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L a possibilità, pur
rigorosamente prospettata sotto il profilo scientifico, che la morte della
persona ricoverata presso una struttura sanitaria possa essere intervenuta
per altre, ipotetiche cause patologiche, diverse da quelle diagnosticate ed
inadeguatamente trattate, che non sia stato tuttavia possibile accertare
neppure dopo il decesso in ragione della difettosa tenuta della cartella
clinica o della mancanza di adeguati riscontri diagnostici (anche
autoptici), non vale ad escludere la sussistenza di nesso eziologico tra la
colposa condotta dei medici in relazione alla patologia accertata e la
morte, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarla.
(Cass. civ., sez. III, 13-09-2000, n. 12103)
In tema di responsabilità del primario ospedaliero per i danni derivanti a
neonato da difettosa assistenza nelle varie fasi del parto, se è vero che
costui non può essere chiamato a rispondere di ogni evento dannoso che si
verifichi in sua assenza nel reparto affidato alla sua responsabilità, non
essendo esigibile un controllo continuo ed analitico di tutte le attività
terapeutiche che vi si compiono, tuttavia, la "responsabilità del malato"
che gli attribuisce l'art. 7 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, e, in
particolare, la pratica sui degenti, prevista dalla stessa norma, degli
"interventi diagnostici e terapeutici che ritenga di non affidare ai suoi
collaboratori" gli impongono la puntuale conoscenza delle situazioni
cliniche che riguardano i degenti, a prescindere dalle modalità della
acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o interpello degli altri
medici ed operatori sanitari), e la "vigilanza sull'attività del personale
sanitario "implica quantomeno che il primario si procuri informazioni
precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici (o che questi
intendono intraprendere) cui il paziente sia stato affidato, ed
indipendentemente dalla responsabilità degli stessi, con riguardo a
possibili, e non del tutto imprevedibili, eventi che possono intervenire
durante la degenza del paziente in relazione alle sue condizioni, allo scopo
di adottare i provvedimenti richiesti da eventuali esigenze terapeutiche. In
tale quadro, anche la contingente mancanza di un'apparecchiatura necessaria,
per quanto non imputabile al primario, non lo esime dal dovere di adottare ,
o controllare che siano adottati, i possibili accorgimenti sostitutivi, e di
informare la paziente del maggior rischio connesso ad un parto che si svolga
senza l'ausilio di detto strumento, e ciò anche in assenza, nella
legislazione nazionale, di uno standard di riferimento degli strumenti di
cui una struttura sanitaria pubblica deve necessariamente disporre. (Nella
specie, i giudici di merito, con valutazione ritenuta corretta dalla S.C.,
avevano posto a carico di un primario della divisione di ostetricia di un
ospedale le irreversibili menomazioni a carico del sistema nervoso centrale
cagionate ad un neonato a seguito di grave asfissia al momento della
nascita, addebitandogli la carenza di controlli, ed in particolare di un
monitoraggio continuo - dovuta anche alla indisponibilità di un
cardiotografo - durante il ricovero della partoriente e durante le varie
fasi del parto, colposamente non accelerate in relazione alle particolarità
del caso, determinate dalla immaturità del feto ed alla rottura anticipata
della membrana).
(Cass. civ., sez. III, 16-05-2000, n. 6318)
In tema di responsabilità del medico dipendente di una struttura ospedaliera
per i danni subiti da un neonato, partorito da donna della quale costui era
medico di fiducia, per difetto di assistenza nelle varie fasi del parto, per
quanto non possano essere a lui addebitate le carenze della struttura
stessa, né la condotta colposa di altri dipendenti dell'ospedale, a lui
incombe, tuttavia,l'obbligo,derivante dal rapporto privatistico che lo lega
alla paziente,di informarla della eventuale,anche solo
contingente,inadeguatezza della struttura, tanto più se la scelta della
stessa sia effettuata proprio in ragione dell'inserimento di quel medico in
quella struttura, nonché di prestare alla paziente ogni attenzione e cura
che non siano assolutamente incompatibili con lo svolgimento delle proprie
mansioni di pubblico dipendente.
(Cass. civ., sez. III, 16-05-2000, n. 6318)
La limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di
dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 cod. civ. si applica nelle sole
ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà (perché
trascendono la preparazione media o perché non sono stati ancora studiati a
sufficienza, ovvero dibattuti con riguardo ai metodi da adottare) e, in ogni
caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente
all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che
risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un
intervento o di una terapia medica provochi un danno per omissione di
diligenza ed inadeguata preparazione; la sussistenza della negligenza va
valutata in relazione alla specifica diligenza richiesta al debitore
qualificato dall'art. 1176 comma secondo cod. civ. ed il relativo
accertamento compete al giudice di merito ed è incensurabile in sede di
legittimità se adeguatamente motivato.
(Cass. civ., sez. III, 10-05-2000, n. 5945)
E' risarcibile, subordinatamente all'evento della nascita, il danno alla
salute subito per imperizia del medico durante la vita prenatale.
(Cass. civ., sez. III, 09-05-2000, n. 5881)
Il primario ospedaliero è titolare di una specifica posizione di garanzia
nei confronti dei suoi pazienti alla quale non può sottrarsi adducendo che
ai reparti sono assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto solo
in casi di particolari difficoltà o di complicazioni; ciò risulta
chiaramente dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128
(ordinamento interno dei servizi ospedalieri) che gli attribuisce la
"responsabilità" dei malati e dall'art. 63, comma 5, del D.P.R. 20 dicembre
1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle U.S.L.) secondo il quale il
medico appartenente alla posizione apicale ha il potere di impartire
istruzioni e direttive in ordine alla diagnosi e alla cura e di verificarne
l'attuazione.
(Cass. pen., sez. IV, 01-02-2000 (07-12-1999), n. 1126)
In tema di colpa professionale del medico, il concreto e personale
espletamento di attività operatoria da parte dello specializzando comporta
pur sempre l'assunzione diretta anche da parte sua della posizione di
garanzia nei confronti del paziente, condivisa con quella che fa capo a chi
le direttive impartisce (secondo i rispettivi ambiti di pertinenza ed
incidenza), sicché anche su di lui incombe l'obbligo della osservanza delle
"leges artis", che hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito
ovvero dell'aumento del rischio, con la conseguenza che non lo esime da
responsabilità la passiva acquiescenza alla direttiva data ove non si
appalesi appropriata, avendo egli al contrario l'obbligo di astenersi dal
direttamente operare.
(Cass. pen., sez. IV, 24-11-1999 (06-10-1999), n. 13389)
La disposizione dell'art. 4 D.P.R. 7 marzo 1975 n. 163, a norma del quale
l'ostetrica assistente al parto deve richiedere l'intervento del medico ogni
qualvolta rilevi fattori di rischio - alcuni dei quali esemplificati dalla
medesima norma - per la madre e per il feto, è applicabile soltanto in caso
di parto fisiologico e pertanto l'osservanza di essa non è idonea ad
escludere la colpa professionale del ginecologo, per le lesioni riportate
dal neonato nella fase espulsiva, nel caso di parto stimolato su
prescrizione del medesimo, ma svoltosi in sua assenza, in violazione di
norme di comune prudenza (nella specie il ginecologo di fiducia della
partoriente aveva prescritto telefonicamente la somministrazione di
ossitocina, senza provvedere ad accertarne le condizioni né dopo tale
somministrazione né durante il travaglio - protrattosi undici ore - essendo
arrivato dopo l'inizio del periodo espulsivo, allorché' si era manifestata
l' ipocinesi uterina).
(Cass. civ., sez. III, 19-11-1999, n. 12819)
Il risarcimento del danno per il mancato esercizio del diritto
all'interruzione della gravidanza non consegue automaticamente
all'inadempimento dell'obbligo di esatta informazione che il sanitario era
tenuto ad adempiere in ordine alle possibili anomalie o malformazioni del
nascituro, ma necessita anche della prova della sussistenza delle condizioni
previste dagli artt. 6 e 7 della legge n. 194 del 1978 per ricorrere
all'interruzione di gravidanza.
A norma dell'art. 6 lett. b) della legge n. 194 del 1978, per la possibilità
giuridica di ricorrere all'interruzione di gravidanza dopo il novantesimo
giorno non è sufficiente la presenza di anomalie o malformazioni del
nascituro, ma è necessario che tale presenza determini processi patologici
in atto consistenti in un "grave" pericolo per la salute fisica o psichica
della madre. Consegue che la parte che richiede il risarcimento del danno
per la lesione del diritto all'interruzione della gravidanza in conseguenza
della violazione da parte dei sanitari del diritto all'informazione deve
provare che, quantomeno in termini di probabilità scientifica, la patologia
richiesta dall'art. 6 della legge - necessaria per ricorrere
all'interruzione di gravidanza - si sarebbe manifestata in conseguenza della
conoscenza della situazione appresa dall'informazione da parte dei medici.
(Cass. civ., sez. III, 24-03-1999, n. 2793)
L'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per
responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non
fondata sul contratto,ma sul "contratto sociale" ha natura contrattuale.
Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione
dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono
quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale
professionale.
(Cass. civ., sez. III, 22-01-1999, n. 589)
Nel caso di danni causati dall'insuccesso di un intervento chirurgico, la
casa di cura nella quale l'intervento è stato praticato risponde, a titolo
contrattuale ex art. 1218 cod. civ., del danno causato dal chirurgo, anche
nei casi in cui quest'ultimo non faccia parte dell'organizzazione aziendale
della casa di cura.
(Cass. civ., sez. III, 08-01-1999, n. 103)
In caso di danno alla persona causato dall'imperizia del medico, dipendente
di un ente ospedaliero gestore di un servizio pubblico, sia il medico che
l'ente ospedaliero rispondono nei confronti del danneggiato a titolo di
responsabilità contrattuale.
(Cass. civ., sez. III, 02-12-1998, n. 12233)
Quando si deve valutare non già l'imprudenza o negligenza del medico, bensì
l'errore di diagnosi, quel che decide della scusabilità dell'errore, e
quindi della sussistenza della colpa, è il grado di difficoltà tecnico
scientifico in relazione al quale l'errore si verifica. Con la conseguenza
che solo la mancata percezione di un quadro clinico la cui gravità sia
agevolmente riconoscibile può essere attribuita a colpevole imperizia.
(Principio affermato con riferimento alla responsabilità civile di un medico
assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. dall'imputazione di lesioni
colpose gravissime conseguenti ad un errore di diagnosi).
(Cass. pen., sez. IV, 05-01-1999 (30-10-1998), n. 57)
La responsabilità dell'ente ospedaliero,gestore di un servizio pubblico,e
del medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non
diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del
rapporto giuridico pubblico (e privato) tra l'ente gestore ed il privato che
ha richiesto ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo
professionale.
Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del
medico,inserito organicamente nell'organizzazione del servizio, sono
disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilita' in
tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto
d'opera professionale, senza che possa trovare applicazione nei confronti
del medico la normativa prevista dagli art. 22 e 23 del d.P.R. 10 gennaio
1957 n. 3 con riguardo alla responsabilita' degli impiegati civili dello
Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini.
(Cassazione civile sez. III, 11 aprile 1995, n. 4152)
I medici, anche se dipendenti da enti ospedalieri pubblici, sono
responsabili come i professionisti privati per i danni subiti dai pazienti a
seguito di interventi sanitari negligenti.
(Cassazione civile 1 marzo 1988 n. 2144)
Incorre in responsabilità extracontrattualel medico dipendente da ente
ospedaliero che abbia, per un suo errore diagnostico o terapeutico, arrecato
danno al paziente.
(Cassazione civile 24 marzo 1979 n. 1716)
L'accettazione del paziente nell'ospedale, ai fini del ricovero oppure di
una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto d'opera
professionale tra il paziente e l'ente ospedaliero, il quale assume a
proprio carico, nei confronti del paziente, l'obbligazione di svolgere l'attivita'
diagnostica e la conseguente attivita' terapeutica in relazione alla
specifica situazione del paziente preso in cura. Poiche' a questo rapporto
contrattuale non partecipa il medico dipendente, che provvede allo
svolgimento dell'attivita' diagnostica e della conseguente attivita'
terapeutica, quale organo dell'ente ospedaliero, la responsabilita' del
predetto sanitario verso il paziente per il danno cagionato da un suo errore
diagnostico o terapeutico o soltanto extracontrattuale, con la conseguenza
che il diritto al risarcimento del danno spettante al paziente nei confronti
del medico si prescrive nel termine quinquennale stabilito dal comma 1
dell'art. 2947 c.c.
(Cassazione civile 24 marzo 1979 n. 1716)
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