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Corte Costituzionale, sent. n.
18 del 6 febbraio 2002
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice
- Annibale MARINI Giudice
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 647 del codice di
procedura civile promossi con ordinanze emesse il 21 febbraio 2000 dal
Tribunale di Napoli e il 18 ottobre 2000 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di
Ancona, sez. distaccata di Fabriano, rispettivamente iscritte ai nn. 609,
813 e 814 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2000 e n. 1, prima
serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di P., della Banda Musicale
Città di S., dell'Italprint srl nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il Giudice relatore
Annibale Marini;
uditi gli avvocati G. B. per P. A., A. A. per
la Banda Musicale Città di S. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il
Tribunale di Napoli, con ordinanza del 21 febbraio 2000, ha sollevato, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, «questione di
legittimità costituzionale del 1° e del 2° comma dell'art. 647 c.p.c., nella
parte in cui prevedono che il decreto ingiuntivo debba essere dichiarato
definitivamente esecutivo, e l'opposizione non possa più essere proseguita,
anche qualora la mancata costituzione dell'opponente sia dipesa da caso
fortuito o forza maggiore».
Riferisce il rimettente che l'opponente non aveva potuto rispettare il
termine abbreviato per la costituzione in giudizio in quanto, come attestato
dall'Ufficio Notifiche presso la Corte d'appello di Napoli, l'originale
della citazione, necessario per la costituzione, gli era stato restituito, a
causa di «disguidi d'ufficio», quando il termine per la costituzione era già
scaduto.
Ad avviso dello stesso rimettente, una volta ammessa - nei limiti risultanti
dalla sentenza di questa Corte n. 120 del 1976 - la possibilità della
opposizione tardiva, non vi sarebbe alcuna ragione per negare alla parte che
non si sia potuta costituire nei termini, sempre per caso fortuito o forza
maggiore, la possibilità della costituzione tardiva.
E ciò in quanto sia nel caso della mancata opposizione nei termini che in
quella della mancata o tardiva costituzione la conseguenza sarebbe la
medesima: e cioè l'esecutorietà del decreto ingiuntivo con conseguente
compromissione, in danno della parte incolpevole, del diritto di difesa.
2.- Si è costituito nel giudizio il creditore opposto nel giudizio a quo il
quale ha concluso, in via principale, per la inammissibilità e, in
subordine, per la infondatezza della questione.
Osserva anzitutto la parte privata che l'accoglimento della questione
comporterebbe un complesso ed articolato intervento normativo rimesso in
quanto tale alla discrezionalità del legislatore.
Aggiunge la difesa della stessa parte che, diversamente da quanto ritenuto
dal rimettente, l'art. 165, ultimo comma, cod. proc. civ. a tenore del
quale, nel caso di citazione notificata a più persone, il termine per la
iscrizione a ruolo decorre dalla prima notificazione mentre l'originale
della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni
dall'ultima notificazione, confermerebbe che la iscrizione a ruolo può avere
luogo indipendentemente dal deposito dell'originale della citazione.
Secondo l'opposto, poi, la mancata restituzione dell'originale dell'atto
notificato in nessun caso potrebbe integrare l'ipotesi di forza maggiore o
di caso fortuito mentre, sempre sotto l'aspetto della rilevanza della
questione, avendo l'opponente iscritto la causa a ruolo non il giorno della
restituzione dell'originale ma il giorno successivo, la tardività della
costituzione sarebbe da imputarsi alla negligenza dell'opponente medesimo.
Inoltre, non essendo alla data di restituzione dell'originale della
citazione ancora scaduto il termine per proporre opposizione, l'opponente,
una volta resosi conto che non era più in termini per la tempestiva
costituzione in giudizio, avrebbe potuto utilmente rinnovare l'opposizione.
Sicché, anche per tale motivo, la questione sarebbe priva di rilevanza e,
quindi, inammissibile.
3.- E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo
nel senso della inammissibilità della questione e, comunque, della sua
infondatezza.
Rileva, anzitutto, la parte pubblica che l'accoglimento della questione
comporterebbe un intervento ampiamente manipolativo onde contemperare le
esigenze del debitore opponente con quelle del creditore opposto; intervento
precluso, quindi, a questa Corte e riservato alla discrezionalità del
legislatore.
Ritiene nel merito l'interveniente che la norma impugnata in ogni caso non
escluderebbe, ricorrendo il caso fortuito o la forza maggiore, la
possibilità della tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, con
conseguente infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo,
della questione.
4.- In prossimità dell'udienza, il creditore opposto ha depositato memoria
illustrativa ribadendo sostanzialmente gli argomenti difensivi svolti nella
memoria di costituzione e concludendo per la declaratoria di manifesta
inammissibilità e in subordine di infondatezza della questione.
5.- Sempre nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il
Tribunale di Ancona, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato,
in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 647, secondo comma, cod. proc. civ.
nella parte in cui, in caso di mancata o intempestiva costituzione
dell'opponente in giudizio, preclude la possibilità di riproporre
l'opposizione a decreto ingiuntivo anche nel caso in cui sia ancora pendente
il termine per l'opposizione e l'improcedibilità non sia stata dichiarata.
Il rimettente muove dalla considerazione che, mentre la esecutorietà del
decreto ingiuntivo non opposto (o con opposizione improcedibile) presuppone
un provvedimento del giudice, la sua efficacia di giudicato si determina
automaticamente al verificarsi dei presupposti (cioè: mancata opposizione
nel termine ovvero mancata costituzione in giudizio dell'opponente).
Prosegue l'ordinanza osservando che, a differenza di quanto previsto dagli
artt. 358 e 387 cod. proc. civ., rispettivamente per l'appello e per il
ricorso per cassazione, la norma censurata, stante l'automatico determinarsi
della preclusione, non consente che sia riproposta l'opposizione, a fronte
di una improcedibilità non dichiarata, ancorché ancora non sia scaduto il
termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ.
In ciò il Tribunale di Ancona, ritenuta la natura impugnatoria del giudizio
scaturente dalla opposizione a decreto ingiuntivo, scorge la violazione di
un principio generale in materia di impugnazioni, espresso dagli artt. 358 e
387 cod. proc. civ., che, viceversa, sarebbe applicabile anche al
procedimento de quo ove fosse dichiarata la illegittimità costituzionale del
secondo comma dell'art. 647 cod. proc. civ., norma che, per la sua
specialità e per il suo chiaro tenore letterale, non è suscettibile di
essere ricondotta, per effetto di un'interpretazione adeguatrice, nell'alveo
costituzionale.
D'altra parte, ad avviso del rimettente, il dubbio di costituzionalità della
norma impugnata, lesiva del diritto di difesa e priva di ragionevolezza, non
verrebbe meno se si escludesse il carattere di gravame della opposizione a
decreto ingiuntivo; anzi, esso sarebbe ancora più vistoso: infatti, in esito
ad un procedimento caratterizzato dalla sommarietà della cognizione,
l'opponente (convenuto in senso sostanziale) sarebbe privato della
possibilità di fare valere le sue ragioni, non potendo porre riparo ad una
sua negligenza, proponendo, nel rispetto dei termini di cui all'art. 641
cod. proc. civ., una nuova opposizione; tale sanzione sarebbe, secondo il
rimettente, irragionevolmente rigorosa sia se confrontata con la posizione
dell'opposto (attore in senso sostanziale), sia con la posizione
dell'appellante - o del ricorrente per cassazione - il quale, pur in
presenza di una situazione processuale già vagliata in uno - se non in due -
gradi di giudizio, è tutelato, a differenza di quanto avviene per
l'opponente ex art. 645 cod. proc. civ., in modo che siano evitati gli
effetti più gravi della sua mancata costituzione.
Conclusivamente, il rimettente solleva la questione in riferimento all'art.
3 della Costituzione poiché dall'applicazione dell'art. 647, secondo comma,
cod. proc. civ. deriverebbe una irragionevole disparità di trattamento fra i
vari tipi di impugnazione ovvero - se si esclude la natura impugnatoria
della opposizione a decreto ingiuntivo - una irragionevole disparità fra le
sanzioni collegate alla mancata costituzione dell'attore ed a quella del
convenuto; in riferimento all'art. 24 della Costituzione stante la
compressione del diritto di difesa dell'opponente (sia esso considerato come
impugnante sia come convenuto in senso sostanziale), non giustificata dalla
specialità del rito.
6.- Si è costituito nel giudizio il debitore opponente, secondo il quale la
corretta interpretazione dell'art. 647, secondo comma, cod. proc. civ. è nel
senso di affermare la reiterabilità della opposizione fino a che il termine
per la sua proposizione non sia scaduto e finché non sia dichiarata la
esecutività del decreto, posto che una diversa interpretazione violerebbe
gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Conclude, tuttavia, per l'accoglimento
della questione sollevata dal Tribunale di Ancona.
7.- Con atto del 9 gennaio 2001 si è costituito anche il creditore opposto
il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.
Ribadito il principio secondo il quale non vi è lesione dell'art. 24 della
Costituzione allorché il legislatore conformi diversamente, in
considerazione delle peculiarità dei singoli procedimenti, le modalità di
esercizio della attività processuale delle parti, la difesa privata segnala
la inconferenza del richiamo contenuto nella ordinanza di rimessione agli
artt. 358 e 387 cod. proc. civ., riguardando tali norme la diversa ipotesi
di atto di gravame viziato da nullità; osserva, invece, che, il caso di
mancata costituzione in giudizio dell'appellante è disciplinato dall'art.
348 cod. proc. civ. il quale - non diversamente da quanto dispone l'art.
647, secondo comma, cod. proc. civ. per il giudizio monitorio - prevede la
improcedibilità del gravame.
8.- Con atto del 22 gennaio 2001 è intervenuto nel giudizio di cui alla
ordinanza rubricata sub r.o. n. 813 del 2000, il Presidente del Consiglio
del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo la declaratoria di infondatezza della sollevata questione.
La difesa pubblica, contestata la tesi secondo la quale, a seguito della
opposizione a decreto ingiuntivo, si apre una fase processuale di tipo
impugnatorio, rivendica invece la specificità del giudizio monitorio,
caratterizzato dalla rapidità della tutela apprestata al creditore; tale
specifica funzione giustifica la peculiare conformazione data ai poteri
difensivi delle parti.
D'altra parte, prosegue la interveniente difesa, la Corte costituzionale ha
precisato che la tutela apprestata dall'art. 24 della Costituzione non è
infirmata dalla semplice imposizione di termini processuali perentori, non
irragionevolmente stabiliti dal legislatore nell'esercizio del potere di
conformazione del modello processuale.
Nel caso in questione la ristrettezza dei termini di costituzione in
giudizio e la non rinnovabilità dell'atto di citazione in opposizione non
rappresentano soluzioni normative irragionevoli od arbitrarie, tenuto conto
della natura e della funzione del giudizio monitorio, né può ravvisarsi
nella norma censurata un ostacolo che renda impossibile o eccessivamente
difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa in giudizio.
9.- Nell'imminenza dell'udienza la parte opposta ha depositato memoria
ripetitiva degli argomenti esposti nella memoria di costituzione reiterando
la richiesta di declaratoria di infondatezza della questione.
10.- In sede di discussione orale la parte pubblica ha eccepito, in via
preliminare, l'inammissibilità della questione, assumendo che il
provvedimento di riunione dei due procedimenti comporterebbe già un
implicito giudizio di ammissibilità della seconda opposizione, tale da
rendere la questione priva di rilevanza.
Considerato in diritto
1.- Tanto il Tribunale di Napoli quanto il Tribunale di Ancona dubitano, pur
sotto profili diversi e muovendo da non coincidenti premesse interpretative,
della legittimità costituzionale dell'art. 647 del codice di procedura
civile, nella parte in cui prevede che l'opposizione non possa essere più
proposta né proseguita nel caso di mancata o tardiva costituzione in
giudizio dell'opponente.
Stante l'evidente connessione oggettiva i tre giudizi vanno riuniti per
essere congiuntamente decisi.
2.- La questione sollevata dal Tribunale di Napoli è inammissibile.
Pur essendo pacifico che la impossibilità della tempestiva costituzione in
giudizio dell'opponente è dipesa, nella specie, dalla negligenza
dell'ufficiale giudiziario, la questione risulta sollevata per il caso in
cui la (mancata o) intempestiva costituzione in giudizio sia dovuta a caso
fortuito o a forza maggiore. E ciò sull'implicito presupposto che il
comportamento negligente dell'ufficiale giudiziario sia ricompreso nella
nozione generale di caso fortuito o forza maggiore.
Ma proprio siffatto presupposto, essenziale ai fini della rilevanza della
questione, risulta contrastato dalla giurisprudenza di legittimità ed
avrebbe pertanto richiesto una non implausibile motivazione di cui, invece,
manca il benché minimo cenno.
E ciò traducendosi nel difetto di motivazione sulla rilevanza della
questione non può non comportare, in conformità alla costante giurisprudenza
di questa Corte, una declaratoria di manifesta inammissibilità.
3.- Quanto ai due giudizi promossi dal Tribunale di Ancona, va
preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata in
udienza dalla Avvocatura generale dello Stato e motivata con l'assunto che
il rimettente, adottando il provvedimento di riunione delle due opposizioni,
avrebbe mostrato di ritenere ammissibile la seconda opposizione e fatto, con
ciò stesso, implicita applicazione della norma - l'art. 647 cod. proc. civ.
- censurata.
Va, in contrario, osservato come il provvedimento di riunione di più
procedimenti relativi alla stessa causa e pendenti davanti allo stesso
giudice - da adottarsi anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 273, primo comma,
cod. proc. civ. - sia privo di qualsiasi contenuto decisorio e risponda a
mere esigenze di economia dei giudizi. E ciò è sufficiente ad escludere la
ricorrenza nella specie sia della asserita valutazione di ammissibilità
della seconda opposizione che dell'applicazione della norma impugnata.
4.- Nel merito, la questione è infondata.
La premessa da cui muove il rimettente è che l'art. 647, secondo comma, sia
«ingiustamente impeditivo della possibilità di riproporre opposizione (una
volta verificatasi l'improcedibilità), purché nei termini e purché tale
improcedibilità non sia stata dichiarata».
In tal modo, e sempre secondo lo stesso rimettente, «il convenuto in senso
sostanziale vedrebbe irrimediabilmente preclusa la possibilità di far valere
le sue ragioni senza che ad una sua negligenza nella ritardata costituzione
possa porre riparo, abbandonando la prima opposizione e proponendone
un'altra nel rispetto dei termini perentori di cui all'art. 641 c.p.c.».
In contrario, è sufficiente osservare che l'art. 647 cod. proc. civ. secondo
il suo inequivoco tenore testuale condiziona il decreto di esecutività solo
«alla mancata opposizione nel termine stabilito», senza alcun riferimento al
preteso divieto di riproporre l'opposizione prima che sia scaduto il termine
fissato nel decreto.
Né, sul piano sostanziale, si scorgono ragioni che possano legittimare
l'interpretazione prospettata dal rimettente.
Essendo, pertanto, consentito rinnovare l'opposizione, sempre nel rispetto
dei termini fissati nel decreto - come del resto questa Corte ha affermato
nella sentenza n. 141 del 1976 -, detta rinnovabilità deve ammettersi non
solo in relazione ad un vizio dell'atto di opposizione in sé considerato, ma
anche alla mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'opponente,
non sussistendo alcun motivo, in pendenza dei termini per l'opposizione, per
ammettere la rinnovazione in un caso ed escluderla nell'altro.
Con l'ovvia conseguenza che - pur in assenza di una tempestiva costituzione
in giudizio - il decreto di esecutività non può essere emesso se non sia
anche interamente decorso il termine per l'opposizione.
Priva di qualsiasi rilevanza ai fini de quibus è, infine, la non
riassumibilità dell'opposizione non iscritta a ruolo. La ratio dell'art. 647
cod. proc. civ. è, infatti, quella di assicurare l'intangibilità del decreto
ingiuntivo qualora, nel termine perentorio previsto dall'art. 641 cod. proc.
civ., e salva l'ipotesi di cui all'art. 650 cod. proc. civ., l'ingiunto non
abbia provocato la trasformazione del procedimento monitorio in procedimento
ordinario, mediante una opposizione seguita da una valida costituzione in
giudizio. Ed una ratio siffatta, connessa alle esigenze di celerità tipiche
del procedimento monitorio, sarebbe evidentemente frustrata se all'opponente
fosse consentito, in caso di opposizione non seguita da iscrizione a ruolo
della causa, riassumere la causa stessa nell'ampio termine previsto
dall'art. 307 cod. proc. civ., in tal modo di fatto differendo in maniera
del tutto arbitraria la definitività del decreto.
Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente è, dunque, erroneo
ed è, conseguentemente, infondata la questione di costituzionalità
sollevata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
647, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Ancona,
sez. distaccata di Fabriano, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 28 gennaio 2002.
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