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REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Manduria
-avv. Guido Pesce - ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 220/03 R..G. avente per oggetto “
restituzione premi assicurativi R.c.a.” promossa da: A. P., rappresentato e
difeso dall’avv. M.L. - attore
CONTRO - R. M. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t.,
difesa dall’Avv.G. F.- convenuta ;
- Conclusioni: all’udienza di discussione del 13.10.2003 le parti
preceisavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei
rispettivi atti introduttivi e qui si abbiano per integralmente richiamate e
trascritte.
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione notificato il 05.02.2003, il signor A. conveniva in
giudizio, dinanzi a questa A.G., la R. M. Assicurazioni S.p.A., in persona
del legale rappr.te p.t., per sentirla condannare alla restituzione in suo
favore,della somma di Euro 361,52, pari all’aumento presuntivo del 20 % del
costo del premio versato per una polizza R.C.A. a partire dall’anno 1995
fino al 2000. Assumeva l’istante di aver sottoscritto contratto di
assicurazione per la .R.C.A. obbligatoria, ai sensi della L. 990/69 e
successive modifiche ed integrazioni, relativa all’autovettura , tg. TA
461271; - che l’Autorità Antitrust ha comminato una multa pari a £. 700
miliardi alle Società di Assicurazione che hanno partecipato all’accordo di
cartello, risultato e riconosciuto per ciò stesso vietato dalla legge; - che
la Compagnia con cui l’istante ha stipulato la polizza è una delle 39
sanzionate dall’antitrust; - che tale accordo, così come accertato
dall’antitrust nonchè dall’Autorità Giudiziaria Amministrativa, ha avuto
come effetto immediato e consequenziale anche l’aumento del costo della
polizza di cui alla premessa; - che detto , aumento illecito ammonta,
presuntivamente, al 20 % della parte di premio versato e riferito alla
garanzia R.C.A., tenuto conto che l’attività in violazione della legge sulla
concorrenza, ha determinato un costo di polizza superiore alla media europea
e, comunque, illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti
anti-concorrenziali accertati dall’antitrust, l’istante conclude con la
richiesta che venga accolta la sua domanda, e per lo effetto, la società
convenuta venga condannata alla restituzione delle somme indebitamente
percette, così come indicate in premessa. Con vittoria di spese e competenze
di lite.
Radicatosi il contraddittorio, all’udienza del 19.03.03, la R. M. si
costituiva eccependo l’incompetenza per materia del Giudice adito spettando
invece la cognizione alla Corte d’Appello; sollevava inoltre eccezione di
incompetenza per territorio, competente essendo invece l’autorità di Torino
e dovendosi seguire il criterio del foro ove ha il domicilio del debitore,
in questo caso la sede legale della società in Torino. Veniva inoltre
dedotta l’inammissibilità e l’improponibilità della domanda essendo stato
inquadrata erroneamente a dire della convenuta, nell’ambito della figura
giuridica della ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033
cod.civ.. Veniva argomentato sul punto che i premi erano stati pagati in
esecuzione e adempimento di un cotratto valido ed efficace mentre
presupposto essenziale per l’azione di ripetizione di indebito è la mancanza
di una causa giustificativa del pagamento, sia per l’assenza originaria
della stessa sia per il suo venir meno a seguito dell’annullamento ,
risoluzione o inefficacia del negozio. Si evidenziava inoltre
dell’infondatezza della domanda non essendoci prova che le imprese
assicurative abbiano posto in essere un illecita intesa ex art. 2 L. 287/90
e contestato che l’attore non fornisce alcuna prova che gli importi della
polizza siano stati arbitrariamente aumentati. Infatti la prova non può
essere fornita attraverso la decisione dell’antitrust in quanto la
violazione contestata dall’Autorità non avrebbe per oggetto la
partecipazione ad un accordo di cartello per la fissazione dei prezzi, bensì
semplicemente, una pratica concordata per lo scambio sistematico di
informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti. L’antitrust ha
ritenuto solo potenzialmente lesiva della concorrenza tale scambio di
informazioni, senza peraltro indagare e accertare se tale scambio abbia
avuto effettive ripercussioni sulle tariffe applicate ai consumatori. In
tale contesto, si afferma, la parte attrice non fornisce alcuna prova circa
l’asserito danno cha a suo dire legittimerebbe la pretesa, infatti l’attore
si limita a dare atto della stipulazione della polizza R.C.A. e a porre a
fondamento della sua azione solo ed esclusivamente la sanzione comminata
dall’Autorità alle varie compagnie assicurative. In subordine, oltre ad
invocare la decisione secondo diritto e non secondo equità ai sensi
dell’art. 1 del D.L. n° 18 dell’ 08.2.2003, si contestava la quantificazione
compiuta dall’Antonucci ed ammontando il presunto aumento del 20 % invece ad
euro 192,90. Si concludeva previa declaratoria di incompetenza per il
rigetto nel merito della domanda.
Le parti chiedevano, sulla scorta della prodotta documentazione e delle
articolate difese espresse, fissarsi udienza per la precisazione delle
conclusioni, udienza che il giudicante fissava per il 13.10.2003, con
deposito di note conclusionali , riservandosi così la causa per la
decisione.
Motivi della Decisione
In via preliminare, vanno rigettate le eccezioni di incompetenza per materia
e per territorio perché non fondate e per i seguenti motivi.
La domanda proposta, per i motivi che si enunciano appresso è di
restituzione dell’indebito che non può essere considerata quale domanda
intesa ad ottenere il risarcimento dei danni per la violazione delle
disposizioni di cui alla legge 287/90. La Cassazione ha più volte affermato
la natura restitutoria e non risarcitorie dell’azione di ripetizione
dell’indebito ; la ripetizione dell’indebito oggettivo, di cui all’art. 2033
c.c., si qualifica come azione restitutoria, non risarcitoria a carattere
personale; (Cass. Civ. sez. III, 27 maggio 1995, n. 5926). La domanda
principale non rientra tra quelle indicate nell’art. 33 della legge n. 287
del 1990, di cui la competenza è della Corte d’Appello. Va, in ogni caso,
chiarito che, ove mai l’attore avesse proposto una domanda di tipo
risarcitoria, la competenza a conoscere della stessa resta del Giudice di
Pace, ratione valoris, e non della Corte d’Appello. L’art. 33 della legge
10.10.1990 n. 287, infatti, ha previsto una duplice tutela giurisdizionale
nel caso di violazione della normativa sull’abuso di posizione dominante e
sul divieto di concentrazione (cd. Antitrust). Il primo comma dell’art. 33
prevede la possibilità di ricorrere al TAR del Lazio avverso i provvedimenti
amministrativi di cui ai titoli da I a IV della stessa legge, e vale a dire
avverso i provvedimenti che dispongono sulla libertà di concorrenza,
sull’abuso di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione, sulla
sospensione delle operazioni di concentrazione, sulle sanzioni relative alle
presunte violazioni etc. etc. Il secondo comma attribuisce alle Corti di
Appello, territorialmente competenti, la competenza a conoscere della
nullità e del risarcimento del danno esclusivamente con riferimento alle
ipotesi suindicate. Ne consegue che restano fuori, dall’ambito letterale
previsto dalla norma, le azioni di risarcimento danni che scaturissero dalla
patologia contrattuale, tra singolo assicurato e singola Compagnia di
Assicurazioni. Circa l’applicazione del dedotto Foro generale del convenuto
ex art. 18 c.p.c. esso è superato dal foro alternativo ex art. 20 c.p.c. del
luogo dove è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione. Per tali motivi dichiara
la sua competenza territoriale e per materia ed essendo stato stipulato il
contratto di assicurazione in Sava presso l’agenzia principale della
Compagnia , come da documentazione contrattuale in atti.. L’orientamento è
ribadito nella recente pronunzia della Corte del 9 12.02 n. 14475 ed a cui
questo Giudicante si uniforma.
Nel merito va detto che la controversia va risolta secondo diritto e non
secondo equità stante la vigenza del D.l. richiamato anche dalle difese
della convenuta , rientrando le polizze Rca dedotta nella tipologia dei
contratti di massa o per adesione , ed anzi rilevandosi che proprio la
possibilità dell’insorgere delle controversie in materia contro le imprese
assicuratrici, aperta dai noti provvedimenti dell’Autorità garante della
concorrenza , è stato il motivo determinante all’esigenza politico
giudiziaria dell’approvazione di tale legislazione di cui, ante Autority,
alcuno in seno agli organi legislativi avvertiva imminente necessità di
varare ad hoc. Ritiene comunque lo scrivente, confortato anche da altre
recentissime pronunzie di merito, che la questione possa delibarsi in
applicazione e rispetto delle norme generali in materia negoziale ,
attagliandosi alla domanda la fattispecie di ripezione di indebito ex art.
2033 cod. civ. . Esso è l’istituto generale e residuale che in via
interpretativa ed analogica più si confà alle richieste di rimborso che i
cittadini avanzano contro le compagnie come nella presente controversia, non
potendo non tener conto della assoluta novità e si direbbe imprevedibilità
che la fattispecie dedotta rappresenta all’interno del sistema delle
obbligazioni e del contratto di assicurazione, ed in assenza di fonti
applicative specifiche che a modesto parere dello scrivente , il Parlamento
dovrebbe emettere, preso atto dell’attività lesiva della concorrenza da
parte delle imprese sanzionate e per contemperare in modo equo gli interessi
contrapposti . Ma tutto ciò de iure condendo , dovendo il giudice di merito
a cui si rivolge il cittadino invece oggi, lavorare nella materia, con gli
strumenti normativi esistenti e procedendo secundum legem in via
interpretativo-analogica. Invero non potendo sicuramente qualificarsi
l’azione intrapresa come risarcitoria e non potendo il contraente debole
invocare altre tipologie di azione e diritto all’interno del contratto
stipulato , la domanda intrapresa rimarrebbe senza tutela anzi senza
risposta giurisdizionale, perchè pare di comprendere dalle difese della
convenuta e ripetute anche in altri giudizi simili, che le richieste di
rimborso degli aumenti ingiustificati dei premi di polizza derivati dall’illecità
attività di cartello, non sarebbero in alcun modo qualificabili
giuridicamente sotto nessun profilo e venuta meno anche la possibilità di
decisione secondo equità e principi di giustizia sostanziale. Tali tesi non
sono condivisibili .
L’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., spetta a
colui , come in questo caso che ha eseguito un pagamento , totale o parziale
non dovuto in riferimento al negozio di riferimento . La Cassazione è
uniforme nel interpretare l’istituto anche come residuale nel senso che “
l’azione è esperibile quando venga accertata la mancanza di una causa
acquirendi , sia nei casi di nullità , annullamento , risoluzione,
rescissione del contratto , quanto in quelli di qualsiasi altra causa che
faccia venir meno il vincolo originariamente esistente “(infra Cass.
1.8.2001 n.10498) . Nella motivazione del già citato provvedimento n° 8546
si legge: “ l’Autorità, considerata, la natura e l’attualità delle
informazioni, la immediata identificabilità delle Imprese, la struttura del
mercato, la risultanza degli incontri sistematici delle parti, ha verificato
che lo scambio di informazioni tra le imprese di assicurazione determinava
una intesa restrittiva della concorrenza. L’intesa accertata ha quale
oggetto di restringere e falsare il gioco della concorrenza nel mercato
nazionale dell’assicurazione auto. Il circuito informativo
istituzionalizzato realizzato dalle imprese è idoneo ad incidere in modo
decisivo sulle scelte di prezzo a danno dei consumatori…… Gli aumenti premi,
come ben si evince dalle tabelle esaminate dall’Autorità, sono
quantificabili in circa il 20 % del costo dei premi assicurativi incassati
dalle imprese. Palese risulta ormai la violazione all’art. 2 L. 287/90, la
quale prevede il divieto assoluto di intese volte a fissare direttamente o
indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni
contrattuali e la nullità delle stesse.”
Orbene senza dubbio l’Autorità garante , accertando e sanzionando l’intesa
restrittiva della concorrenza (cd. abuso di posizione dominante) compiuta in
violazione di precise disposizioni di legge a tutela del libero svolgimento
della medesima, ha evidenziato un’attività contra legem delle 39 compagnie e
che, per quel che qui rileva, ha avuto come effetto di far lievitare i premi
nella misura media del 20% , come da tabelle pubblicate e col conseguente
ingiustificato arricchimento da parte delle imprese coinvolte . Tanto non
può negarsi non abbia avuto influenza anche sul singolo contratto, che
l’utente , come l’attuale attore è obbligato a stipulare . L’arricchimento è
rappresentato proprio dai premi che sono andate a esigere da ogni singolo
contraente in ogni singola polizza obbligatoria di R.c.a. . Quanto accertato
dall’Autorità e ribadito nelle successive pronunzie amministrative , fa di
per sè venir meno per il singolo contraente il vincolo di corrispondere
l’intero del premio di polizza preteso , evidenziandosi la percentuale del
20% come effetto immediato e diretto di attività compiuta in violazioni di
leggi in materia, la cui ratio è esattamente quella di non consentire
cartelli al fine di imporre premi assicurativi più alti. Si rileva in
sostanza un’inesistenza e/o illiceità parziale della causa debendi del
contratto assicurativo che si individua nella carenza di lecita causa
giustificativa del maggior premio loclupetato dall’assicuratore e nella
percentuale suddetta. Non può non sottacersi inoltre nell’attività censurata
, un comportamento precontrattuale e contrattuale contrario ai principi
generali di correttezza , trasparenza e buona fede compiuta dal contraente
forte a danno della massa dei singoli assicurati ed a loro insaputa. Già
solo sotto questi profili la domanda appare accoglibile .
All’attore spetta pertanto la restituzione dei premi di polizza nella misura
del 20% del totale come da calcolo dei certificati assicurativi depositati,
rispondente all’aumento operato in linea con la media individuata dagli
organi specialisti. Ogni diverso e inferiore aumento che la compagnia possa
aver operato in questa polizza è rimasto sfornito di prova e apparendo onere
della convenuta dimostrare che il singolo aumento si è tenuto al di sotto di
tale media o non si è verificato affatto. La restituzione ammonta , per il
periodo dal 1995 al 2000 ad euro 361,52; su tale somma son dovuti gli
interessi dalla domanda al soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite , nella misura che
appare in dispositivo .
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
A. P. con atto di citazione notificato il 5/02/2003, respinta ogni altra
conclusione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l’effetto condanna la S. R. M. di Assicurazioni
S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire
in favore dell’attore A. P. la somma di Euro 361,52 oltre interessi legali
dalla domanda al soddisfo;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di rito che tassa e
liquida di complessivi Euro 385,00 di cui Euro 5,00 per esborsi Euro 180,00
per diritti ed Euro 200,00 per onorari oltre accessori come per legge.
Sentenza esecutiva ope legis.
Manduria il 20 novembre 2003.
f.to il Cancelliere Adriana di Maggio
Il Giudice di Pace avv. Guido Pesce
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