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L
e obbligazioni inerenti all'esercizio di
un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di
risultato, in quanto il professionista assumendo l'incarico si impegna a
prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato,ma non a
conseguirlo. Ne deriva che l'inadempimento del professionista (nella specie:
avvocato) non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del
risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla
stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale ed in
particolare al dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo
del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il
parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo
comma c.c., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività
esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello
svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta
nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione
professionale e di attenzione medie, a meno che la prestazione professionale
da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di
particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è
attenuta configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ.,
solo nel caso di dolo o colpa grave.
In tema di onorari di avvocato, l'opposizione
avverso il procedimento di liquidazione deve svolgersi secondo il rito di
cui agli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e, cioè, essere
decisa in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, con la
conseguenza che, ove sia stato seguito il procedimento ordinario, al
provvedimento conclusivo deve riconoscersi, anche se adottato nella forma
della sentenza, natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed
impugnabile solo con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. tale principio
non può,tuttavia,trovare applicazione ove la controversia non verta
unicamente sulla misura del compenso dovuto all'avvocato per prestazioni
giudiziali rese in materia civile, in quanto siano contestati gli stessi
presupposti del diritto del patrono, o le competenze reclamate riguardino
prestazioni stragiudiziali, oltre che giudiziali, in materia civile o
penale, o amministrativa, o la controversia sia estesa al dedotto
inadempimento del professionista alle obbligazioni nascenti a suo carico dal
rapporto professionale. In tali ipotesi, il procedimento ordinario, che è
l'unico consentito per la definizione di questioni diverse dalla
determinazione della misura del compenso dovuto al professionista per
prestazioni giudiziali in materia civile, attrae nella sua sfera, per
ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale,
e tutto il giudizio si conclude in primo grado con un provvedimento
impugnabile solo con l'appello. (Alla stregua dei principi di cui in
massima, la C.S. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei
confronti della sentenza con la quale il tribunale aveva rigettato la
opposizione a decreto ingiuntivo emesso in relazione al pagamento
dell'onorario ad un legale per prestazioni rese in materia civile sia
giudiziale che stragiudiziale, sul rilievo che la controversia verteva sulla
spettanza e la misura del compenso, nonché sull'effettiva conferimento
dell'incarico e sulla dedotta responsabilità del professionista per
violazione dei doveri di probità e lealtà e della diligenza del buon padre
di famiglia nell'espletamento del mandato defensionale).
Il principio, enunciato in una decisione in
materia disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense, secondo cui viola la
deontologia professionale l'instaurazione da parte di un avvocato di una
prassi consistente nella richiesta indiscriminata ad ogni cliente di
emolumenti stabiliti in misura corrispondente a quella massima prevista
dalle tariffe forensi o di compensi diversi e maggiori di quelli
tariffariamente previsti - in quanto si pone in contrasto con un principio
consuetudinario recepito nel codice deontologico forense approvato il 17
aprile 1997, per il quale di massima l'avvocato non deve chiedere compensi
sproporzionati all'attività in concreto svolta e il cliente, a sua volta, ha
diritto di pagare compensi ragguagliati alla quantità e qualità delle
prestazioni di fatto ricevute -, non è in contraddizione con il principio
più generico circa l'ammissibilità e la validità di convenzioni aventi ad
oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di
misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi; ne consegue
l'inidoneità, in relazione ad una decisione in tal senso motivata, del
motivo di ricorso per cassazione basato sul richiamo di quest'ultimo
principio. (Nella specie, l'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare
faceva sottoscrivere ai clienti clausole, contenute nei mandati a margine
degli atti processuali, prevedenti l'obbligo di pagamento delle competenze
professionali nel massimo di tariffa, nonché l'equiparazione ai fini del
compenso delle conferenze telefoniche alle conferenze di trattazione).
L' avvocato, nell' espletamento dell' attività
professionale, deve tendere a conseguire il buon esito della lite per il
cliente e pertanto sussiste la sua responsabilità se, probabilmente e
presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle
cause (artt.40 e 41 c.p.), esso non è stato raggiunto per sua negligenza
(nella specie il difensore, costituitosi parte civile per l' offeso, non lo
aveva informato dell' udienza dibattimentale, e perciò era stato dichiarata
la decadenza della costituzione, né aveva citato i testi ammessi sulla
dinamica dell' incidente occorso al suo assistito e l' imputato era stato
assolto con formula piena.
Nel caso in cui il soggetto costituito in
giudizio sia diverso dall' effettivo titolare del diritto, e non risulti a
lui espressamente conferita la rappresentanza processuale ai sensi dell'
art. 77 C.P.C., il giudice ha l' obbligo, in base al successivo art. 182, di
rilevarne il difetto in ogni stato e grado del giudizio (e, quindi, anche in
sede di decisione), restando attribuita al suo prudente apprezzamento la
possibilità della eventuale sanatoria dello stesso, con la conseguenza che,
rilevato tale difetto di rappresentanza, né la mancata produzione in
giudizio del negozio rappresentativo, né l' eventuale, accertata inidoneità
di tale atto a conferire una valida rappresentanza processuale possono dar
luogo a responsabilità del difensore, spettando all' organo giudiziario sia
la verifica della regolare costituzione delle parti, sia la decisione sulla
possibilità ed opportunità di sanare le eventuali irregolarità (così che, in
ogni caso,l'esito della lite sarà determinata dal difetto di rappresentanza
processuale del soggetto costitutito in giudizio e non dall'eventuale
negligenza del difensore).
L' obbligazione assunta dal difensore nei
confronti del cliente è una obbligazione di mezzi o di comportamento e non
di risultato, sicché l' inadempimento del professionista è costituito dalla
violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell' attività professionale
e presuppone la violazione del dovere di quella diligenza media esigibile ai
sensi del secondo comma del' art. 1176 c.c., mentre ricorre l' ipotesi di
responsabilità ex art. 2236 cod. civ. solo nel caso di prestazione
implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Pertanto, al di fuori di quest' ultimo caso, la responsabilità del
professionista va configurata ove questi non abbia svolto l' attività
inerente al mandato o l' abbia svolta parzialmente, ovvero anche per non
avere informato il cliente della impossibilità di espletarla.
L' affermazione della responsabilità
professionale per condotta omissiva e la determinazione del danno in
concreto subito dal cliente presuppongono l' accertamento del sicuro
fondamento dell' attività che il professionista avrebbe dovuto compiere e,
dunque, la certezza morale che gli effetti di quella sua diversa attività
ove svolta sarebbero stati, con ragionevole probabilità, vantaggiosi per il
cliente (nella specie, un dottore commercialista lascia inutilmente
decorrere il termine per l' opposizione avverso l' ordinanza del 1983 che
irroga la sanzione pecuniaria, per mancata emissione di bolle di
accompagnamento, nei confronti del suo cliente. Il giudice del merito
condanna il professionista al risarcimento del danno nei confronti del
cliente, ritenendo che il primo, se avesse proposto opposizione, non solo
avrebbe potuto ottenere l' applicazione della continuazione fiscale, ma,
procrastinando il procedimento nei vari gradi, avrebbe potuto avvalersi del
condono intervenuto nel 1991. La S.C., sulla base dell' enunciato principio
di diritto, cassa l' impugnata sentenza, affermando che costituisce un
giudizio ragionevolmente prognostico il prevedere che il cliente avrebbe
potuto godere della continuazione, ma non che il professionista avrebbe
potuto presagire, ben otto anni prima, l' avvento di una legislazione
premiale in quello specifico settore tributario; ritenendo, quindi, corretta
la liquidazione del danno in relazione alla differenza tra la somma ingiunta
e quella che sarebbe stata pagata in applicazione della continuazione
fiscale, ma non in relazione alla differenza tra la somma ingiunta e quella
che sarebbe stata pagata in virtù del condono).
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