che lo stesso, tenendo una
velocità particolarmente moderata, correlata allo stato dei luoghi e
prestando con normale diligenza la dovuta attenzione, avrebbe sicuramente
evitato l'evento.
Avverso tale sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato
a quattro motivi. Ha resistito con controricorso la società AUTOSTRADE.
Ambedue le parti hanno depositato memorie.
All'udienza del l0/ll/99 la causa veniva chiamata per la discussione davanti
alla III Sezione civile, che però, con ordinanza in pari data, rilevato che
in ordine alla questione investita dal secondo e dal quarto motivo (se dei
danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strade
pubbliche, l'ente proprietario debba rispondere ai sensi della norma
generale contenuta nell'art. 2043 c.c. ovvero a titolo di custodia ex art.
2051 c.c.) sussisteva un contrasto giurisprudenziale nell'ambito della
medesima Sezione (Cass. 12/11/1998 n. 11455 e 16/6/1998 n. 5989 nel primo
senso; Cass. 27/1/1988 n. 723, 21/5/1996 n. 4673 e 20/11/1998 n. 11749 nel
secondo senso), rimetteva la causa al Primo Presidente per l'eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo il ricorrente, denunciando genericamente la violazione e
la falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta
che il giudice del gravame abbia omesso di considerare che l'incidente era
avvenuto nell'Autostrada A7, gestita dall'attuale convenuta che, pur nella
veste di concessionaria di un pubblico servizio, resta un imprenditore
privato, che stipula con gli utenti un contratto privatistico; con la
conseguenza che, da un lato, la valutazione dell'adempimento della società
AUTOSTRADE deve essere riferita al parametro della diligenza del buon padre
di famiglia ex art. 1176 c.c.; dall'altro, che l'ente gestore
dell'autostrada ha l'onere di provare che l'inadempimento sia stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile ex art. 1218 c.c..
La doglianza non è fondata. E' infatti principio costantemente affermato
dalla giurisprudenza di questa Corte che la responsabilità del proprietario
- o del concessionario - di un'autostrada nei confronti del conducente un
autoveicolo ha natura extracontrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio
(ove previsto) non determina la nascita di un rapporto contrattuale, ma si
risolve in una prestazione pecuniaria imposta all'utente per poter usufruire
di un pubblico servizio (Cass. 9 febbraio 1981 n. 800 ex plurimis).
Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo mezzo il P., denunciando ancora genericamente violazione
e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa od insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360
nn. 3 e 5 c.p.c., contesta l'indirizzo giurisprudenziale che in materia di
danni subiti da utenti di autostrade ricollega la responsabilità della P.A.
proprietaria dell'autostrada (ovvero del concessionario del servizio)
all'art. 2043 c.c., con il conseguente gravoso onere probatorio a carico del
danneggiato; mentre dovrebbe applicarsi l'art. 2051 c.c., posto che il
gestore dell'autostrada ha l'onere di intervenire in quei punti della rete
stradale dove gravi fatti dannosi si susseguono con tanta frequenza da far
ritenere ingiustificata l'omissione di qualsiasi atto di manutenzione.
Con riguardo a questo motivo la III Sezione Civile ha rilevato l'esistenza
di un contrasto giurisprudenziale, chiedendo l'eventuale intervento delle
Sezioni Unite per comporlo. Orbene, se il contrasto effettivamente sussiste
(in termini ancora più problematici di quanto denunciato dall'ordinanza di
rimessione del 10/11/99 poiché si rinviene anche un terzo filone che,
prendendo le mosse dalla presunzione di responsabilità per danni cagionati
dalla cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c., ritiene inapplicabile la
suddetta presunzione agli enti pubblici qualora il bene, sia esso demaniale
o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità di uso),
sia oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che
limiti in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa, e
quindi non consenta l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che
valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, con conseguente
operatività del principio generale di cui all'art. 2043 c.c.: ex plurimis
Cass. 27 dicembre 1995 n. 13114 e 16 giugno 1998 n. 5990), nella specie
tuttavia non è rilevante. Infatti il P., nei precedenti gradi di merito,
ha sempre imputato alla s.p.a. AUTOSTRADE la responsabilità ex art. 2043 c.c.,
denunciando come causa del sinistro la presenza di un pericolo occulto ed
addebitando alla concessionaria del servizio la violazione del principio
della dovuta diligenza nonché di quello altrettanto dovuto del neminem
laedere (v. primo motivo di appello). E questa Corte ha già avuto occasione
di affermare che il danneggiato da un incidente stradale, il quale nei gradi
di merito abbia dedotto la responsabilità dell'ente proprietario della
strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di
pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto), non può dedurre per la prima
volta in sede di legittimità la questione della responsabilità dello stesso
ente a norma dell'art. 2051 c.c. (Cass. 18 settembre 1986 n. 5677)
trattandosi, com'è evidente, di norma che implica, sul piano eziologico e
probatorio, nuovi e diversi accertamenti inammissibili in cassazione.
Esclusa pertanto in radice l'applicabilità di tale ultima disposizione,
resta solo il profilo di responsabilità alla stregua del principio generale
dell'art. 2043 c.c., riguardo al quale il giudice di appello ha non solo
escluso la presenza di una situazione di pericolo non visibile né
prevedibile, ma anzi ravvisato la prova positiva dell'esclusiva
responsabilità del motociclista, che procedeva ad una velocità assolutamente
inadeguata allo stato dei luoghi (tratto di galleria con segnalazione di
curva pericolosa) e che, "prestando con la normale diligenza la dovuta
attenzione, avrebbe senz'altro evitato l'evento dannoso".
Trattasi di motivazione priva di errori giuridici nonché congrua e
persuasiva sotto il profilo logico, come tale incensurabile in questa sede.
Anche il secondo motivo va rigettato.
Con il terzo mezzo il P. denuncia la violazione e la falsa applicazione
della Direttiva della Comunità Europea 25 maggio 1987 n. 374, recepita
dall'ordinamento italiano con il d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, volta ad
affermare il principio della responsabilità oggettiva del produttore nei
confronti del consumatore, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia
l'acquirente del prodotto, un suo dipendente od un terzo. A tal fine il
ricorrente propone l'estensione di tale principio anche all'utente di
servizi, in un'ottica garantista che lo equipari al consumatore di beni, e
di questa interpretazione chiede la conferma della Corte di Giustizia della
CEE ai sensi dell'art. 177 del Trattato.
Anche questa censura, che prospetta la responsabilità del concessionario del
servizio di gestione autostradale con un ulteriore e diverso fondamento, non
essendo mai stata introdotta nei precedenti gradi, va dichiarata
inammissibile. Non è tuttavia superfluo aggiungere che la citata Direttiva
parla solo di produttore di un bene mobile, ancorché incorporato in altro
bene immobile e che - ad un primo approccio - l'invocata equiparazione con
il gestore di servizi non sembra convincente.
Resta da esaminare l'ultimo motivo che, a rigore, non contiene alcuna
specifica censura, ma solleva una questione di costituzionalità in relazione
all'art. 3 della Costituzione, assumendosi che la riconduzione della
responsabilità della p.a. (o del concessionario) in subiecta materia
nell'ambito dell'art. 2043, comporta una intollerabile disparità di
trattamento con l'ipotesi di danneggiamento subito a causa di difetto di
manutenzione di siti privati. Infatti solo nella prima ipotesi il
danneggiato incontrerebbe il gravoso limite di provare l'esistenza di
un'insidia o trabocchetto, cioè di una situazione oggettivamente non
visibile e soggettivamente imprevedibile, restando così esclusa la
risarcibilità dei danni prevedibili, che, invece, secondo le regole
ordinarie, sono riconosciuti ove si usufruisca di un servizio privato.
Orbene, la questione ha già formato oggetto di esame da parte del giudice
delle leggi il quale l'ha dichiarata non fondata con sentenza 10 maggio 1999
n. 156. Nell'occasione il giudice remittente aveva lamentato, "in tema di
danni conseguiti alla difettosa manutenzione delle strade, la disparità di
trattamento tra i privati proprietari di strade, assoggettati alla
disciplina di cui all'art. 2051 c.c., e la pubblica amministrazione,
esonerata - secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità
definito come consolidato - da tale tipo di responsabilità per
l'impossibilità di esercitare un adeguato controllo custodiate su beni
demaniali di notevole estensione territoriale e soggetti ad uso generale e
diretto da parte dei cittadini".
In tale sentenza la Corte costituzionale ha anche riconosciuto la
correttezza della nozione di insidia stradale configurandola come una mera
"figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale
mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione
di normalità"; e concludendo che se e in quanto "il danneggiato provi
l'insidia, può e deve essere affermata la responsabilità della pubblica
amministrazione, salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto
rimuovere - adottando le misure idonee - codesta situazione di pericolo, i
cui elementi costitutivi il giudice ha comunque il compito di individuare in
modo specifico onde accertare in definitiva se ricorrano, a stregua delle
peculiarità del caso, le condizioni richieste dall'art. 2043 c.c.".
Infine, con specifico riguardo ai dubbi sollevati dall'attuale ricorrente,
secondo cui una tale interpretazione della denunciata normativa
consentirebbe il permanere nell'ordinamento giuridico di antichi privilegi a
favore della pubblica amministrazione, non più giustificabili in uno Stato
di diritto, la Corte ha rilevato che "l'utilizzazione giurisprudenziale
della suddescritta figura sintomatica di colpa non è estranea neanche alla
responsabilità extracontrattuale dei privati, convenuti per il risarcimento
dei danni conseguenti a difetto di manutenzione di loro immobili. Tale
difetto, invero, al di fuori di specifici obblighi di legge o contrattuali,
... rileva unicamente sotto specie di violazione del principio del neminem
laedere, allo stesso modo per la pubblica amministrazione e per i privati:
eventuali diversità di giudizio dovendosi ricollegare soltanto alle
peculiarità del bene, influenti sulla relativa manutenzione".
Ciò premesso, anche la questione di costituzionalità - nei limiti in cui
potrebbe essere rilevante nel presente giudizio - deve ritenersi infondata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del
ricorrente alle spese anche di questo grado, giusta la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 200.000, oltre L.
5.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2001, nella camera di consiglio delle
Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione.
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