l'esercizio dei poteri giudiziali

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[1] Sul punto appare di notevole interesse la nota a commento della sentenza resa dalla  Pretura Verona, 22 settembre 1998, - Bertagnoli c. Soc. S.C.V. -, in  Giur. merito 1999, 712 di ASPRELLA, “Dell'accordo  processuale,  ovvero della derogabilità convenzionale  delle fasi che scandiscono il processo ordinario”.

[2] “Quando  nell'udienza  prevista dall'art. 183  c.p.c.,  per l'assenza  delle parti e la mancanza d'ogni iniziativa dei loro difensori non si  sia  svolta nessuna  attività  di  trattazione della  causa,  non e'  ammissibile una "emendatio libelli" e pertanto va disattesa l'istanza  di fissazione d'un termine per il deposito di memoria contenente tale  emendatio” (Tribunale Pavia, 15 febbraio 1999, -  Soc. Nuova Civardi  c. Soc. S.I.B -, in Giur. merito 1999, 711

[3] “Agli  effetti della norma di cui al comma 2 dell'art. 157 c.p.c., che  impone alla  parte  che vi abbia interesse di eccepire la nullita' di  un  atto nella  prima  istanza  o difesa  successiva all'atto od alla  notizia  di  esso, il  termine  istanza deve ritenersi comprensivo di  qualsiasi  richiesta  delle   parti  tendente  ad ottenere  anche  un  semplice  atto ordinatorio, quale è il provvedimento di rinvio della  udienza istruttoria.  Conseguentemente,  è  tardiva la  eccezione di  nullità  della  consulenza tecnica  che  non sia stata dedotta nella  udienza  successiva al deposito della consulenza stessa, ancorche' in  detta udienza sia stato chiesto e disposto un mero rinvio” (Cassazione civile Sezione III, 1 agosto 1995 n. 8383, - Tagliavini  c. Morini -, in Giust. civ. Mass. 1995,1455

[4] “Ai  fini della  proposizione  dell'appello incidentale, l'espressione  "prima  udienza" contenuta  nell'art. 343  c.p.c. indica l'udienza di  comparizione nella  quale  vi  sia stato  lo svolgimento di attivita'  processuale,  anche  se limitata  ad  un provvedimento di mero rinvio  della trattazione ad un'udienza successiva, con la conseguenza che in  tale  udienza non  può  essere  più proposto l'appello incidentale,  anche se  il rinvio era stato disposto con la formula della "salvezza  dei diritti di prima udienza". L'inosservanza del termine della prima  udienza   per   la proposizione   dell'appello  incidentale,  essendo  destinato  a  disciplinare l'ammissibilità dell'impugnazione, che è  materia di   ordine  pubblico,  sottratta alla  disponibilità  delle  parti, può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del  processo,  col  solo limite  del  giudicato  conseguente alla mancata  impugnazione della  pronuncia  esplicita in ordine all'ammissibilità dell'appello” (Cassazione civile Sezione I, 16 novembre 1994 n. 9655, -  Pepe e altro  c. Fall. Coples -, in Giust. civ. Mass. 1994, fasc. 11).