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Cassazione civile, Terza
Sezione, n. 6023 del 22 marzo 2001
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Svolgimento del processo
1. - A. M. conveniva in giudizio J. . M., M. .
B., la società M. A. Spa.
Con la citazione a comparire davanti al tribunale di Milano, notificata il
14 e 16.7.1987, proponeva in loro confronto una domanda di condanna al
risarcimento del danno da circolazione stradale.
Esponeva che in uno scontro tra veicoli, avvenuto il 25.2.1986 per colpa
esclusiva di M., aveva riportato gravi lesioni personali.
Chiedeva che i convenuti, rispettivamente conducente, proprietaria ed
assicuratore per la responsabilità civile da circolazione stradale, fossero
condannati in solido al risarcimento del danno.
2. - I convenuti si costituivano in giudizio.
Non contestavano la loro responsabilità, ma la misura del risarcimento
richiesto.
La M. A., nel corso del processo, in diversi tempi, pagava
all'attrice la somma corrispondente all'intero massimale.
3. - Il tribunale, dopo avere disposto un'indagine tecnica sulla natura
delle lesioni e dei postumi che ne erano derivati, con sentenza del
31.1.1994, accoglieva la domanda.
Considerava che, secondo le conclusioni presentate dal consulente, le
lesioni avevano causato ad A. M. una totale incapacità di attendere
alle proprie occupazioni, della durata di 21 mesi e 10 giorni, ed
un'incapacità parziale della durata di 19 mesi e 20 giorni; che i postumi
permanenti avevano ridotto di non meno del 45-50% la sua integrità fisica e
potevano aver diminuito la sua capacità di impegnare le proprie risorse
fisiche e mentali nell'abituale attività di lavoro professionale in una
misura del 20%.
Liquidava il risarcimento, riferendo gli importi alla data della sentenza,
nelle seguenti somme: - L. 56.100.000, quale danno biologico da invalidità
temporanea, sulla base di 60 e 30 mila al giorno, rispettivamente per
l'invalidità assoluta e quella parziale; - L. 237.500.000, quale danno
biologico da invalidità permanente, attribuendo ad ogni punto di invalidità
il valore di L. 5 milioni, ritenuto congruo in considerazione della entità e
vastità degli effetti lesivi; - L. 98.388.290, quale danno patrimoniale,
calcolato a partire dal reddito dell'infortunata nell'anno 1991; - L.
47.500.000, per danno morale, assumendo a base di calcolo la somma di 1
milione per punto d'invalidità; - L. 31.500.000, come rimborso delle spese
mediche, e L. 10.000.000, come rimborso di altre spese.
Accordava sulla somma complessiva gli interessi legali dalla data del fatto;
disponeva fosse detratto dal totale il massimale già versato, rivalutato
dalla data del pagamento a quello della sentenza.
Quanto alla responsabilità dell'assicuratore, il limite ne veniva indicato
nel massimale, rivalutato ed aumentato di interessi.
4. - La sentenza veniva impugnata dall'attrice, per chiedere una diversa
liquidazione dei danni riconosciuti, il riconoscimento di danni negati e
quello di un ulteriore danno, da osteoporosi, che sosteneva essere stato
riscontrato dopo la pubblicazione della sentenza: nel suo appello, l'attrice
chiedeva che per le maggiori somme fossero condannati solo i responsabili
del danno.
Questi ultimi proponevano dal canto loro appello per chiedere che
l'assicuratore fosse condannato, in loro confronto, a rivalerli di qualsiasi
somma fossero stati condannati a pagare all'attrice, e ciò anche oltre il
limite del massimale rivalutato.
La M. A. proponeva anch'essa appello incidentale, per
chiedere che di talune voci di danno fosse diminuito il risarcimento, per
domandare un diverso calcolo del danno da ritardo, per escludere ogni sua
responsabilità per cifra superiore al massimale.
La corte d'appello accoglieva le impugnazioni solo per una parte.
5. - La corte, con sentenza del 29.7.1997, ha aumentato da 47.500.000 a 150
milioni il risarcimento del danno morale ed ha diminuito il saggio degli
interessi al 4,5% e per i diversi addendi del risarcimento dovuto ha
indicato la decorrenza.
Ha condannato i soli responsabili del danno a pagare all'attrice la maggiore
somma liquidata a favore di costei come danno morale e la M.
A. a rimborsare ai propri assicurati anche questo maggior importo
nei limiti del massimale rivalutato.
6. - A. M. ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso
notificato il 18.9.1998.
.A. B. e J. . M. hanno resistito con controricorso notificato ad A. M. il 28.10.1998 ed alla M.
A. il 27.10.1998: con il controricorso hanno proposto ricorso
incidentale condizionato.
La M. A. ha parimenti resistito con controricorso ed a sua
volta proposto ricorso incidentale condizionato.
Sono state depositate memorie.
Motivi della decisione
1. - I ricorsi hanno dato luogo a distinti procedimenti, che debbono essere
riuniti perché riguardano impugnazioni proposte separatamente contro la
stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
2. - La M. A. ha sostenuto che il ricorso principale è
inammissibile.
Questo per due ragioni, peraltro prive di fondamento.
La sentenza era stata pubblicata il 29.7.1997; le altre parti non l'avevano
notificata ad A. M., che perciò il 18.9.1998 poteva ancora
impugnarla.
A quella data non era ancora scaduto il termine di un anno dalla
pubblicazione (art. 327, primo comma, cod. proc. civ.), che nel caso doveva
essere aumentato della durata del periodo di sospensione feriale dei termini
processuali, il quale va dall'1 agosto al 15 settembre di ciascun anno (art.
1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742).
La notificazione del ricorso doveva d'altra parte essere eseguita, com'è
stato fatto, presso il difensore costituito per la Milano Assicurazioni nel
giudizio d'appello e non nella sede della società.
La disposizione - per cui, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza,
l'impugnazione, se è ancora ammessa, si deve notificare alla parte
personalmente (art. 330, terzo comma, cod. proc. civ.) - si interpreta nel
senso che la norma si riferisce al termine di decadenza indicato nell'art.
327, il quale, dopo l'entrata in vigore della L. 7 ottobre 1969, n. 742,
rispetto alle cause in cui la sospensione feriale dei termini opera, ha la
maggior durata che si è prima detto (Sez. Un. 20 dicembre 1993 n. 12593).
3. - Il ricorso principale contiene nove motivi.
Di questi - risulterà dalla successiva esposizione - sono fondati il primo
ed il secondo.
Il ricorso dei signori B.e . M. ne contiene uno, che non è
fondato.
Il ricorso della M. A. ne contiene tre.
Il primo e secondo non sono fondati; il terzo, volto a contrastare il
settimo motivo del ricorso principale, resta assorbito dal suo rigetto.
4. - L'esame dei motivi del ricorso principale deve cominciare con il
settimo.
Esso propone questione che riguarda la gravità dei postumi che le lesioni
hanno lasciato: in particolare, la domanda proposta in appello
dall'infortunata per ottenere che fosse considerata, come evento dannoso
derivato dall'incidente, anche l'osteoporosi venutasi col tempo a
manifestare.
Vi è connesso il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato della
Milano Assicurazioni.
4.1. - La parte, con l'appello, aveva dedotto che dopo il deposito della
sentenza era stata purtroppo riscontrata in lei una "osteopenia di grado
medio-elevato" determinante un processo di osteoporosi; a prova di ciò aveva
depositato due certificati medici; aveva anche chiesto fosse disposta una
indagine tecnica per accertare l'aggravamento e i suoi riflessi peggiorativi
sia sul danno alla salute sia sul danno per incapacità lavorativa specifica.
La corte d'appello ha respinto la domanda.
Ha osservato che, per comune nozione, l'osteoporosi è un fenomeno
degenerativo del tessuto osseo connesso all'avanzare dell'età.
Ha quindi escluso che potesse esservi un nesso di causalità con l'incidente
e non ha disposto l'indagine tecnica richiesta.
4.1.1. - La ricorrente M. ha chiesto la cassazione di questo capo della
sentenza per difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).
Ha richiamato uno dei certificati medici, ha sostenuto che il caso della
osteoporosi post-traumatica è noto e scientificamente studiato e che, se la
parte domanda una indagine tecnica per rilevare fatti che richiedono
specifiche conoscenze, il giudice non può non disporla.
4.1.2. - La M.A., per converso, ha chiesto la cassazione per
il motivo di violazione di norma sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc.
civ., in relazione all'art. 345 dello stesso codice).
La domanda - questa la sua tesi - era nuova ed avrebbe dovuto essere
dichiarata inammissibile.
4.1.3. - Il motivo del ricorso principale è inammissibile.
La corte d'appello ha dato della propria decisione una motivazione, che, in
sé considerata, non è priva di logica: secondo comune esperienza,
l'osteoporosi è un processo che inizia a prodursi con l'avanzare degli anni;
nel 1995 A. M. ne aveva 56; non v'era ragione di disporre
un'indagine tecnica per accertare se l'osteoporosi si fosse manifestata
invece od anticipatamente come ulteriore conseguenza dell'incidente.
Si è sostenuto che la corte, rifiutandosi di disporre l'indagine tecnica, è
incorsa in un vizio di difetto di motivazione.
Ma di ciò non è stata svolta adeguata dimostrazione, perché, quanto a
mancata valutazione di elementi decisivi, ci si è limitati a richiamare uno
dei certificati depositati in appello, senza commentarne il contenuto e
senza mostrare che da esso si sarebbero dovuti al contrario desumere
sufficienti elementi di valutazione circa il fatto che l'osteoporosi si era
manifestata come conseguenza ulteriore dei postumi derivati dall'incidente.
Né, sul punto, la parte aveva avuto cura di introdurre nel giudizio di
appello altri elementi di valutazione circa l'osteoporosi post-traumatica -
cui si è richiamata nel motivo.
L'avesse fatto, un'eventuale identica motivazione della sentenza d'appello
avrebbe potuto ricevere in questa sede un diverso sindacato.
4.1.4. - Il motivo del ricorse incidentale diviene a sua volta inammissibile
per difetto di interesse.
5. - Si può continuare l'esame dei motivi del ricorso principale nell'ordine
in cui sono stati proposti.
Il primo deduce vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul
procedimento, oltre a difetto di motivazione (art. 360, nn. 3, 4 e 5 cod.
proc. civ., in relazione agli artt. 2056 e 1226 cod. civ. ed all'art. 132
cod. proc. civ.).
Riguarda la liquidazione del danno biologico prodotto dai postumi delle
lesioni.
E' fondato.
5.1. - L'attuale ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo grado,
chiedendo che il danno alla salute le fosse liquidato almeno in 400 milioni
di lire (anziché nelle 237.500.000 riconosciute dal tribunale).
La critica rivolta ai giudici di primo grado era consistita nel sostenere
che la liquidazione del danno alla salute non può ridursi ad una operazione
aritmetica.
Non si può esaurire nel moltiplicare la percentuale di menomazione
dell'integrità personale per il valore assegnato ad ogni punto d'invalidità,
questo a sua volta desunto dalle tabelle di cui il giudice abbia scelto di
fare applicazione.
Operando in tale modo, infatti, si terrebbe conto dell'entità dei postumi,
ma non dell'entità delle conseguenze, ovverosia del pregiudizio arrecato
alle attitudini di vita della persona, che è diverso da soggetto a soggetto
e per tenere conto del quale si dovrebbe compiere una successiva operazione
valutativa, adeguando i parametri fissi a ciascuna situazione concreta.
La critica era stata affidata alla distinzione tra danno biologico, inteso
come lesione dell'integrità fisica e psichica, e danno alla salute, inteso
appunto come complesso delle conseguenze che quella lesione determina nel
patrimonio delle attitudini di vita proprie di ciascuno e che è diverso da
persona a persona.
5.1.1. - La risposta data al motivo dalla corte d'appello si compendia in
queste proposizioni: - «Infondato è il primo motivo di appello della M.
volto ad ottenere la liquidazione del danno alla salute, diverso da quello
biologico. L'assunto dell'appellante è fondato su una inammissibile
diversificazione tra danno biologico e danno alla salute, superata da
consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità condivisa dalla Corte,
secondo la quale nel danno biologico, inteso come danno alla vita di
relazione genericamente intesa, è ricompreso anche quello derivato dalle
conseguenze debilitanti derivanti dall'incidente (Cass. sez. III 16 aprile
1996 n. 3564)».
Queste proposizioni eludono la critica mossa alla decisione dei primi
giudici.
5.1.2. - Danno biologico è la definizione giuridica della menomazione che è
stata arrecata all'integrità della persona, menomazione che si presenta come
danno ingiusto, secondo la terminologia impiegata dall'art. 2043 cod. civ.,
perché lede il bene della salute, a sua volta oggetto di un diritto (art. 32
Cost.) (Corte cost. 14 luglio 1986 n. 184).
Le tecniche di risarcimento del danno biologico si debbono misurare con un
obiettivo ed insieme con una difficoltà.
L'obiettivo è quello di assicurare un risarcimento integrale.
La lesione del diritto alla salute, quando dipenda dal fatto colposo di
altri, deve essere interamente risarcita, perché se così non fosse la
protezione costituzionale del diritto alla salute ne risulterebbe menomata.
La difficoltà deriva dal fatto che il diritto alla salute ha natura non
patrimoniale, perché la salute non si presenta come un bene di cui si possa
accettare una valutazione in termini economici; d'altro canto, è un bene del
quale deve assicurarsi in ognuno la conservazione ed al quale non può che
attribuirsi almeno un valore di base comune per tutti.
Il danno biologico esiste dunque come danno, che va interamente risarcito,
ma la sua esatta determinazione è impossibile, sicché la liquidazione ne può
solo avvenire con valutazione equitativa (art. 2056 cod. civ.).
Tecnica adeguata di risarcimento del danno biologico si è così rivelata
quella, progressivamente affinatasi, che impiega criteri standardizzati per
la valutazione della menomazione dell'integrità della persona, utilizzando
indici in cui si riflettono i dati che ricorrono in ogni caso - quali l'età
della persona, l'entità progressivamente crescente della lesione, le parti
del corpo i sensi e le funzioni menomate; e che adegua il risultato al caso
per tenere conto dei suoi tratti specifici, nella sostanza del patrimonio di
attitudini sviluppate o prevedibili, di cui la menomazione dell'integrità
priverà in futuro la persona.
La Corte, nella sentenza 19 maggio 1999 n. 4852, ha così avuto modo di
mettere in evidenza che il collegamento al danno specifico e la sua
personalizzazione costituiscono condizione per una corretta applicazione di
quegli indici, ovverosia del criterio che assume a parametro il valore medio
del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari.
Solo in questo modo la liquidazione del danno viene a fondarsi su un
effettivo e perciò motivato esercizio del potere di valutazione equitativa;
altrimenti - pur in assenza di indici fissati da norme, nella misura in cui
ciò possa essere legittimo - la valutazione sarebbe trasferita ad una fonte
diversa, caratterizzata per il fatto di dare rilievo esclusivo, anziché
orientativo, all'indice medio.
Orbene, ciò di cui l'attuale ricorrente si era lamentata, nel rivolgersi ai
giudici di appello, era appunto che i primi giudici s'erano limitati nella
sostanza ad applicare gli indici, senza procedere ad un adeguamento del
risultato al suo caso; aveva poi indicato gli aspetti da tenere in
considerazione.
La corte d'appello avrebbe dovuto rispondere alla critica dicendo perché la
liquidazione del danno compiuta dai giudici di primo grado era da
considerare tuttavia adeguata o avrebbe dovuto accoglierla, modificando la
liquidazione, indicandone le ragioni.
Non averlo fatto integra i vizi di violazione di norme di diritto e di
difetto di motivazione denunciati con il motivo.
5.2. - Il primo motivo del ricorso incidentale della Milano Assicurazioni
denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione
(art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2043, 2056 e
1223 cod. civ.).
Il motivo riguarda l'aspetto del nesso di causalità tra incidente stradale
ed entità dei postumi lamentati dall'infortunata.
Non è fondato.
La M. A. aveva sostenuto che tra i postumi v'era
un'epatopatia, che concorreva ad integrare il complessivo quadro di
menomazione dell'integrità fisica, e che non poteva però essere considerata
legata da nesso di causalità con l'incidente, essendo derivata da
trasfusione operata con sangue infetto.
La corte d'appello ha risposto che il nesso causale esisteva perché
l'infortunata aveva contratto l'epatite "C" a seguito delle trasfusioni di
sangue e di plasma, che si erano rese necessarie proprio in conseguenza
delle lesioni riportate a causa dell'incidente, di modo che, se questo non
fosse avvenuto, la malattia non sarebbe stata contratta.
La ricorrente sostiene che la corte d'appello ha fatto impiego di un
concetto di nesso causale erroneo.
Questa la tesi svolta.
Non ogni evento può considerarsi prodotto dal fatto che sta all'inizio della
serie causale, se in questa si inseriscono altri fatti, che a loro volta si
presentano come antecedenti causali immediati dell'evento.
Il nesso causale può essere considerato sussistere solo quando tra il fatto
iniziale e l'evento vi sia un rapporto che presenti gli estremi di una
sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, e questo non
si può affermare per un esito di epatite da trasfusione in rapporto ad un
incidente stradale, perché la prima non si presenta come una conseguenza
regolare o normale del secondo.
Le obiezioni che si debbono opporre a questa critica sono le seguenti.
L'individuazione del rapporto di causalità tra evento e l'ultimo fattore
d'una serie causale non esclude la rilevanza di quelli anteriori, che
abbiano avuto come effetto di determinare la situazione su cui il successivo
è venuto ad innestarsi. Al contrario, il limite alla configurazione del
rapporto di causalità tra antecedente ed evento è rappresentato solo dalla
idoneità della causa successiva ad essere valutata - per la sua
eccezionalità rispetto al decorso causale innescato dal fattore remoto -
come causa sufficiente ed unica del danno (Cass. 8 maggio 1993 n. 5325; 19
maggio 1999 n. 4852).
Quindi, nel caso in esame, la questione da risolvere non era se l'evento
epatite da trasfusione potesse essere considerato conseguenza normale o
regolare di un incidente stradale, ma se lo possa essere quando le lesioni
prodotte dall'incidente richiedono di eseguire sull'infortunato interventi
chirurgici e questi impongano di far ricorso a trasfusione di sangue.
E così impostato il problema v'è da osservare che, al processo, non è stato
acquisito, attraverso l'indagine tecnica, alcun elemento in contrasto con
l'implicita valutazione del giudice di merito, per cui l'epatite non
costituisce un esito anomalo, ma un rischio insito nelle trasfusioni ed un
evento che ne consegue con una determinata regolarità.
6. - Il secondo motivo denunzia un vizio di difetto di motivazione (art. 360
n. 5 cod. proc. civ.).
Riguarda il danno biologico corrispondente alla durata dell'invalidità
temporanea.
Presenta due aspetti.
Il motivo sotto il primo di tali aspetti è fondato.
6.1.1. - Il tribunale - come si è già detto - aveva ritenuto che per le
lesioni subite la parte aveva dovuto patire una incapacità totale di
attendere alle sue occupazioni, che s'era protratta per 21 mesi e 10 giorni,
mentre, per un altro periodo di 19 mesi e 20 giorni l'incapacità era stata
solo parziale.
La parte aveva impugnato la sentenza sostenendo che i primi giudici avevano
male interpretato la relazione del consulente, il quale aveva indicato in 41
mesi l'inabilità temporanea totale come incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni e che tale incapacità rilevava ai fini del danno alla
salute.
6.1.2. - Il tribunale aveva liquidato il danno biologico conseguente a tale
inabilità nella misura di 60 mila lire al giorno per il periodo di
incapacità totale e di 30 mila lire al giorno per il periodo di incapacità
ritenuta parziale.
La parte, impugnando la sentenza, aveva invece chiesto le fosse riconosciuta
una somma di 100 mila lire al giorno, riferita ad una invalidità che, come
si è visto, riteneva essere stata totale per tutto il periodo.
6.2. - La corte d'appello ha risposto così: - «il calcolo effettuato dal
tribunale è esatto in quanto sono state liquidate L. 60.000 per giorno di
invalidità totale (m. 21 gg. 10) e L. 30.000 per giorno di invalidità
parziale (m. 19 gg. 20) e questi importi, ad avviso della Corte, appaiono
del tutto congrui in relazione alla durata ed alla gravità della malattia».
6.3. - La ricorrente, per il primo aspetto, richiama i passi della relazione
del consulente che sostiene mal valutati e che direbbero il contrario di
quanto hanno affermato i primi giudici; per il secondo aspetto osserva che
la misura del risarcimento riconosciuto non è sorretta da una effettiva
motivazione e richiama i tratti che avrebbero imposto una diversa
liquidazione.
6.3.1. - La critica svolta nel motivo, per il primo aspetto, come si è
anticipato, è fondata.
Quella svolta a riguardo del secondo aspetto resta assorbita.
La corte d'appello non si è per niente soffermata sul punto se l'inabilità
temporanea, riguardata come fattore di danno biologico, fosse stata totale
per tutto il periodo o solo parziale.
Il difetto di motivazione cade su un punto decisivo, perché le conclusioni
rassegnate dal consulente si sarebbero potute prestare all'interpretazione
sostenuta dalla ricorrente.
Il passo è infatti così formulato: - «Le lesioni occorse e le sequele
complicanze (sic) hanno determinato malattia traumatica ed incapacità alle
ordinarie occupazioni che è stata totale, ivi comprese quelle lavorative,
per 21 mesi e 10 giorni e che è stata totale solo per le ordinarie
occupazioni, escluse cioè quelle lavorative, per un interposto periodo di 19
mesi e 20 giorni».
7. - Il terzo motivo denuncia vizi di violazione di norma di diritto e di
difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.).
Il motivo non è fondato.
La parte, impugnando la sentenza di primo grado, aveva chiesto le fosse
riconosciuto il risarcimento del danno pari al costo che avrebbe dovuto
subire per procurarsi i servizi di una persona che l'aiutasse in casa e
l'accompagnasse fuori di casa, considerate le difficoltà di movimento
lasciatele dai postumi delle lesioni.
Aveva chiesto a questo titolo una somma di 1.500.000 al mese e quindi un
capitale di L. 242.874.000; aveva sostenuto che questa somma costituiva un
addendo del complessivo risarcimento del danno biologico, domandato in 500
milioni in primo grado, ma ottenuto in cifra minore.
La corte d'appello ha risposto che questa richiesta integrava una domanda
nuova, come tale inammissibile: il tipo di danno per cui veniva domandato il
risarcimento non costituiva una componente del danno biologico.
La ricorrente osserva da un lato che un danno di questo tipo è una
componente di quello biologico, dall'altro che comunque il risarcimento ne
era stato chiesto.
Se non che il problema che nel caso si poneva era se questo specifico
addendo del danno complessivo fosse stato chiesto o no, se cioè la parte
l'avesse indicato nelle conclusioni tra le componenti del danno, biologico o
patrimoniale.
Si trattava perciò di denunciare non i vizi lamentati, ma quello di
violazione di norma sul procedimento, specificando il contenuto delle
conclusioni prese sui due punti e mostrando così che di quella componente
del danno il risarcimento era stato già chiesto in primo grado e che perciò
la domanda non era nuova.
8. - Il quarto motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di
difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione
agli artt. 2056, 1223, 1226 e 2727 cod. civ.).
Riguarda la liquidazione del danno patrimoniale, in particolare del danno da
lucro cessante, conseguente alla diminuita capacità di impiego delle proprie
risorse fisiche e mentali nel lavoro professionale che l'infortunata
svolgeva al momento dell'incidente.
Il motivo non è fondato.
8.1. - Il tribunale aveva fatto propria l'indicazione del consulente, che
tale capacità fosse diminuita del 20%; aveva liquidato il danno prendendo in
considerazione il reddito della parte nel 1991, stabilito in L. 40.495.576;
aveva stabilito il risarcimento dovuto in L. 98.388.290, considerando uno
scarto tra vita fisica e vita di lavoro pari al 20%.
Impugnando la sentenza A. M. aveva sostenuto che la percentuale di
diminuzione della capacità di lavoro avrebbe dovuto essere calcolata in
misura maggiore; che si sarebbe dovuto tenere in conto un guadagno medio
futuro di almeno 55 milioni all'anno; che non avrebbe dovuto computarsi
alcuno scarto tra vita fisica e lavorativa: complessivamente aveva chiesto
un risarcimento di L. 163.988.000.
8.1.1. - La corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado.
Ha osservato, quanto al reddito da tenere in considerazione, che quello
assunto a base di calcolo dai primi giudici appariva congruo anche per una
liquidazione equitativa e d'altra parte il reddito cui si deve aver
riguardo, in questi casi, è quello del tempo in cui si verifica il fatto
dannoso e non un eventuale maggiore reddito percepito in epoca successiva;
d'altra parte, se il reddito era anche aumentato, ciò stava a confermare il
giudizio per cui la diminuzione della capacità di lavoro non era stata
superiore alla percentuale indicata dal consulente.
8.1.2. - La parte, nel motivo, torna a soffermarsi sull'aspetto della
percentuale di diminuzione della capacità di lavoro, sottolineando che non è
stato poi tenuto in alcuna considerazione il danno alla vita di relazione
(essendo rimasta ormai esclusa da ogni attività sportiva, come dalla vita
mondana, e da occasioni di matrimonio).
Si sofferma, anche, sull'aspetto della misura del reddito da assumere a base
del calcolo, ed osserva che non ci si doveva limitare a considerare il
reddito di prima dell'infortunio, perché le prospettive di un suo aumento,
se avesse potuto proseguire nella sua attività, avrebbero dovuto essere
considerate certe, anche solo in base ad un criterio presuntivo.
8.1.3. - Il ragionamento della corte d'appello merita qualche precisazione,
ma le considerazioni svolte nel motivo non sono adeguate a sostenere la
cassazione di questa parte della decisione.
Il danno patrimoniale di cui si discute è un danno futuro, perché è
integrato dal fatto che la diminuita capacità di impiego delle risorse della
persona in una attività di lavoro, determinando un maggior sforzo, col tempo
produce il risultato di obbligare la persona a non accettare e perciò a
perdere occasioni che le si offrono o a subire, per farvi fronte, costi
maggiori.
La liquidazione attuale di un danno futuro non deve ancorarsi alla
situazione in atto nel momento in cui si verifica il fatto dannoso; deve al
contrario tenere conto del modo in cui è evoluta ed è prevedibile evolverà
sino al momento in cui è presumibile che un reddito di lavoro potrà essere
prodotto.
Queste perché da un lato il danno che si è prodotto sino a quel momento è
già misurabile, dall'altro nel giudizio probabilistico sul danno ulteriore
non si può prescindere da quanto si è già verificato.
Quindi, la corte d'appello avrebbe sbagliato nel dire che non si sarebbe
dovuto tenere conto del maggiore livello di reddito nel frattempo raggiunto
dall'infortunata.
E però, in una situazione in cui l'infortunata aveva continuato ad essere
pagata per il lavoro di ricercatore universitario che costituiva la sua
professione e non aveva visto diminuire nell'immediato il proprio reddito,
il riferimento al reddito percepito al momento del fatto, per calcolare il
presumibile danno futuro, rappresentato dalla perdita di altre connesse
possibilità di impiego delle energie di lavoro, costituisce un criterio
adeguato sul piano della liquidazione equitativa, cui la corte d'appello ha
pure fatto riferimento.
Quanto poi al fatto che nel calcolo di cui si discute non sia entrato il
danno alla vita di relazione indicato nel motivo, ciò deriva dal costituire
esso una componente del danno biologico e non di quello patrimoniale.
8.2. - Il secondo motivo del ricorso della M. A. denuncia
vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento, oltre a
difetti di motivazione (art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in
relazione agli artt. 112 e 132 n. 4 dello stesso codice).
La ricorrente lamenta che i giudici di secondo grado non abbiano affatto
considerato un aspetto della critica mossa alla sentenza di primo grado,
quella d'aver accordato un risarcimento del danno patrimoniale sebbene il
reddito dell'infortunata fosse nel frattempo cresciuto e non diminuito.
Il motivo non è fondato.
La corte d'appello, effettivamente, nel confermare sul punto la sentenza di
primo grado, come si è appena visto, ha considerato la critica svolta
dall'attrice e non quella dell'assicuratore.
Tuttavia la pronuncia della corte non esibisce per questo un vizio di
motivazione su un punto decisivo.
La circostanza che l'infortunata, che aveva peraltro uno stabile impiego di
ricercatrice universitaria, negli anni immediatamente successivi
all'incidente avesse visto anche aumentare il proprio reddito, non escludeva
che avesse già in quel periodo potuto perdere altre ulteriori occasioni di
guadagno, normalmente connesse al tipo di impiego né escludeva che le
avrebbe perdute in seguito.
Giustificato è stato dunque il riconoscimento del danno patrimoniale per
lucro cessante, risarcito attraverso la valutazione equitativa di cui si è
detto.
9. - Il quinto motivo denunzia un vizio di difetto di motivazione (art. 360
n. 5 cod. proc. civ.).
Riguarda la liquidazione della componente del danno patrimoniale emergente,
costituita da una parte delle spese.
Il motivo non è fondato.
9.1. - Il tribunale, nell'esaminare questo capo della domanda, aveva
riconosciuto alla parte l'integrale rimborso delle spese mediche (L.
31.500.000) ed il parziale rimborso delle spese di trasporto, in una misura
determinata con valutazione equitativa (L. 10.000.000); aveva negato il
rimborso delle spese odontoiatriche e della differenza tra i canoni pagati
per l'abitazione presa dopo l'incidente e quella occupata prima, avendo
ritenuto che, quanto a queste, non era stato provato il nesso di causalità
con l'evento lesivo.
9.1.1. - A. M. col sesto motivo d'appello, s'era lamentata del
fatto che l'importo delle spese di trasporto fosse stato diminuito senza
motivazione alcuna; che non fosse stato riconosciuto il rimborso del maggior
costo della locazione; che non fosse stato riconosciuto il rimborso delle
spese di assistenza domestica, inglobate nella richiesta di risarcimento del
danno biologico e documentate per L. 42.007.240.
9.1.2. - La corte d'appello non ha risposto alle prime due critiche; quanto
alla terza vi ha risposto esaminando la questione già commentata, qui, al
punto 7 - osservando che la domanda, sia per spese future sia per le spese
già fatte era inammissibile, perché nuova.
9.1.3. - La ricorrente lamenta ora che il motivo di appello sia rimasto
senza risposta.
Se non che, per quanto riguarda le spese di assistenza domestica, la
risposta v'è stata.
Per quanto riguarda quelle relative alla locazione una risposta non doveva
essere data, perché il motivo d'appello era inammissibile: la parte non
aveva svolto alcuna critica dell'argomento addotto dal tribunale per
respingere la domanda, ovverosia che non era stato provato il nesso di
causalità tra infortunio e cambio dell'abitazione.
E ciò può essere ripetuto a proposito delle spese di trasporto, perché il
tribunale aveva detto che quelle spese erano in buona misura state
sopportate per la necessità di spostamento richieste da ragioni di lavoro:
aveva dunque ritenuto che, se poteva considerarsi provato che la parte non
si fosse potuta spostare con mezzi propri, non poteva poi considerarsi
provato che tutte le spese documentate avevano avuto come causa l'incidente
e le conseguenze che ne erano derivate.
Sicché, anche in questo caso, una motivazione c'era, ma non era stata
criticata.
10. - Il sesto motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di
difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione
agli artt. 2056 e 1226 cod. civ.).
Riguarda il risarcimento del danno morale.
Non è fondato.
La corte d'appello in parte ha accolto l'impugnazione proposta sul punto ed
ha liquidato il danno, invece che nella misura di L. 47.500.000 fissata dal
tribunale ed in quella di L. 250.000.000 indicata da A. M., in 150
milioni di lire.
Ha considerato questa diversa somma congrua, avuto riguardo alla gravità
delle lesioni subite, alla lunga decenza ospedaliera, all'incidenza dei
postumi ed alle inemendabili conseguenze dell'incidente.
Questa motivazione mostra che la corte d'appello ha tenuto conto dei tratti
che caratterizzavano la situazione concreta e d'altra parte la misura del
risarcimento non palesa una evidente incongruità rispetto a quei tratti, e
perciò si deve ritenere che di essi è stata compiuta una effettiva
considerazione.
La motivazione, in altre parole, è idonea sul piano logico a sorreggere la
determinazione del danno e dunque costituisce una motivazione effettiva e
non apparente.
11. - L'ottavo motivo di ricorso denunzia un vizio di difetto di motivazione
(art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).
La parte osserva che manca la motivazione «in ordine alle richieste di prova
testimoniale ... relative alla sua carriera universitaria e alle assistenze
continue di cui abbisogna».
Il motivo è inammissibile.
Quando la cassazione della sentenza è chiesta per difetto di motivazione su
punto decisivo ed il punto è rappresentato dal fatto che le prove chieste
non sono state ammesse, la parte ha l'onere di indicare, nel ricorso, le
circostanza di fatto che ha chiesto di provare, sì da mettere la Corte in
condizioni di valutare sulla stessa base del ricorso, se esse avrebbero
potuto determinare un diverso accertamento di merito ed una diversa
decisione della causa.
Il motivo non presenta questi requisiti.
12. - Il nono motivo denunzia un vizio di violazione di norme sul
procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e
329, secondo comma, dello stesso codice).
Riguarda il capo della sentenza in cui i giudici di secondo grado,
accogliendo un motivo di appello proposto dalla Milano Assicurazioni, hanno
ridotto il saggio degli interessi sulle somme liquidate a favore della
parte.
Il motivo non è fondato.
12.1. - Il tribunale aveva condannato i convenuti a pagare, a titolo di
risarcimento del danno, la somma complessiva di L. 481.488.200, con gli
interessi legali, su tale somma, dalla data dell'incidente.
La corte d'appello - oltre a stabilire per ciascun addendo della somma
complessiva una specifica decorrenza - ha ridotto il saggio degli interessi
al 4,5%.
Sostiene la ricorrente che la M. A., impugnando la sentenza
di primo grado, s'era lamentata del fatto che il tribunale aveva insieme
rivalutato la somma e accordato gli interessi, non aveva invece chiesto che
il saggio degli interessi fosse ridotto.
Ed allora, il motivo di appello avrebbe dovuto essere rigettato, perché,
quando è pronunciata condanna al risarcimento del danno, non è per sé
contrario a diritto che, oltre alla rivalutazione, siano accordati interessi
a ristoro del danno da ritardo.
Le obiezioni che si debbono opporre a questa critica sono le seguenti.
La Milano Assicurazioni - nel motivo d'appello - aveva richiamato la
sentenza 17 febbraio 1995 n. 1712 delle sezioni unite ed osservato che la
liquidazione del danno, effettuata mettendo insieme risarcimento espresso in
moneta rivalutata ed interessi legali su tale risarcimento dava luogo ad una
duplicazione.
Il relativo capo della sentenza di primo grado era stato quindi impugnato,
se ne era dedotta la contrarietà a diritto, la si era individuata nell'aver
il tribunale messo insieme somma rivalutata ed interessi legali sulla somma
rivalutata.
Era stato così reso operante il dovere del giudice di appello di tornare ad
esaminare la questione e deciderla secondo diritto.
Il che imponeva di abbandonare la soluzione fatta propria dal tribunale -
dichiarata contraria a diritto nella sentenza delle sezioni unite richiamata
nel motivo.
Restava alla corte d'appello l'opzione tra diversi altri possibili modi di
liquidare il danno da ritardo e nel loro ambito la corte d'appello ha scelto
quello di far decorrere gli interessi sulla somma rivalutata già dal sorgere
dell'obbligazione, però in base ad un saggio medio di interesse, costante ed
inferiore a quello legale.
Questa soluzione avrebbe potuto essere eventualmente criticata per il suo
contenuto, sostenendo che esso era a sua volta contraria a diritto, ma non
per violazione di norme sul procedimento, per avere il giudice di secondo
grado pronunciato in mancanza di un motivo d'appello.
13. - Si deve ora affrontare il ricorso incidentale dei signori B. e
. M..
Vi si deduce la violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., in relazione agli artt. 1882 e 1917 cod. civ., nonché agli artt. 1175,
1176 e 1375 ed agli artt. 1218, 1219, 1223 e 1224 dello stesso codice).
La tesi che vi si sostiene è questa.
Il tribunale aveva accertato che l'assicuratore aveva con colpa tardato a
pagare l'indennità alla danneggiata ed aveva affermato che egli doveva
rispondere per il risarcimento dovuto alla danneggiata anche oltre il
massimale, non però oltre il limite del massimale rivalutato, aumentato di
interessi moratori.
Se non che l'assicuratore avrebbe dovuto rispondere anche oltre tale limite,
perché, se il massimale di 500 milioni fosse stato pagato quando l'incidente
era avvenuto, esso sarebbe stato sufficiente ad estinguere l'obbligazione di
risarcimento; ed allora l'assicuratore è tenuto a garantire gli assicurati
per tutto il risarcimento dovuto, perché la differenza è danno da ritardo,
ma il ritardo è da imputare a colpa dell'assicuratore.
Il motivo non è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
La tesi che vi è esposta è teoricamente esatta.
La responsabilità dell'assicuratore, per la colpa con cui ha pagato
l'indennità dovuta secondo il contratto, mentre lo obbliga a rispondere
anche oltre il limite del massimale, va commisurata al danno che la sua
condotta ha provocato ai suoi assicurati.
Se nel momento in cui l'assicuratore avrebbe dovuto pagare e non lo ha
fatto, la somma del risarcimento superava già il limite del massimale, il
danno derivato dalla sua colpa è misurato dal deprezzamento del valore
monetario del massimale e dagli interessi sino alla data in cui il pagamento
dell'indennità è eseguito.
Può invece verificarsi che, se l'indennità fosse stata pagata al momento
dovuto, essa sarebbe valsa ad estinguere il credito di risarcimento.
Qui, il danno che la colpa dell'assicuratore cagiona ai suoi assicurati è
misurato dalla differenza tra quanto avrebbe potuto pagarsi allora e quanto
gli assicurati sono alla fine condannati a pagare perché l'indennità non è
stata versata in tempo.
E però, se, quando l'indennità avrebbe dovuto essere pagata, il risarcimento
era inferiore ed il danno da svalutazione monetaria e ritardo viene misurato
nello stesso modo sul risarcimento e sull'indennità, gli assicurati non
ricevono pregiudizio dal fatto che il limite della responsabilità
dell'assicuratore è fissato nel massimale rivalutato ed aumentato di
interessi: il massimale, infatti, secondo l'ipotesi, era e resta superiore
al risarcimento.
L'interesse a dolersi di questo tipo di determinazione della responsabilità
dell'assicuratore sorge dunque solo in presenza di specifiche situazioni di
fatto.
Una è quella di danneggiati che, ad estinzione del loro credito di entità
superiore, chiedono, ma non ottengono, un'indennità compresa nei limiti del
massimale; un'altra è quella di danneggiati che subiscano per il ritardo un
danno maggiore dell'interesse medio o legale applicato alla rivalutazione
del massimale.
La prima di tali situazioni era stata appunto prospettata dalle parti alla
corte d'appello, quando avevano fatto riferimento ad una sopravvenuta
esasperazione delle richieste della danneggiata.
Ma, da un lato la deduzione era generica, dall'altro il motivo di ricorso
non denunzia difetti di motivazione, ma solo una violazione di norme di
diritto, di cui, per quanto si è detto, non può essere affermato che le
parti abbiano in questo caso interesse a dolersi.
14. - La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti.
Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, perché rinnovi l'esame
del motivo di appello relativo alla liquidazione del danno biologico da
invalidità permanente, uniformandosi al principio di diritto enunciato al
punto 5, e del motivo di appello sulla durata dell'invalidità temporanea, ai
fini della liquidazione del corrispondente danno biologico.
Il giudice di rinvio è indicato in diversa sezione della corte d'appello di
Milano.
Gli è rimesso di provvedere anche sulle spese di questo grado del giudizio
tra tutte le parti del processo.
P. Q. M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il primo ed il secondo motivo del
ricorso principale, rigetta gli altri motivi del ricorso nonché i ricorsi
incidentali; cassa in relazione e rinvia ad altra sezione della corte
d'appello di Milano, anche per le spese.
Così deciso il giorno 31 gennaio 2001, in Roma, nella camera di consiglio
della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione.
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