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Corte Costituzionale, sentenza n. 336 del 12
luglio 2002
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice
- Franco BILE Giudice
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Romano VACCARELLA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 612 del codice di
procedura civile promosso, con ordinanza del 21 agosto 2001, dal Tribunale
di Treviso nel procedimento civile vertente tra Zambon Anna e Zambon Maria
Luigia, iscritta al n. 930 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno
2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice relatore
Francesco Amirante.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un procedimento di opposizione all'esecuzione promosso
dalla signora Anna Zambon avverso la procedura esecutiva iniziata dalla
signora Maria Luigia Zambon per l'esecuzione di obblighi di fare sulla base
di un verbale di conciliazione giudiziale, nel quale veniva contestato che
fosse possibile nel nostro ordinamento considerare il verbale di
conciliazione giudiziale titolo esecutivo idoneo a consentire l'esecuzione
di obblighi di fare, il Tribunale di Treviso ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 10, 24, 111 e 113 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 612 del codice di procedura civile, nella parte in
cui - secondo il "diritto vivente" - non prevede l'esecuzione degli obblighi
di fare e non fare sulla base di un verbale di conciliazione giudiziale
sotto il controllo del giudice dell'esecuzione.
Il remittente osserva, in primo luogo, che il diritto vivente sul quale si
fonda la questione - e che, a suo avviso, è vincolante per il giudice di
merito, provenendo dalla Corte di cassazione cui è assegnata la funzione di
nomofilachia - poggia su argomenti molto deboli.
Il primo - che è costituito dal dato letterale (secondo cui il termine
"sentenza" non potrebbe estendersi al verbale di conciliazione) - è superato
dalla stessa Corte di cassazione che ha ritenuto di estendere il termine
sentenza a qualsiasi provvedimento di condanna. Al riguardo il remittente
precisa che il verbale di conciliazione, ancorché non sia assimilabile
quanto agli effetti ad una sentenza passata in giudicato, è da considerare
un titolo esecutivo contrattuale simile agli atti notarili, al quale il
legislatore può attribuire effetti ulteriori e non limitati a quelli di
semplice titolo contrattuale esecutivo valido solo per le somme di denaro in
esso contenute (come accade per gli atti notarili e simili ex art. 474,
secondo comma, numero 3, cod. proc. civ.). Del resto, al verbale di
conciliazione si attribuisce titolo anche per l'esecuzione per consegna e
rilascio, secondo quanto affermato dalla stessa Corte di cassazione nella
sentenza n. 1135 del 1950 ed in conformità a quanto stabilito per
l'esecuzione degli sfratti nelle regioni Basilicata e Campania dall'art. 10,
decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella
legge 25 marzo 1982, n. 94.
Altro argomento con cui si nega l'idoneità del verbale di conciliazione
quale titolo ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ. è rappresentato dal
rilievo che solo un provvedimento del giudice può contenere l'accertamento
positivo della fungibilità - e quindi della coercibilità - dell'obbligo di
fare; tale argomento, osserva il remittente, porta ad escludere in modo
assoluto la liceità di fondare una esecuzione di obblighi di fare o non fare
sulla base di un verbale di conciliazione.
Il Tribunale di Treviso osserva che l'art. 612 cod. proc. civ., come emerge
dal suddetto diritto vivente, si pone in contrasto con numerosi principi
costituzionali.
Il primo e fondamentale principio che viene violato è quello di
razionalità-uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per
l'irragionevole disparità di trattamento che ne deriva tra il soggetto che
ha ottenuto un verbale di conciliazione, evitando il giudizio, e colui che
preferisce affrontare il giudizio ed aspettare la sentenza, dovendo il primo
fare affidamento sulla controparte per quanto riguarda l'esecuzione degli
accordi presi o rivolgersi nuovamente al giudice, oltretutto senza una
effettiva ragione che giustifichi tale disparità; non trovando la denunciata
diversità di trattamento una motivazione ragionevole neppure nell'argomento
dinanzi citato del necessario accertamento circa l'eseguibilità da
effettuare da parte del giudice solo con la sentenza. Tale argomento,
infatti, si pone in contraddizione con altra giurisprudenza della Corte di
cassazione, altrettanto consolidata, con cui si sostiene che il giudice
dell'esecuzione può sempre dichiarare la non eseguibilità per i fatti
sopravvenuti del titolo esecutivo, anche dopo la sua emanazione, sul
principale rilievo che la parte esecutata potrebbe fare opposizione
all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. per contestare l'eseguibilità del
titolo per fatto sopravvenuto.
Un altro principio che viene violato, seppure in via indiretta, è quello
costituzionalizzato dall'art. 10 della Costituzione secondo cui pacta sunt
servanda, che è da combinare con il principio della ragionevolezza della
durata dei processi di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e
resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1950, n. 848 (recte: legge 4
agosto 1955, n. 848). Il suddetto principio - che ha come corollario la
necessità che il legislatore non imponga inutili carichi processuali che
impediscano una effettiva tutela in tempi ragionevoli - trova nel processo
civile italiano un pendant nel principio secondo cui il processo non deve
andare a danno della parte che ha ragione, il quale, a sua volta, si collega
con il principio di cui all'art. 113 della Costituzione, combinato con
quello generale di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Viene, inoltre, leso il principio di cui all'art. 24 della Costituzione, che
garantisce la tutela giurisdizionale "effettiva" e che impone, quindi, un
controllo su quelle procedure che ritardano o ostacolano inutilmente
l'esercizio dell'azione, senza essere finalizzate alla tutela di interessi
di ordine generale (cfr. sentenza n. 276 del 2000). Non si comprende quale
sarebbe l'interesse di carattere generale sotteso al divieto di avvalersi
del verbale di conciliazione giudiziale come titolo per eseguire gli
obblighi di fare e non fare, il vaglio della cui eseguibilità sarebbe sempre
comunque demandato al giudice dell'esecuzione mediante l'opposizione
all'esecuzione proponibile dalla parte, il cui esito sarebbe poi oggetto di
possibile appello o di ricorso per cassazione, atteso che verterebbe sul
diritto a procedere all'esecuzione.
Osserva, infine, il remittente che lo stesso legislatore costituzionale ha
voluto esplicitare il principio della ragionevole durata del processo
modificando l'art. 111 Cost., che, quindi, sarebbe anch'esso violato.
Da ultimo il Tribunale di Treviso riporta alcuni principi che sarebbero
stati affermati da questa Corte nella sentenza n. 276 del 2000 in merito
alla utilità del tentativo di conciliazione ed osserva che "l'istituto della
conciliazione, sebbene trascurato da troppo tempo da una prassi che tuttora
non sembra aver colto la sua importanza, può costituire il fondamento su cui
far sorgere un processo civile che sia in grado di dare le risposte che la
società chiede, a patto che non ci sia disparità di trattamento quanto alla
tutela offerta dall'ordinamento tra chi sceglie la conciliazione e chi
preferisce aspettare la sentenza".
Il remittente conclude affermando che, per quel che riguarda la rilevanza,
essa risulta ictu oculi dal fatto che la norma impugnata regola la
fattispecie dedotta in giudizio.
2.- Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile.
La difesa erariale osserva che, mostrando il remittente di dissentire
dall'interpretazione giurisprudenziale assunta a presupposto della sollevata
questione di legittimità costituzionale, egli, ritenendosi vincolato alla
suddetta interpretazione che non condivide, ha "rinunziato ad esercitare
l'opzione ermeneutica di sua competenza e ha obliterato il canone
fondamentale che vuole privilegiata, se ritenuta possibile, una
interpretazione conforme a Costituzione".
D'altra parte, qualora si volessero considerare le indicazioni fornite dal
remittente non come elementi di una possibile diversa interpretazione della
norma impugnata, ma come prospettazioni di una auspicata ridefinizione di
questa, la questione sarebbe comunque inammissibile sotto il profilo che il
quesito sottoposto all'esame di questa Corte "impingerebbe in scelte
riservate al legislatore - non arbitrarie né altrimenti violative di canoni
costituzionali - tra quelle astrattamente configurabili in ordine alla
disciplina delle procedure esecutive e alla strutturazione del sistema di
tutela per l'adempimento coattivo degli obblighi di fare o non fare
(accertamento giudiziale sulla loro coercibilità preventiva rispetto alla
formazione del titolo esecutivo ovvero successiva in sede di opposizione
all'esecuzione)".
Considerato in diritto
1.- Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Treviso dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 612 del codice di procedura civile, in
riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 113 Cost., in quanto esclude che il
verbale di conciliazione possa costituire titolo esecutivo efficace ai fini
dell'esecuzione degli obblighi di fare o non fare.
2.- La questione non è fondata ai sensi delle considerazioni che seguono.
Si osserva anzitutto che il giudice remittente non ha fornito una propria
interpretazione della norma censurata, ma ha richiamato il diritto vivente,
costituito da alcune sentenze della Corte di cassazione, a suo avviso
sostanzialmente vincolanti per gli altri interpreti.
A ben vedere, però, l'asserito diritto vivente si sostanzia in poche
pronunce del giudice di legittimità, delle quali quelle più recenti (Cass.,
n. 10713 del 1994; Cass., n. 258 del 1997) fanno propri in modo acritico
principi enunciati in sentenze risalenti a circa mezzo secolo (Cass., n.
3637 del 1954; Cass., n. 1531 del 1955).
Il primo argomento, di carattere letterale, viene dedotto dall'incipit della
norma censurata, il quale recita: «chi intende ottenere l'esecuzione forzata
di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non
fare...». La disposizione, facendo riferimento espressamente soltanto
all'esecuzione di una sentenza, escluderebbe la possibilità di esperire
l'esecuzione di obblighi di fare o di non fare sulla base di titoli
esecutivi diversi dalle sentenze ed in particolare del verbale di
conciliazione.
L'argomento, come del resto rileva lo stesso remittente, è debole, tanto che
la norma viene generalmente intesa come idonea a disciplinare l'esecuzione
non soltanto delle sentenze, ma anche di altri provvedimenti che di queste
non hanno forma e contenuto, quali, ad esempio, le ordinanze emesse in sede
di procedimenti per denuncia di nuova opera o di danno temuto, nonché,
secondo un indirizzo giurisprudenziale, dei provvedimenti concernenti
l'affidamento dei minori (Cass., n. 292 del 1979; Cass., n. 5374 del 1980).
3.- Parimenti non inoppugnabili sono le ragioni di ordine sistematico che
vengono portate per giustificare l'interpretazione fornita.
A suo sostegno viene addotto anzitutto il divieto di procedere alla
distruzione della cosa fabbricata in violazione dell'obbligo di non fare
qualora ciò sia di pregiudizio all'economia nazionale (art. 2933, secondo
comma, cod. civ.).
In secondo luogo, si prospetta l'ipotesi che l'obbligo abbia ad oggetto una
prestazione infungibile.
Nell'un caso e nell'altro, secondo coloro che propugnano l'opinione in
esame, sarebbe necessaria la valutazione da parte del giudice.
A tali argomentazioni si può replicare che l'art. 183, primo comma, cod.
proc. civ., stabilisce che alla conciliazione si può pervenire se la natura
della causa lo consente. E' quindi non illogico ritenere che nelle
situazioni prospettate - pregiudizio all'economia nazionale derivante dalla
distruzione dell'opera, infungibilità della prestazione - sia la stessa
conciliazione ad essere impedita.
4.- L'interpretazione diversa da quella del giudice a quo è rafforzata da
una pluralità di convergenti riflessioni.
La conciliazione è da sempre inquadrata tra gli strumenti predisposti ad
finiendas lites. Qualora si escludesse l'efficacia esecutiva del verbale di
conciliazione avente ad oggetto gli obblighi di cui all'art. 612 cod. proc.
civ., si costringerebbe la parte a ripercorrere la strada di un processo di
cognizione, così negando il valore di accelerazione della definizione della
controversia che costituisce la principale caratteristica della
conciliazione.
Ma è proprio a siffatta caratteristica che si deve il favore accordato alla
conciliazione dagli interventi legislativi più recenti. A riguardo vanno
ricordate le modifiche apportate agli artt. 183 e 185 cod. proc. civ. con
gli artt. 17 e 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ed in particolare le
disposizioni che prevedono la possibilità di rinnovare il tentativo di
conciliazione in qualunque momento dell'istruzione.
Ad attestare il favore che gli interventi legislativi più recenti accordano
alla conciliazione possono anche essere menzionate le norme che la
disciplinano in alcuni procedimenti speciali quali quelli davanti al giudice
di pace (artt. 320 e 322 cod. proc. civ.), al giudice onorario aggiunto
(legge 22 luglio 1997, n. 276, art. 13), nonché, di particolare rilievo, le
norme che regolano il tentativo di conciliazione in materia di lavoro (legge
11 maggio 1990, n.108, art. 5, comma 1; decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, art. 65).
Ritiene questa Corte che l'art. 612, primo comma, cod. proc. civ. possa
essere letto nel senso che esso consenta il procedimento di esecuzione
disciplinato dalle disposizioni che lo seguono anche se il titolo esecutivo
sia costituito dal verbale di conciliazione, in quanto le eventuali ragioni
ostative devono essere valutate non ex post, e cioè nel procedimento di
esecuzione, bensì, se esse preesistono, in sede di formazione dell'accordo
conciliativo da parte del giudice che lo promuove e sotto la cui vigilanza
può concludersi soltanto se la natura della causa lo consente.
In presenza di un verbale di conciliazione, cui il codice di rito
attribuisce in linea di principio efficacia di titolo esecutivo (art. 185,
secondo comma, e art. 474, secondo comma, numero 1), si deve ritenere che le
eventuali ragioni di ineseguibilità in forma specifica dell'obbligo siano
state già considerate ed escluse, ferma restando la possibilità di far
valere quelle sopravvenute.
Non è superfluo soggiungere che i provvedimenti emessi dal giudice
dell'esecuzione ai sensi degli artt. 612 e seg. cod. proc. civ. possono
essere oggetto di opposizione per motivi sopravvenuti in caso di
conciliazioni giudiziali, per motivi anche preesistenti in ipotesi di
conciliazioni conclusesi al di fuori del controllo del giudice.
Tale lettura esclude il denunciato contrasto con gli artt. 3, 24 e 111,
secondo comma, Cost. (i parametri di cui agli artt. 10 e 113 Cost. sono
evidentemente non pertinenti rispetto alla questione proposta), contrasto
che potrebbe profilarsi sul rilievo che escludere l'efficacia esecutiva del
verbale di conciliazione avente ad oggetto gli obblighi di fare o non fare
costituirebbe un irragionevole seppur parziale sacrificio del diritto di
difesa, del quale gli strumenti per ottenere in concreto "il bene della
vita" conteso costituiscono aspetto essenziale, nonché una protrazione dei
tempi del processo altrettanto irragionevole.
E poiché, come questa Corte ha più volte affermato (cfr., ex plurimis,
sentenze n. 307 e n. 312 del 1996), tra diverse interpretazioni di una norma
deve preferirsi quella conforme a Costituzione, dovendo pervenirsi alla
dichiarazione di illegittimità costituzionale non perché della norma in
questione si possa adottare un'interpretazione che ne determinerebbe la
incostituzionalità, ma soltanto se della medesima non sia possibile fornire
un'interpretazione conforme ai precetti costituzionali, ai sensi delle
considerazioni svolte la questione va dichiarata infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 612 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 113 della
Costituzione, dal Tribunale di Treviso con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 luglio 2002.
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