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Corte Costituzionale, Ordinanza
n. 32 del 2001
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Cesare RUPERTO Giudice
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353,
relativa al medesimo processo), convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n.
534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al
medesimo processo), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 2000 dal
Giudice istruttore del Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente
tra Miraglia Rosario ed altra contro Quarta Agostino, iscritta al n. 294 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23 prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il Giudice relatore
Fernanda Contri.
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Lecce, con ordinanza
emessa il 13 marzo 2000, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 1995,
n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo
processo), convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante
interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della
legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) - che ha
sostituito il primo comma dell'art. 181 del codice di procedura civile
ripristinando il testo in vigore prima della novella di cui all'art. 16
della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo
civile);
che ad avviso del rimettente la disposizione impugnata viola l'art. 111
della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto
processo nell'art. 111 della Costituzione) ed in particolare il principio
della ragionevole durata dei processi;
che il giudice a quo - investito della trattazione di una causa civile nella
quale entrambe le parti non sono comparse alla prima udienza - rileva che il
nuovo testo dell'art. 111 Cost. ha reso costituzionalmente sindacabili anche
gli aspetti intrinseci e funzionali della giurisdizione, i quali secondo la
giurisprudenza di questa Corte non erano scrutinabili in base all'art. 97
Cost.;
che secondo il rimettente la norma impugnata causerebbe una maggior durata
di tutti i procedimenti civili, sia di quelli nei quali la mancata
comparizione delle parti avrebbe consentito (in base alla norma introdotta
dalla novella del 1990) l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, sia
di tutti gli altri processi, che devono essere fissati ad udienze più
lontane nel tempo, appunto a causa del carico di lavoro rappresentato dai
procedimenti per i quali è stata fissata la nuova udienza ex art. 181 cod.
proc. civ.;
che, ad avviso del rimettente, è comunque assai ridotto il numero delle
cause nelle quali le parti, rimaste assenti alla prima udienza, compaiono
all'udienza successiva;
che il giudice a quo assume infine che la modifica introdotta dal decreto
legge del 1995 - ad evitare che, anche per un semplice disguido, le parti
debbano subire la sanzione della cancellazione immediata della causa dal
ruolo - ha ripristinato uno strumento non necessario e inefficace, essendovi
comunque un anno di tempo per la riassunzione della causa, non essendo
tutelata la parte che non compare per gravi motivi - poiché l'ordinanza del
giudice non è reclamabile o revocabile - e non essendo quindi garantita una
maggior tutela del diritto di difesa delle parti determinandosi anzi un
allungamento ingiustificato della durata dei processi civili;
che è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;
che l'Avvocatura, dopo aver ricordato che analoghe questioni di legittimità
costituzionale della norma in esame - sollevate con riferimento al diverso
parametro di cui all'art. 97 Cost. - sono già state dichiarate infondate
dalla Corte, rileva come la norma risponda alla ratio di evitare che assenze
casuali alle udienze provochino l'emissione di un provvedimento - la
cancellazione immediata della causa dal ruolo - che darebbe luogo a oneri
processuali, relativi alla riassunzione della lite, gravosi per le parti;
che, osserva ancora la difesa erariale, non vi sarebbe alcun conflitto della
norma denunciata con il novellato art. 111 Cost. - ed in particolare con il
principio della durata ragionevole del processo - perché, in forza dell'art.
81 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, la nuova
udienza dovrebbe essere fissata entro quindici giorni dalla precedente;
che rileva infine l'Avvocatura come il rimettente abbia posto a base
dell'ordinanza considerazioni attinenti alla gestione delle risorse umane e
materiali della giustizia, e cioè profili di ordine organizzativo rimessi
alla discrezionalità del legislatore ed estranei alla garanzia di cui
all'art. 111 Cost..
Considerato che il Giudice istruttore del Tribunale di Lecce dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge 18
ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al
medesimo processo), convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al
medesimo processo) - che ha sostituito il primo comma dell'art. 181 del
codice di procedura civile ed ha reintrodotto il testo in vigore prima della
modifica apportata dall'art. 16 della legge 26 novembre 1990, n. 353
(Provvedimenti urgenti per il processo civile);
che secondo il giudice a quo la norma violerebbe l'art. 111 della
Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23
novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'art.
111 della Costituzione) poiché darebbe luogo ad un adempimento - la
necessità, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza,
di fissare una nuova udienza della quale la cancelleria deve dare avviso
alle parti costituite - tale da non assicurare la ragionevole durata dei
processi civili;
che questa Corte ha già esaminato altre questioni di legittimità
costituzionale della stessa norma oggi impugnata, allora sollevate in
relazione, tra gli altri, al diverso parametro di cui all'art. 97 Cost.,
ritenendole manifestamente infondate poiché "il legislatore, nel regolare il
funzionamento del processo, dispone della più ampia discrezionalità, sicché
le scelte concretamente compiute sono sindacabili soltanto ove
manifestamente irragionevoli" e che "i lamentati inconvenienti di fatto
derivanti dall'applicazione di norme non possono costituire unico fondamento
di questioni di legittimità costituzionale" (ordinanza n. 7 del 1997);
che l'introduzione nella Costituzione del nuovo testo dell'art. 111 non
produce modifiche all'orientamento di questa Corte sul punto, dal momento
che l'esigenza di garantire la maggior celerità possibile dei processi deve
tendere ad una durata degli stessi che sia, appunto, "ragionevole" in
considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, in
relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito
dall'art. 24 Cost.;
che il legislatore continua quindi a disporre della più ampia
discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che non siano
prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei
processi;
che la scelta di prevedere, in caso di mancata comparizione delle parti
all'udienza civile, la fissazione entro 15 giorni dalla precedente di una
nuova udienza con avviso da dare alle parti costituite, non può di per sé
importare una durata irragionevole del processo; e ancora che la diversa
soluzione prospettata dal rimettente - la cancellazione immediata della
causa dal ruolo, con eventuale riassunzione della stessa a cura di parte
entro l'anno - non importa di per sé una accelerazione dei processi civili
provocando inconvenienti di segno contrario ai quali aggiunge l'inevitabile
maggior costo del processo per le parti;
che gli altri inconvenienti prospettati dal giudice a quo concernono aspetti
organizzativi della giustizia ma non toccano profili di legittimità
costituzionale della norma impugnata;
che perciò la questione sollevata è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 1995,
n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo
processo), convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante
interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della
legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) sollevata, in
riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Giudice istruttore del
Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 25 gennaio 2001.
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