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E'
noto a tutti quanto previsto
dall’art. 183 c.p.c.: il Giudice alla seconda udienza (prima udienza di
trattazione) può, se richiesti dalle parti, concedere o i termini per la
precisazione e modificazione delle domande o, in difetto, sempre se vi è
apposita richiesta di parte, concedere i termini per il deposito di
documenti e per indicare nuovi mezzi di prova.
Non vi è dubbio, stante il carattere perentorio (e non ordinatorio) dei
richiamati termini, che solo in quella fase del processo il Giudicante può
acconsentire alle parti di formulare le proprie richieste probatorie e/o di
meglio determinare le proprie domande/eccezioni.
Orbene, nel caso in cui il Giudice dispone il “mero rinvio” della seconda
udienza ad una successiva (terza) senza che le parti abbiamo fatto alcuna
istanza, sotto il punto di vista meramente procedurale, possono aversi le
seguenti due alternative conseguenze: 1) le parti hanno fatto salvi i loro
rispettivi poteri processuali, da esercitare quindi in un secondo momento;
2) la facoltà di precisare le domande e/o di formulare istanze istruttorie
si è definitivamente consumata.
E’ bene premettere come la questione all’esame, oltre ad essere assai
complessa per le gravi implicazioni che comporta, non è ancora stata
compiutamente affrontata e risolta in giurisprudenza, sia di merito che di
legittimità.
E’ quindi necessario cercarne la soluzione attraverso il corretto impiego
dei principi generali del codice di rito nonché avendo ben a mente la logica
ispiratrice della recente riforma normativa del processo (oralità –
concentrazione – speditezza).
Si ripropone, in pratica, l’annosa questione relativa all’efficacia degli
accordi processuali, intercorsi tra le parti o tra le parti e il giudice,
che rende necessaria una breve digressione.
Non vi è dubbio che il processo dipende dall’iniziativa di una parte nei
confronti di un’altra: è l’attore - ricorrente a dare impulso all’azione
giudiziale con la notifica dell’atto di citazione o con il deposito del
ricorso.
Le parti, concordemente, possono decidere di sospendere il processo,
comunque per un certo lasso di tempo, oppure di porvi fine con la rinuncia e
a loro spetta l’iniziativa probatoria.
Il Giudice, da parte sua, può indurre la parte interessata alla prosecuzione
del giudizio ad evocare in quella causa un terzo soggetto oppure può
esercitare una qualche (autonoma) iniziativa probatoria o ancora convocare
le parti per la conciliazione.
Vi è quindi spazio perché attore – convenuto – giudice possano
discrezionalmente gestire, o meglio amministrare, alcune delle significative
vicende processuali a seconda delle loro scelte.
Sarebbe, peraltro, illogico costruire un procedimento giurisdizionale dove i
soggetti risultino prigionieri, contro la loro diversa volontà, della
disciplina e del codice di procedura.
Vero, tuttavia, che vi sono delle regole (del gioco) che tutti, pure il
guidicante, devono rispettare e che non possono essere derogate nemmeno con
una concorsuale espressione di volontà.
Vi sono quindi dei momenti del processo lasciati all’iniziativa della parti
e delle fasi del procedimento rigidamente predeterminate dal legislatore.
Spetta all’interprete capire quando una regola dettata dal codice appartiene
all’una o all’altra categoria.
Orbene, il momento – fase del processo – in cui le parti possono chiedere
che siano concessi i termini perentori, di merito e/o istruttori,
costituisce una regola derogabile?
Possono quindi l’attore e il convenuto, d’accordo con il Giudice,
posticipare il momento, altrimenti fissato dal codice di rito, per la
dazione di quei termini.
La prima delle due soluzione proposte, ossia quella favorevole ai meri
rinvii, comporterebbe il rischio (serio e grave) di acconsentire
all’infinito il procrastinarsi del momento in cui il Giudice deve statuire
in ordine alle richieste ex art. 183, ultimo comma ed ex art. 184, c.p.c.
Le parti, a seguito di ripetuti concordati rinvii potrebbero di fatto
paralizzare le sorti del processo.
Si ritornerebbe alla “vecchia” prassi dei procedimenti perennemente
pendenti.
Facile, inoltre, osservare che il legislatore nel codice di procedura civile
non ha riconosciuto, nemmeno implicitamente, alcuna facoltà di rinvio alle
parti, anche al Giudice.
Anzi, dapprima per il processo del lavoro e poi per tutte le cause
ordinarie, ha previsto il divieto di udienze di mero rinvio.
In sintesi, non si è in grado di rintracciare alcun appiglio normativo in
favore della tesi del “mero rinvio”.
Non sarebbe nemmeno possibile “salvare” la facoltà di rinvio del Giudicante
appellandosi al fatto che la necessità di una seconda (o terza o ulteriore)
udienza di comparizione personale delle parti, per conciliare la causa,
sarebbe incompatibile con la concessione dei predetti termini.
Non è infatti infrequente sentire nelle aule giudiziarie i difensori
chiedere una nuova comparizione “salvi i termini” di legge solo perché di
fatto il deposito delle relative memorie (di merito o istruttorie)
impedirebbe, a loro dire, la transazione.
La giustificazione è alquanto debole.
Non vi è infatti alcun incompatibilità tra il deposito di memorie
(istruttorie e di merito) e la conciliazione delle parti, che di fatto può
essere tentata in ogni momento del giudizio.
L’interpretazione più severa, che appunto impedisce alla parti e al Giudice
di disporre liberamente degli incombenti di cui all’art. 183 c.p.c., avrebbe
invece il merito di rendere effettivamente (seriamente) più rapido il
processo costringendo le parti al rigoroso rispetto dei tempi della causa.
Più chiaramente: chi vuole un processo più rapito non può che convenire per
quest’ultima soluzione.
Si noti inoltre il testo del codice di rito, come sopra già evidenziato,
laddove parla di termini “perentori” e divieto di udienze di mero rinvio è
conforme a tale interpretazione piuttosto che all’altra.
Si obbietterà che sposando questa lettura della legge si corre il rischio,
solo perché c’è stato un “mero rinvio”, di vedersi pregiudicato l’intero
processo.
Se, infatti, le parti hanno confidato nella possibilità di far “slittare” i
termini dell’art. 183 c.p.c. ad altra data, potrebbero in un secondo momento
vedere punita la loro buona fede.
Ciò è vero.
E’ tuttavia giusto evidenziare che l’attuale schema di funzionamento del
processo è caratterizzato dal fatto che il legislatore ha posto dei paletti
che il procuratore deve rigorosamente rispettare.
Non esiste buona fede tutelabile quando si tratta di conoscere le regole del
processo.
In sintesi è quindi preferibile ritenere che il mero rinvio consuma il
potere delle parti che quindi non possono più essere rimesse in termini.
Infatti, “il processo civile si articola in varie fasi distinte
non solo concettualmente ma anche nella loro successione temporale. La
prima, di proposizione delle domande e delle eccezioni, con
allegazione dei fatti dedotti a fondamento di esse, diretta alla
definizione del "thema decidendum" sottoposto al giudice si conclude con
la chiusura della prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.
ovvero con la scadenza dei termini (perentori) in quella sede fissati dal
giudice, su richiesta di parte ai sensi del comma ultimo del
medesimo art. 183. La fase successiva, che si sviluppa nell'udienza ex
art. 184 e nell'eventuale sua appendice costituita dalle memorie
istruttorie autorizzate, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo,
dal giudice (che a tal fine assegna termini di natura perentoria) è
diretta alla definizione del "thema probandum". La terza fase,
dell'istruzione probatoria, è diretta all'assunzione delle prove ammesse.
In ultimo c'e' la fase della decisione. Tale scansione di regola non
tollera deroghe; e il mancato rispetto dei tempi stabiliti per la
definizione del "thema decidendum" e del "thema probandum" determina la
decadenza della parte dalla facoltà da un
lato di "precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni
già formulate" e dall'altro di completare le produzioni documentali
"e indicare nuovi mezzi di prova". Le decadenze a cui si è
accennato sono rivelabili anche d'ufficio, attesa la natura
perentoria dei termini a cui sono ricollegate e la loro rispondenza
al superiore interesse ad una spedita conduzione del processo
(nella specie, sulla base delle enunciate premesse, e' stata
rilevata "ex officio" sia la inammissibilità della modifica, in
sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda, sia la
tardività e la conseguente inutilizzabilità di documenti prodotti
all'udienza di precisazione delle conclusioni)” (Tribunale Milano, 8 maggio
1997, - Amoroso c. Sorelli e altro -, in Nuova giur. civ. commentata 1998,
I, 577 nota (DALMOTTO); in Giur. it. 1998, 2309).
Pure di notevole interesse, al fine di interpretare correttamente
l’effettiva “voluntas legis” racchiusa negli artt. 183 – 184 c.p.c., appare
essere la seguente pronuncia di merito: “nella prima udienza di trattazione,
qualora le parti chiedano nè un termine per il deposito di
memorie ai sensi dell'art. 183 comma 5 c.p.c., nè un termine per la
produzione di documenti e l'indicazione di nuovi mezzi di prova, il
giudice istruttore può immediatamente
esaminare le richieste istruttorie già
avanzate; in tal caso non è
ammessa la successiva produzione di nuovi documenti o la richiesta di
nuovi mezzi di prova (nella specie, la concessione di termine
perentorio per ulteriori deduzioni istruttorie ovvero la fissazione
dell'udienza di cui all'art. 184 c.p.c. erano state invocate dopo
l'espletamento della consulenza tecnica disposta dal giudice nella
stessa prima udienza di trattazione)” (Tribunale Brindisi, 26 maggio 1997, -
Rizzo c. Corsi -, in Foro it. 1998, I, 2585).
Come sopra già evidenziato, non si è riusciti a reperire dei significativi
precedenti in termini.
La giurisprudenza tuttavia ha avuto occasione di soffermarsi sul rapporto
tra l’udienza di mero rinvio e i poteri che le parti ivi avrebbero dovuto
esercitare: 1) quanto alle contestazioni alla CTU;
2) per proporre l’appello incidentale.
In entrambi i casi i Giudici sono giunti alla conclusione che il mero rinvio
consuma i poteri riservati alle parti, anche se il Giudicante ha disposto la
“salvezza dei diritti” di prima udienza poiché è materia che attiene
all’ordine pubblico e dunque sfugge alla disponibilità delle parti.
Si noti, inoltre, che nella seconda delle accennate pronunce si afferma che
l’inammissibilità dell’appello incidentale può essere rivelato anche
d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, salvo il giudicato.
Il rilievo non è di poco momento.
La parte, infatti, ha esercitato una facoltà processuale (in quel caso, ha
impugnato un capo della sentenza) che non gli spettava.
A prescindere dall’accordo con controparte e con il Giudice, che invero ha
rinviato “facendo salvi i diritti di prima udienza”, l’inammissibilità della
domanda può essere rilevata sempre.
Mutatis mutandis, avvenuto il mero rinvio della seconda udienza e concessi
solo successivamente i termini istruttori e/o di merito, l’eventuale
attività svolta dalle parti è affetta da insanabile nullità, che può essere
denunciata anche nella fase d’appello o in Cassazione.
Ne conseguirebbe l’inammissibilità delle prove eventualmente assunte e dei
documenti depositati unitamente alla memoria ex art. 184 c.p.c. nonché
l’irrilevanza delle modifiche alle domande e alle eccezioni.
Si tratta, con tutta evidenza, di una “sanzione” alquanto gravosa anche se,
per quanto sopra esposto, inevitabile.
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