Restituzione premi assicurativi

Su              Precedente

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Manduria

-avv. Guido Pesce - ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 220/03 R..G. avente per oggetto “ restituzione premi assicurativi R.c.a.” promossa da: A. P., rappresentato e difeso dall’avv. M.L. - attore

CONTRO - R. M. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., difesa dall’Avv.G. F.- convenuta ;

- Conclusioni: all’udienza di discussione del 13.10.2003 le parti preceisavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte.

Svolgimento del Processo

Con atto di citazione notificato il 05.02.2003, il signor A. conveniva in giudizio, dinanzi a questa A.G., la R. M. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., per sentirla condannare alla restituzione in suo favore,della somma di Euro 361,52, pari all’aumento presuntivo del 20 % del costo del premio versato per una polizza R.C.A. a partire dall’anno 1995 fino al 2000. Assumeva l’istante di aver sottoscritto contratto di assicurazione per la .R.C.A. obbligatoria, ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’autovettura , tg. TA 461271; - che l’Autorità Antitrust ha comminato una multa pari a £. 700 miliardi alle Società di Assicurazione che hanno partecipato all’accordo di cartello, risultato e riconosciuto per ciò stesso vietato dalla legge; - che la Compagnia con cui l’istante ha stipulato la polizza è una delle 39 sanzionate dall’antitrust; - che tale accordo, così come accertato dall’antitrust nonchè dall’Autorità Giudiziaria Amministrativa, ha avuto come effetto immediato e consequenziale anche l’aumento del costo della polizza di cui alla premessa; - che detto , aumento illecito ammonta, presuntivamente, al 20 % della parte di premio versato e riferito alla garanzia R.C.A., tenuto conto che l’attività in violazione della legge sulla concorrenza, ha determinato un costo di polizza superiore alla media europea e, comunque, illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anti-concorrenziali accertati dall’antitrust, l’istante conclude con la richiesta che venga accolta la sua domanda, e per lo effetto, la società convenuta venga condannata alla restituzione delle somme indebitamente percette, così come indicate in premessa. Con vittoria di spese e competenze di lite.

Radicatosi il contraddittorio, all’udienza del 19.03.03, la R. M. si costituiva eccependo l’incompetenza per materia del Giudice adito spettando invece la cognizione alla Corte d’Appello; sollevava inoltre eccezione di incompetenza per territorio, competente essendo invece l’autorità di Torino e dovendosi seguire il criterio del foro ove ha il domicilio del debitore, in questo caso la sede legale della società in Torino. Veniva inoltre dedotta l’inammissibilità e l’improponibilità della domanda essendo stato inquadrata erroneamente a dire della convenuta, nell’ambito della figura giuridica della ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 cod.civ.. Veniva argomentato sul punto che i premi erano stati pagati in esecuzione e adempimento di un cotratto valido ed efficace mentre presupposto essenziale per l’azione di ripetizione di indebito è la mancanza di una causa giustificativa del pagamento, sia per l’assenza originaria della stessa sia per il suo venir meno a seguito dell’annullamento , risoluzione o inefficacia del negozio. Si evidenziava inoltre dell’infondatezza della domanda non essendoci prova che le imprese assicurative abbiano posto in essere un illecita intesa ex art. 2 L. 287/90 e contestato che l’attore non fornisce alcuna prova che gli importi della polizza siano stati arbitrariamente aumentati. Infatti la prova non può essere fornita attraverso la decisione dell’antitrust in quanto la violazione contestata dall’Autorità non avrebbe per oggetto la partecipazione ad un accordo di cartello per la fissazione dei prezzi, bensì semplicemente, una pratica concordata per lo scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti. L’antitrust ha ritenuto solo potenzialmente lesiva della concorrenza tale scambio di informazioni, senza peraltro indagare e accertare se tale scambio abbia avuto effettive ripercussioni sulle tariffe applicate ai consumatori. In tale contesto, si afferma, la parte attrice non fornisce alcuna prova circa l’asserito danno cha a suo dire legittimerebbe la pretesa, infatti l’attore si limita a dare atto della stipulazione della polizza R.C.A. e a porre a fondamento della sua azione solo ed esclusivamente la sanzione comminata dall’Autorità alle varie compagnie assicurative. In subordine, oltre ad invocare la decisione secondo diritto e non secondo equità ai sensi dell’art. 1 del D.L. n° 18 dell’ 08.2.2003, si contestava la quantificazione compiuta dall’Antonucci ed ammontando il presunto aumento del 20 % invece ad euro 192,90. Si concludeva previa declaratoria di incompetenza per il rigetto nel merito della domanda.

Le parti chiedevano, sulla scorta della prodotta documentazione e delle articolate difese espresse, fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che il giudicante fissava per il 13.10.2003, con deposito di note conclusionali , riservandosi così la causa per la decisione.

Motivi della Decisione

In via preliminare, vanno rigettate le eccezioni di incompetenza per materia e per territorio perché non fondate e per i seguenti motivi.

La domanda proposta, per i motivi che si enunciano appresso è di restituzione dell’indebito che non può essere considerata quale domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei danni per la violazione delle disposizioni di cui alla legge 287/90. La Cassazione ha più volte affermato la natura restitutoria e non risarcitorie dell’azione di ripetizione dell’indebito ; la ripetizione dell’indebito oggettivo, di cui all’art. 2033 c.c., si qualifica come azione restitutoria, non risarcitoria a carattere personale; (Cass. Civ. sez. III, 27 maggio 1995, n. 5926). La domanda principale non rientra tra quelle indicate nell’art. 33 della legge n. 287 del 1990, di cui la competenza è della Corte d’Appello. Va, in ogni caso, chiarito che, ove mai l’attore avesse proposto una domanda di tipo risarcitoria, la competenza a conoscere della stessa resta del Giudice di Pace, ratione valoris, e non della Corte d’Appello. L’art. 33 della legge 10.10.1990 n. 287, infatti, ha previsto una duplice tutela giurisdizionale nel caso di violazione della normativa sull’abuso di posizione dominante e sul divieto di concentrazione (cd. Antitrust). Il primo comma dell’art. 33 prevede la possibilità di ricorrere al TAR del Lazio avverso i provvedimenti amministrativi di cui ai titoli da I a IV della stessa legge, e vale a dire avverso i provvedimenti che dispongono sulla libertà di concorrenza, sull’abuso di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione, sulla sospensione delle operazioni di concentrazione, sulle sanzioni relative alle presunte violazioni etc. etc. Il secondo comma attribuisce alle Corti di Appello, territorialmente competenti, la competenza a conoscere della nullità e del risarcimento del danno esclusivamente con riferimento alle ipotesi suindicate. Ne consegue che restano fuori, dall’ambito letterale previsto dalla norma, le azioni di risarcimento danni che scaturissero dalla patologia contrattuale, tra singolo assicurato e singola Compagnia di Assicurazioni. Circa l’applicazione del dedotto Foro generale del convenuto ex art. 18 c.p.c. esso è superato dal foro alternativo ex art. 20 c.p.c. del luogo dove è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione. Per tali motivi dichiara la sua competenza territoriale e per materia ed essendo stato stipulato il contratto di assicurazione in Sava presso l’agenzia principale della Compagnia , come da documentazione contrattuale in atti.. L’orientamento è ribadito nella recente pronunzia della Corte del 9 12.02 n. 14475 ed a cui questo Giudicante si uniforma.

Nel merito va detto che la controversia va risolta secondo diritto e non secondo equità stante la vigenza del D.l. richiamato anche dalle difese della convenuta , rientrando le polizze Rca dedotta nella tipologia dei contratti di massa o per adesione , ed anzi rilevandosi che proprio la possibilità dell’insorgere delle controversie in materia contro le imprese assicuratrici, aperta dai noti provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza , è stato il motivo determinante all’esigenza politico giudiziaria dell’approvazione di tale legislazione di cui, ante Autority, alcuno in seno agli organi legislativi avvertiva imminente necessità di varare ad hoc. Ritiene comunque lo scrivente, confortato anche da altre recentissime pronunzie di merito, che la questione possa delibarsi in applicazione e rispetto delle norme generali in materia negoziale , attagliandosi alla domanda la fattispecie di ripezione di indebito ex art. 2033 cod. civ. . Esso è l’istituto generale e residuale che in via interpretativa ed analogica più si confà alle richieste di rimborso che i cittadini avanzano contro le compagnie come nella presente controversia, non potendo non tener conto della assoluta novità e si direbbe imprevedibilità che la fattispecie dedotta rappresenta all’interno del sistema delle obbligazioni e del contratto di assicurazione, ed in assenza di fonti applicative specifiche che a modesto parere dello scrivente , il Parlamento dovrebbe emettere, preso atto dell’attività lesiva della concorrenza da parte delle imprese sanzionate e per contemperare in modo equo gli interessi contrapposti . Ma tutto ciò de iure condendo , dovendo il giudice di merito a cui si rivolge il cittadino invece oggi, lavorare nella materia, con gli strumenti normativi esistenti e procedendo secundum legem in via interpretativo-analogica. Invero non potendo sicuramente qualificarsi l’azione intrapresa come risarcitoria e non potendo il contraente debole invocare altre tipologie di azione e diritto all’interno del contratto stipulato , la domanda intrapresa rimarrebbe senza tutela anzi senza risposta giurisdizionale, perchè pare di comprendere dalle difese della convenuta e ripetute anche in altri giudizi simili, che le richieste di rimborso degli aumenti ingiustificati dei premi di polizza derivati dall’illecità attività di cartello, non sarebbero in alcun modo qualificabili giuridicamente sotto nessun profilo e venuta meno anche la possibilità di decisione secondo equità e principi di giustizia sostanziale. Tali tesi non sono condivisibili .

L’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., spetta a colui , come in questo caso che ha eseguito un pagamento , totale o parziale non dovuto in riferimento al negozio di riferimento . La Cassazione è uniforme nel interpretare l’istituto anche come residuale nel senso che “ l’azione è esperibile quando venga accertata la mancanza di una causa acquirendi , sia nei casi di nullità , annullamento , risoluzione, rescissione del contratto , quanto in quelli di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente “(infra Cass. 1.8.2001 n.10498) . Nella motivazione del già citato provvedimento n° 8546 si legge: “ l’Autorità, considerata, la natura e l’attualità delle informazioni, la immediata identificabilità delle Imprese, la struttura del mercato, la risultanza degli incontri sistematici delle parti, ha verificato che lo scambio di informazioni tra le imprese di assicurazione determinava una intesa restrittiva della concorrenza. L’intesa accertata ha quale oggetto di restringere e falsare il gioco della concorrenza nel mercato nazionale dell’assicurazione auto. Il circuito informativo istituzionalizzato realizzato dalle imprese è idoneo ad incidere in modo decisivo sulle scelte di prezzo a danno dei consumatori…… Gli aumenti premi, come ben si evince dalle tabelle esaminate dall’Autorità, sono quantificabili in circa il 20 % del costo dei premi assicurativi incassati dalle imprese. Palese risulta ormai la violazione all’art. 2 L. 287/90, la quale prevede il divieto assoluto di intese volte a fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali e la nullità delle stesse.”

Orbene senza dubbio l’Autorità garante , accertando e sanzionando l’intesa restrittiva della concorrenza (cd. abuso di posizione dominante) compiuta in violazione di precise disposizioni di legge a tutela del libero svolgimento della medesima, ha evidenziato un’attività contra legem delle 39 compagnie e che, per quel che qui rileva, ha avuto come effetto di far lievitare i premi nella misura media del 20% , come da tabelle pubblicate e col conseguente ingiustificato arricchimento da parte delle imprese coinvolte . Tanto non può negarsi non abbia avuto influenza anche sul singolo contratto, che l’utente , come l’attuale attore è obbligato a stipulare . L’arricchimento è rappresentato proprio dai premi che sono andate a esigere da ogni singolo contraente in ogni singola polizza obbligatoria di R.c.a. . Quanto accertato dall’Autorità e ribadito nelle successive pronunzie amministrative , fa di per sè venir meno per il singolo contraente il vincolo di corrispondere l’intero del premio di polizza preteso , evidenziandosi la percentuale del 20% come effetto immediato e diretto di attività compiuta in violazioni di leggi in materia, la cui ratio è esattamente quella di non consentire cartelli al fine di imporre premi assicurativi più alti. Si rileva in sostanza un’inesistenza e/o illiceità parziale della causa debendi del contratto assicurativo che si individua nella carenza di lecita causa giustificativa del maggior premio loclupetato dall’assicuratore e nella percentuale suddetta. Non può non sottacersi inoltre nell’attività censurata , un comportamento precontrattuale e contrattuale contrario ai principi generali di correttezza , trasparenza e buona fede compiuta dal contraente forte a danno della massa dei singoli assicurati ed a loro insaputa. Già solo sotto questi profili la domanda appare accoglibile .

All’attore spetta pertanto la restituzione dei premi di polizza nella misura del 20% del totale come da calcolo dei certificati assicurativi depositati, rispondente all’aumento operato in linea con la media individuata dagli organi specialisti. Ogni diverso e inferiore aumento che la compagnia possa aver operato in questa polizza è rimasto sfornito di prova e apparendo onere della convenuta dimostrare che il singolo aumento si è tenuto al di sotto di tale media o non si è verificato affatto. La restituzione ammonta , per il periodo dal 1995 al 2000 ad euro 361,52; su tale somma son dovuti gli interessi dalla domanda al soddisfo.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite , nella misura che appare in dispositivo .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da A. P. con atto di citazione notificato il 5/02/2003, respinta ogni altra conclusione e difesa, così provvede:

1) accoglie la domanda e per l’effetto condanna la S. R. M. di Assicurazioni S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire in favore dell’attore A. P. la somma di Euro 361,52 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di rito che tassa e liquida di complessivi Euro 385,00 di cui Euro 5,00 per esborsi Euro 180,00 per diritti ed Euro 200,00 per onorari oltre accessori come per legge.

Sentenza esecutiva ope legis.

Manduria il 20 novembre 2003.


f.to il Cancelliere Adriana di Maggio

Il Giudice di Pace avv. Guido Pesce

 

horizontal rule