Definizione: la figura della
rappresentanza senza poteri investe le fattispecie in cui il rappresentante
agisce senza essere munito dei poteri necessari perché ne è sprovvisto ab
initio, o gli sono stati revocati o modificati, ovvero consapevolmente ha
esorbitato i limiti fissati nella procura.
Disciplina codicistica (artt. 1398-1399 c.c.): Il negozio compiuto dal
falsus procurator non produce alcun effetto nella sfera giuridica
dell'interessato, il quale, tuttavia, può con una propria dichiarazione di
ratifica far proprio l'atto concluso da chi non aveva il potere di
rappresentarlo.
La ratifica è un negozio unilaterale recettizio nei confronti del terzo
contraente e deve rivestire la forma prescritta dalla legge per la
conclusione del negozio rappresentativo. Essa ha effetto retroattivo, ma non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi.
Se non interviene la ratifica del dominus, chi contratta con un
rappresentante senza poteri beneficia delle seguenti prospettive di tutela:
può con il consenso del falso rappresentante sciogliere il contratto
rappresentativo; può interpellare l'interessato assegnandogli un termine per
pronunziarsi sulla ratifica; può agire nei confronti del falso
rappresentante per il risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse
negativo, qualora abbia confidato senza sua colpa nella validità del
contratto.
Sintesi delle tesi sostenute in dottrina ed in giurisprudenza sulla natura e
sugli effetti del negozio compiuto dal falsus procurator:
Tesi dell'inefficacia del negozio posto in essere dal rappresentante senza
poteri: secondo la dottrina prevalente l'atto compiuto dal falsus procurator
è inefficace, in quanto il conferimento della rappresentanza è circostanza
esterna all'atto che rimane perfetto e valido (Bianca, Diritto civile, Il
contratto, III, Milano, 1987, 110; nello stesso senso tra gli altri
Scognamiglio, Contratti in generale, in Tratt. dir. civ., diretto da Grosso
e Santoro-Passarelli, Milano 1980, 80; Carresi, In tema di difetto e abuso
di rappresentanza, in Riv. dir. comm., 1951, I, 209). Questa impostazione ha
trovato accoglimento in alcune pronunce dei giudici di merito: "Il contratto
concluso da rappresentante sfornito di poteri, o che ha ecceduto i limiti
della procura conferitagli, è inefficace nei confronti del falso
rappresentato, salva la ratifica di quest'ultimo. Il terzo che ha
contrattato con il falso rappresentante ha diritto di ottenere da questo il
risarcimento del danno subito per aver confidato, senza sua colpa,
nell'efficacia del contratto. Tale responsabilità configura un'ipotesi di
"culpa in contrahendo" ed ha natura extracontrattuale; il danno risarcibile
è quello conseguente alla lesione del c.d. interesse negativo".(Tribunale
Cagliari, 21 agosto 1989, in Riv. giur. Sarda, 1990, 752; nello stesso senso
Tribunale Spoleto, 19 marzo 1998 in Rass. giur. umbra, 1998, 719).
Tesi dell'invalidità del negozio rappresentativo: se manca l'atto di
conferimento della rappresentanza, che giustifica il compimento di attività
in luogo di altri e con effetti immediati nella sfera giuridico-patrimoniale
altrui, l'atto posto in essere dal falsus procurator è privo di rilevanza
giuridica, non potendo essere considerato come atto proprio del
rappresentante né come atto riferibile al rappresentato. A fondamento della
tesi della nullità (Mirabelli, Dei contratti in generale, in Commentario c.c.,
Torino, 1980, 393 ss..; Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in
Tratt. Vassalli, Torino, 1952, 598, il quale opta per la sanzione della
nullità relativa) si pone un chiaro argomento testuale: l'art. 1398 c.c.
parla espressamente di incolpevole affidamento del terzo nella "validità"
dell'atto realizzato dal falsus procurator. La tesi della nullità ha trovato
un inequivoco accoglimento in una pronuncia giurisprudenziale: "L'eventuale
nullità della procura, producendo l'effetto di privare il procuratore del
potere di rappresentanza e di attribuirgli perciò la qualifica di "falsus
procurator", determina come ineluttabile conseguenza la nullità dei negozi
da lui posti in essere in nome e per conto del rappresentato, senza
possibilità di individuare un negozio dissimulato da considerare valido ed
efficace ai sensi dell'art 1414 cpv. c.c. Dalla mancanza dei poteri
rappresentativi discende unicamente la responsabilità personale del "falsus
procurator" verso l'altro contraente, nei limiti dell'interesse contrattuale
negativo (art. 1398 c.c.)".(Cass., 6 dicembre 1984, n. 6423, in Giust. civ.,
1985, I, 719).
Tesi della fattispecie a formazione progressiva: la giurisprudenza dominante
ritiene che il negozio concluso dal rappresentante senza poteri non è né
invalido né inefficace, ma dà luogo ad una fattispecie a formazione
progressiva, che si perfeziona con il verificarsi della condicio iuris
costituita dalla ratifica: "Il negozio concluso dal rappresentante senza
potere non è invalido, ma soltanto in itinere o a formazione successiva,
sicché il dominus può ratificare e fare propri gli effetti del negozio
concluso in suo nome, ancorché non fosse giuridicamente esistente nel
momento in cui il rappresentante fittizio svolgeva la sua attività". (Cass.,
16 febbraio 1993, n. 1929, in Mass. Giust. civ., 1993, 321; nello stesso
senso cfr. ex plurimis Cass., 27 febbraio 1996, n. 1539, in Notariato, 1997,
153, con nota di Bulgarelli; Cass., 29 gennaio 1980, n. 688, in Rep. Giur.
it., 1980, voce Obbl. contr., 292). In questo contesto la procura assume la
posizione di coelemento strutturale della fattispecie complessa o condizione
legale di efficacia del negozio rappresentativo (Gazzoni, Manuale di diritto
di privato, Napoli, 1993, 988). Diversamente opina chi sostiene la tesi
della nullità del negozio posto in essere dal rappresentante senza poteri.
Secondo quest'ultima impostazione il contenuto della ratifica consiste
nell'appropriazione di un atto posto in essere da altri e di attribuzione a
questo degli effetti giuridici che ad esso mancano (Mirabelli, op. cit., 397
e ss.).
Abuso del potere rappresentativo: dal difetto di rappresentanza deve
distinguersi l'abuso del potere rappresentativo, che ricorre allorché sia
configurabile un conflitto di interessi tra il rappresentato ed il
rappresentante, il quale ha i poteri ma ne fa un uso incompatibile con gli
interessi di chi li ha conferiti. Il negozio posto in essere dal
rappresentante in conflitto di interessi è, ai sensi dell'art. 1394 c.c.,
annullabile su domanda del rappresentato, ove il conflitto sia conosciuto o
conoscibile dal terzo contraente. Alla sanzione dell'annullabilità si
aggiunge altresì la responsabilità contrattuale del rappresentante per
l'inadempimento all'obbligo legale di esercitare la rappresentanza
nell'interesse del rappresentato o ad eventuali altri obblighi scaturenti da
un rapporto di gestione che lo lega al rappresentato medesimo (Bianca, op.
cit., 101). Se poi l'abuso è il frutto di una intesa fraudolenta tra il
rappresentante ed il terzo è stata ipotizzata la configurabilità dell'atto
illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. (D'Avanzo, voce Rappresentanza, in
Nov. Dig. It.).
Ipotesi legalmente presunta di conflitto di interessi è il contratto che il
rappresentante conclude in proprio, o come rappresentante di altri, il cd.
contratto con se stesso (art. 1395 c.c.). Esso è annullabile su iniziativa
del rappresentato, a meno che il rappresentante non sia specificamente
autorizzato a contrattare con se stesso oppure il contenuto sia determinato
in modo tale da escludere la possibilità di un conflitto.
L'ambito di operatività dell'abuso di rappresentanza può essere esteso fino
a ricomprendere quelle fattispecie in cui, pur non sussistendo gli estremi
del conflitto di interessi, il rappresentante trascuri l'interesse del
rappresentato o si discosti dalle istruzioni ricevute senza eccedere i
limiti delle procura. In queste ultime ipotesi l'atto posto in essere dal
rappresentante conserva validità ed efficacia, residuando esclusivamente la
responsabilità per l'inadempimento agli obblighi sopraindicati (Bianca, op.
cit., 101).