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Cass. Civ., sez. III, sent. n.
4970 del 4 aprile 2001
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 5 giugno 1992 R. M. e R. B. convenivano in
giudizio davanti al Tribunale di Rovereto il dott. A. S. e la U.S.L. del
Comprensorio Alto Garda e Ledro, asserendo che, a causa dello scorretto
intervento medico ostetrico dello S., al momento del parto del figlio minore
L., avvenuto l'8 agosto 1988, questi aveva riportato una grave lesione
cerebrale. Gli attori, pertanto, chiedevano il risarcimento del danno
patrimoniale e del danno morale da loro subito, nonché del danno biologico e
del danno morale del minore.
Costituitisi separatamente lo S. e la U.S.L. convenuta, il Tribunale adito,
con la sentenza depositata il 12 agosto 1994, accoglieva la domanda nei
confronti della sola U.S.L., che condannava a pagare agli attori la
complessiva somma di L.1.060.000.000, oltre le spese processuali.
Gli attori e la U.S.L. proponevano impugnazione. La Corte di appello di
Trento, con la sentenza depositata il 24 maggio 1997, ha affermato, per ciò
che rileva in questa sede, il diritto del nascituro ad essere risarcito del
danno subito nel corso del parto, ma ha ritenuto sussistente il solo danno
biologico ed ha escluso il danno morale (liquidato invece dal Tribunale),
perché ha ritenuto che le condizioni di totale invalidità del minore non lo
pongano "in grado di dolersi per il suo stato" e di avvertire "sofferenze
per le condizioni di menomazione" sussistenti dalla nascita. Ha confermato,
poi, l'esclusione del danno del minore da mancato guadagno perché non
richiesto dagli attori - come rilevato dal Tribunale - ed ha quantificato in
misura maggiore il danno biologico subito dallo stesso minore, liquidandolo
in L.1.100.000.000 (L.11.000.000 valore attuale per ogni punto di
invalidità). A favore dei genitori la Corte ha ritenuto dovuto il solo danno
morale, confermandone la determinazione effettuata in primo grado (L.160.000.000).
La Corte, infine, ha respinto le richieste degli attori-appellanti dirette
ad ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme liquidate
a favore del minore e dei genitori, osservando che gli interessi moratori e
corrispettivi, come era stato rilevato dal Tribunale, erano stati richiesti
tardivamente e la controparte non aveva accettato il contraddittorio, mentre
gli interessi compensativi dovevano ritenersi compresi nella liquidazione
del danno biologico all'attualità.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Trento R. M. e R. B., per sé e
quali rappresentanti del figlio minore L. M., hanno proposto ricorso per
cassazione, deducendo cinque motivi. Ha proposto controricorso e ricorso
incidentale (sulla base di tre motivi) l'Azienda provinciale per i servizi
sanitari della Provincia di Trento, assumendo di essere subentrata alla
U.S.L. dell'Alto Garda e della Valle di Ledro, soppressa a far data dall'1
gennaio 1994.
Motivi della decisione
1.- Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo
stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2.- Il controricorso ed il ricorso incidentale dell'Azienda provinciale per
i servizi sanitari della Provincia di Trento sono inammissibili perché
proposti da soggetto non legittimato a partecipare al presente giudizio che,
nei gradi di merito, si è svolto nei confronti di altro soggetto, e cioè
della U.S.L. del Comprensorio Alto Garda e Ledro.
Come hanno già affermato le Sez. un. di questa Corte (sentenze 6 marzo 1997
n. 1989; 26 febbraio 1999 n. 102), per effetto della soppressione delle
Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende unità
sanitarie locali si è realizzata una successione ex lege delle Regioni nei
rapporti obbligatori già di pertinenza delle UU.SS.LL., attraverso la
creazione, nell'interesse delle stesse Regioni, di apposite gestioni
stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante
la fase liquidatoria). Ed invero, secondo l'art. 6, comma 1, della legge 23
dicembre 1994 n. 724, in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle
nuove Aziende unità sanitarie locali, direttamente o indirettamente, i
debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle Unità
sanitarie locali. Consegue che tale fenomeno successorio va inquadrato
nell'ambito dell'art. 111 c.p.c., onde il processo instaurato nei confronti
di una U.S.L. prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie,
e la legittimazione ad impugnare la sentenza nei confronti della U.S.L.
spetta non alla Azienda subentrante, bensì alla U.S.L. soppressa (la cui
soggettività, come si è detto, continua nella gestione stralcio per tutta la
fase liquidatoria) ovvero alla Regione, in ipotesi di intervento o chiamata
in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare (art.
111, terzo comma, c.p.c.).
Tali principi, affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con riferimento
all'ordinamento generale, valgono anche per la Provincia autonoma di Trento,
poiché la disposizione contenuta nel citato art. 6 della legge statale n.
724 del 1994, come ha più volte precisato la Corte costituzionale, "incide
su tutti gli enti di autonomia a statuto speciale e ordinario" (così, da
ultimo, la sentenza 31 marzo 2000 n. 89). Si tratta, cioè - come ha chiarito
la citata pronunzia della Corte costituzionale -, "di una disposizione che,
sebbene a contenuto specifico e dettagliato, è da considerare, per la
finalità perseguita, in rapporto di coessenzialità e di necessaria
integrazione con le norme-principio che connotano il settore
dell'organizzazione sanitaria locale, così da vincolare l'autonomia
finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i debiti ed i
crediti delle soppresse unità sanitarie locali".
Alla luce del ricordato orientamento della Corte costituzionale va
interpretata la legge della Provincia di Trento 1° aprile 1993 n. 10 (nuova
disciplina del servizio sanitario provinciale), che è stata invocata
dall'Azienda ricorrente incidentale a fondamento della propria
legittimazione a stare in giudizio e ad impugnare la sentenza emessa nei
confronti della U.S.L. del Comprensorio Alto Garda e Ledro. Se è vero che
questa U.S.L. è stata soppressa in attuazione dell'art. 55 della citata
legge provinciale e nelle funzioni svolte dalla stessa è subentrata
l'Azienda ricorrente, questa modifica non fa venire meno la fase di
liquidazione dell'ente soppresso e la permanenza in capo alla gestione
stralcio dello stesso ente dei debiti e dei crediti maturati anteriormente
alla data di sua soppressione. Ed infatti l'istituzione di una "apposita
contabilità stralcio distinta per Unità sanitaria locale di provenienza" è
prevista, anche dalla invocata legge provinciale di Trento n. 10 del 1993
(art. 59, comma 5). Il mantenimento di tale contabilità stralcio è, secondo
la citata norma della legge provinciale, limitato nel tempo (due anni,
superati i quali "le residue pendenze saranno trasferite" alla gestione
dell'Azienda subentrante). Ma tale limitazione temporale della legge
provinciale deve ritenersi superata dalla successiva previsione della legge
statale (art. 6 della legge n. 724 del 1994, che non prevede termini finali
per le gestioni stralcio delle soppresse unità sanitarie locali), poiché
quest'ultima legge, come si è visto, incide anche sugli ordinamenti delle
Regioni a statuto speciale.
La legge provinciale invocata dall'Azienda ricorrente, interpretata in modo
conforme alla Costituzione, non la legittima, pertanto, a partecipare al
presente giudizio ed a ricorrere avverso la sentenza pronunziata nei
confronti della U.S.L. e relativa a debiti facenti carico su quest'ultima.
Consegue la inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale
proposti dalla stessa Azienda.
Il ricorso per cassazione principale del M. e della B. è stato, invece,
correttamente proposto nei confronti della U.S.L. Comprensorio Alto Garda e
Ledro, nei cui confronti (attraverso l'apposita gestione stralcio) il
presente giudizio prosegue a norma del primo comma dell'art. 111 c.p.c..
3.- Va quindi esaminato il contenuto del solo ricorso principale.
Con il primo motivo i ricorrenti principali, deducendo violazione e falsa
applicazione di norme di diritto (art. 189 c.p.c., nel testo previgente;
artt. 2043, 2056, 1223-1226-1227 c.c.), nonché omessa motivazione, censurano
la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non richiesto il danno
per mancato guadagno del minore. Al riguardo i ricorrenti osservano che
essi, nel precisare le conclusioni davanti al Tribunale, hanno chiesto la
liquidazione di tutti i danni derivanti dal fatto illecito e tale richiesta
comprende tutti i danni morali e materiali, in essi compreso il lucro
cessante da mancato guadagno.
Il motivo di ricorso è infondato.
Dall'esame degli atti, che questa Corte può compiere per valutare l'error in
procedendo denunziato dai ricorrenti, si desume che gli attori, nell'atto di
citazione, hanno chiesto, per quanto riguarda i danni subiti dal minore, il
risarcimento del danno biologico (specificato in L.500.000.000) e del danno
morale (chiesto in L.290.000.000). Nel precisare le conclusioni davanti al
Tribunale gli attori non hanno modificato le voci di danno indicate
nell'atto di citazione perché hanno chiesto la condanna dei convenuti "al
risarcimento integrale di tutti i danni che si quantifica così di seguito:..
lire ottocento milioni per il minore" (somma costituente pressoché il totale
delle due voci di danno chieste in citazione). Dalle trascritte formulazioni
della domanda si desume inequivocamente che, in ordine ai danni subiti dal
minore, essi sono stati espressamente limitati al danno biologico ed al
danno morale, con esclusione implicita del danno patrimoniale.
La richiesta degli attori, sia nell'atto di citazione che nelle conclusioni
in primo grado, della "diversa maggiore o minor somma" che sarà ritenuta di
giustizia, va intesa come limitata all'entità delle voci di danno
espressamente indicate (con riferimento sia ai genitori che al minore). Ed
infatti il danno biologico del minore è stato liquidato dalla Corte di
appello in misura ben maggiore di quella chiesta. Tale formula, invece, non
può essere intesa come riferita ad altre voci di danno, diverse da quelle a
cui gli attori hanno espressamente limitato la domanda.
4.- Con il secondo motivo i ricorrenti principali, deducendo la violazione o
falsa applicazione di norme dì diritto (artt. 1, 2043-2056-1223-1224 c.c,
345 c.p.c.) nonché vizi di motivazione, censurano la sentenza impugnata
nella parte in cui ha ritenuto insussistente il danno morale in capo al
minore. Al riguardo i ricorrenti osservano che è ipotetica la valutazione
della Corte di appello sulla impossibilità per il minore di avvertire alcuna
sofferenza per le menomazioni patite, non risultando essa dalla consulenza
tecnica e dovendosi comunque il danno morale liquidare anche nel caso di
incertezza sulla possibilità di percezione fisica o psichica del dolore.
Il motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello ha escluso la sussistenza, in capo al minore, del danno
morale perché ha ritenuto che egli "non è in grado di dolersi per il suo
stato e non può avvertire sofferenze per le condizioni di menomazione che
coesistono in lui dalla nascita". A tale conclusione il giudice del merito
è, però, pervenuto sulla base di una motivazione non sufficiente perché
quando ha, in precedenza, descritto le condizioni in cui trovasi il minore
ha indicato una situazione che, pur essendo di gravissima invalidità, non
denota un suo stato meramente vegetativo, tale da fare escludere con
assoluta certezza che egli sia in grado di avvertire comunque ed in modo
permanente una sofferenza fisica e psichica per le lesioni subite durante la
nascita. Ed invero la Corte di appello ha affermato che dalla sofferenza
fetale del minore "scaturirono gravissime ed irreversibili alterazioni
ipossiche cerebrali" e che in lui "è stata riscontrata una cerebropatia
connatale consistente in un gravissimo ipoevolutismo somato-psichico con
tetraparesi spastica comportante una invalidità del 100%". Al riguardo va
osservato che, mentre la tetraparesi, interessando i quattro arti, non
elimina la capacità di sentire sofferenze, le "alterazioni cerebrali", la
"cerebropatia" e lo "ipoevolutismo somato-psichico" sono situazioni
generiche che non implicano necessariamente la assoluta e permanente
impossibilità di avvertire sofferenze fisiche e psichiche. Tale situazione,
comportando una vita della persona umana a livello meramente vegetativo,
costituisce uno stato del tutto eccezionale, che va accertato in modo certo
e preciso.
Va, inoltre, rilevato che l'impossibilità per il minore di sentire dolore è
affermata dalla sentenza impugnata senza alcun riferimento ai risultati
della consulenza tecnica d'ufficio, la quale viene citata dalla Corte di
appello soltanto per la valutazione sulla riconducibilità delle lesioni al
"comportamento colposo dei dipendenti Usl nella fase del travaglio", e
quindi per l'affermazione di sussistenza del reato che determina la
risarcibilità del danno non patrimoniale. L'accertamento di uno stato
vegetativo della vittima che sia destinato a protrarsi immutato nel tempo,
proprio per l'eccezionalità di tale situazione, richiede un'indagine di
ordine tecnico-sanitario dalla quale il giudice del merito non può
prescindere.
Di conseguenza, va ravvisato il vizio di insufficienza della motivazione
della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente il
danno non patrimoniale del minore.
5.- Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo la violazione o falsa
applicazione di norme di diritto (artt. 2043-2056-1223-1226-1227 c.c.)
nonché vizi di motivazione, censurano la sentenza impugnata nella parte in
cui ha omesso di calcolare l'interesse compensativo sul danno biologico, pur
avendolo riconosciuto dovuto. Al riguardo i ricorrenti osservano che la
Corte di appello, nella liquidazione di tale danno, ha utilizzato i
parametri del Tribunale di Milano del 10 maggio 1995, che vanno riferiti a
questa data, onde non possono essere comprensivi degli interessi
compensativi.
Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha liquidato il danno biologico subito dal minore
precisando espressamente che tale liquidazione è stata effettuata
"all'attualità" (pag. 16 della sentenza impugnata). La quantificazione del
danno in base ai valori monetari al momento della liquidazione comprende
sicuramente la svalutazione, e può includere anche gli interessi
compensativi che servono ad indennizzare il mancato godimento del denaro
(v., da ultimo, Cass. 24 gennaio 2000 n. 748). Nel caso di specie, la Corte
territoriale ha ritenuto che la liquidazione del danno "all'attualità" sia
comprensiva del "pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento
dell'equivalente monetario del danno". Il giudice del merito ha, perciò,
ritenuto che la determinazione complessiva del danno biologico da lui
compiuta in via equitativa includa anche il compenso per il ritardo con cui
il danno viene risarcito.
Non spettano, pertanto, al danneggiato gli interessi (compensativi) sul
danno biologico per il periodo anteriore alla pubblicazione della sentenza
impugnata.
6.- Con il quarto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa
applicazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 1223 e 1224 c.c., censurano
il mancato riconoscimento degli interessi legali sulle somme liquidate a
titolo di danno a favore sia del minore sia dei genitori, osservando che
tali interessi vanno riconosciuti d'ufficio sul debito relativo, essendo
questo di valore, e che essi concorrono con la rivalutazione monetaria.
Il motivo di ricorso è fondato limitatamente al mancato riconoscimento degli
interessi legali sul danno morale riconosciuto ai genitori, mentre è
infondato per quanto attiene agli interessi sul danno biologico (del
minore), come si è già osservato in relazione al terzo motivo del ricorso.
Il danno morale a favore dei genitori è stato liquidato dalla sentenza di
primo grado (e confermato dalla sentenza impugnata). Su di esso la Cote di
appello ha negato gli interessi legali osservando che, "come ha ben
giudicato il Tribunale, le parti avanzarono tale richiesta tardivamente con
rifiuto dell'Usl di accettazione del contraddittorio tempestivamente
opposto".
La ragione processuale addotta dalla Corte di appello (e dal Tribunale) per
negare gli interessi legali sul danno morale è errata.
Dall'esame degli atti processuali, che questa Corte può compiere per
decidere sul denunziato error in procedendo, si desume che gli attori,
mentre nell'atto di citazione si erano limitati a chiedere soltanto
l'ammontare dei danni (indicati in cifre determinate), nelle conclusioni
davanti al Tribunale aggiunsero la richiesta degli interessi legali sugli
stessi danni. Tale modifica della domanda originaria costituisce una
consentita emendano libelli, onde è irrilevante, rispetto ad essa, che la
controparte, nelle sue conclusioni, abbia dichiarato "di non accettare il
contraddittorio su domande nuove". È invero giurisprudenza costante che gli
interessi legali sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno
causato da fatto illecito hanno natura compensativa, e non moratoria, perché
prescindono dalla mora del debitore e servono a remunerare il creditore per
il mancato godimento di una somma di denaro, onde si ritiene che tali
interessi possono essere attribuiti dal giudice anche d'ufficio in assenza
di una specifica domanda della parte che abbia chiesto l'integrale
risarcimento del danno (v., ex plurimis, Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La sentenza impugnata va, perciò, cassata nella parte in cui ha respinto la
richiesta degli attori di corresponsione degli interessi legali sul danno
morale liquidato ai genitori.
7.- Con il quinto motivo i ricorrenti, deducendo la violazione o falsa
applicazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 1219, 1222 1223 c.c. nonché
vizi di motivazione, si dolgono della "mancata corresponsione dell'interesse
vuoi legale vuoi corrispettivo dal dì della sentenza di secondo grado alla
liquidazione effettiva". Al riconoscimento di tale interesse si sarebbe
dovuto pervenire sulla base dell'art. 345, primo comma, c.p.c..
II motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente liquidato il danno al momento in cui
essa è stata pronunciata, non essendo tenuta a statuire anche per il futuro.
L'invocato art. 345 c.p.c. concerne gli interessi "maturati dopo la sentenza
impugnata", non anche gli interessi successivi alla sentenza che viene
pronunziata.
Va, però, precisato che, per effetto di tale liquidazione, il debito
risarcitorio, che è un debito di valore, si è convertito in un debito di
valuta, la cui condanna è immediatamente esecutiva. Su di esso, perciò, sono
dovuti gli interessi legali corrispettivi con decorrenza dalla data della
liquidazione giudiziale (v., tra le altre, Cass. 6 novembre 1996 n. 9648).
8.- In conclusione, la sentenza impugnata va cassata limitatamente ai due
punti qui indicati nei § 4 e 6. Il giudice di rinvio, che si designa nella
Corte di appello di Venezia, dovrà decidere nuovamente: a) sulla domanda di
risarcimento del danno non patrimoniale del minore; b) sulla domanda di
corresponsione degli interessi legali sul danno non patrimoniale liquidato
ai genitori.
Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale,
accoglie il secondo motivo e, per quanto di ragione, il quarto motivo del
ricorso principale, che rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata
limitatamente alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di appello
di Venezia, anche per le spese del giudizio di cassazione.
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