Responsabilità dell'avvocato

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L e obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l'incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato,ma non a conseguirlo. Ne deriva che l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma c.c., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuta configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave.
(Cass. civ., sez. II, 08-08-2000, n. 10431)
 

In tema di onorari di avvocato, l'opposizione avverso il procedimento di liquidazione deve svolgersi secondo il rito di cui agli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e, cioè, essere decisa in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, con la conseguenza che, ove sia stato seguito il procedimento ordinario, al provvedimento conclusivo deve riconoscersi, anche se adottato nella forma della sentenza, natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. tale principio non può,tuttavia,trovare applicazione ove la controversia non verta unicamente sulla misura del compenso dovuto all'avvocato per prestazioni giudiziali rese in materia civile, in quanto siano contestati gli stessi presupposti del diritto del patrono, o le competenze reclamate riguardino prestazioni stragiudiziali, oltre che giudiziali, in materia civile o penale, o amministrativa, o la controversia sia estesa al dedotto inadempimento del professionista alle obbligazioni nascenti a suo carico dal rapporto professionale. In tali ipotesi, il procedimento ordinario, che è l'unico consentito per la definizione di questioni diverse dalla determinazione della misura del compenso dovuto al professionista per prestazioni giudiziali in materia civile, attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale, e tutto il giudizio si conclude in primo grado con un provvedimento impugnabile solo con l'appello. (Alla stregua dei principi di cui in massima, la C.S. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti della sentenza con la quale il tribunale aveva rigettato la opposizione a decreto ingiuntivo emesso in relazione al pagamento dell'onorario ad un legale per prestazioni rese in materia civile sia giudiziale che stragiudiziale, sul rilievo che la controversia verteva sulla spettanza e la misura del compenso, nonché sull'effettiva conferimento dell'incarico e sulla dedotta responsabilità del professionista per violazione dei doveri di probità e lealtà e della diligenza del buon padre di famiglia nell'espletamento del mandato defensionale).
(Cass. civ., sez. II, 08-08-2000, n. 10426)
 

Il principio, enunciato in una decisione in materia disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense, secondo cui viola la deontologia professionale l'instaurazione da parte di un avvocato di una prassi consistente nella richiesta indiscriminata ad ogni cliente di emolumenti stabiliti in misura corrispondente a quella massima prevista dalle tariffe forensi o di compensi diversi e maggiori di quelli tariffariamente previsti - in quanto si pone in contrasto con un principio consuetudinario recepito nel codice deontologico forense approvato il 17 aprile 1997, per il quale di massima l'avvocato non deve chiedere compensi sproporzionati all'attività in concreto svolta e il cliente, a sua volta, ha diritto di pagare compensi ragguagliati alla quantità e qualità delle prestazioni di fatto ricevute -, non è in contraddizione con il principio più generico circa l'ammissibilità e la validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi; ne consegue l'inidoneità, in relazione ad una decisione in tal senso motivata, del motivo di ricorso per cassazione basato sul richiamo di quest'ultimo principio. (Nella specie, l'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare faceva sottoscrivere ai clienti clausole, contenute nei mandati a margine degli atti processuali, prevedenti l'obbligo di pagamento delle competenze professionali nel massimo di tariffa, nonché l'equiparazione ai fini del compenso delle conferenze telefoniche alle conferenze di trattazione).
(Cass. civ., sez. Unite, 26-02-1999, n. 103)
 

L' avvocato, nell' espletamento dell' attività professionale, deve tendere a conseguire il buon esito della lite per il cliente e pertanto sussiste la sua responsabilità se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (artt.40 e 41 c.p.), esso non è stato raggiunto per sua negligenza (nella specie il difensore, costituitosi parte civile per l' offeso, non lo aveva informato dell' udienza dibattimentale, e perciò era stato dichiarata la decadenza della costituzione, né aveva citato i testi ammessi sulla dinamica dell' incidente occorso al suo assistito e l' imputato era stato assolto con formula piena.
(Cass. civile, sez. III, 06-02-1998, n. 1286)
 

Nel caso in cui il soggetto costituito in giudizio sia diverso dall' effettivo titolare del diritto, e non risulti a lui espressamente conferita la rappresentanza processuale ai sensi dell' art. 77 C.P.C., il giudice ha l' obbligo, in base al successivo art. 182, di rilevarne il difetto in ogni stato e grado del giudizio (e, quindi, anche in sede di decisione), restando attribuita al suo prudente apprezzamento la possibilità della eventuale sanatoria dello stesso, con la conseguenza che, rilevato tale difetto di rappresentanza, né la mancata produzione in giudizio del negozio rappresentativo, né l' eventuale, accertata inidoneità di tale atto a conferire una valida rappresentanza processuale possono dar luogo a responsabilità del difensore, spettando all' organo giudiziario sia la verifica della regolare costituzione delle parti, sia la decisione sulla possibilità ed opportunità di sanare le eventuali irregolarità (così che, in ogni caso,l'esito della lite sarà determinata dal difetto di rappresentanza processuale del soggetto costitutito in giudizio e non dall'eventuale negligenza del difensore).
(Cass. civile, sez. II, 26-06-1997, n. 5709)
 

L' obbligazione assunta dal difensore nei confronti del cliente è una obbligazione di mezzi o di comportamento e non di risultato, sicché l' inadempimento del professionista è costituito dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell' attività professionale e presuppone la violazione del dovere di quella diligenza media esigibile ai sensi del secondo comma del' art. 1176 c.c., mentre ricorre l' ipotesi di responsabilità ex art. 2236 cod. civ. solo nel caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Pertanto, al di fuori di quest' ultimo caso, la responsabilità del professionista va configurata ove questi non abbia svolto l' attività inerente al mandato o l' abbia svolta parzialmente, ovvero anche per non avere informato il cliente della impossibilità di espletarla.
(Cass. civile, sez. II, 18-06-1996, n. 5617)
 

L' affermazione della responsabilità professionale per condotta omissiva e la determinazione del danno in concreto subito dal cliente presuppongono l' accertamento del sicuro fondamento dell' attività che il professionista avrebbe dovuto compiere e, dunque, la certezza morale che gli effetti di quella sua diversa attività ove svolta sarebbero stati, con ragionevole probabilità, vantaggiosi per il cliente (nella specie, un dottore commercialista lascia inutilmente decorrere il termine per l' opposizione avverso l' ordinanza del 1983 che irroga la sanzione pecuniaria, per mancata emissione di bolle di accompagnamento, nei confronti del suo cliente. Il giudice del merito condanna il professionista al risarcimento del danno nei confronti del cliente, ritenendo che il primo, se avesse proposto opposizione, non solo avrebbe potuto ottenere l' applicazione della continuazione fiscale, ma, procrastinando il procedimento nei vari gradi, avrebbe potuto avvalersi del condono intervenuto nel 1991. La S.C., sulla base dell' enunciato principio di diritto, cassa l' impugnata sentenza, affermando che costituisce un giudizio ragionevolmente prognostico il prevedere che il cliente avrebbe potuto godere della continuazione, ma non che il professionista avrebbe potuto presagire, ben otto anni prima, l' avvento di una legislazione premiale in quello specifico settore tributario; ritenendo, quindi, corretta la liquidazione del danno in relazione alla differenza tra la somma ingiunta e quella che sarebbe stata pagata in applicazione della continuazione fiscale, ma non in relazione alla differenza tra la somma ingiunta e quella che sarebbe stata pagata in virtù del condono).
(Cass. civile, sez. III, 05-06-1996, n. 5264)